Rivista online e su carta in tema di
Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 16/03/1942, n. 262
R.D. 16/03/1942, n. 262
R.D. 16/03/1942, n. 262
R.D. 16/03/1942, n. 262
R.D. 16/03/1942, n. 262
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 26/10/2020, n. 147
- D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126)
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- D.L. 17/03/2020, n. 18 (L. 24/04/2020, n. 27)
- D. Min. Economia e Finanze 12/12/2019
- D. Leg.vo 10/05/2019, n. 49
- L. 26/04/2019, n. 36
- D.L. 18/04/2019, n. 32 (L. 14/06/2019, n. 55)
- D. Leg.vo 12/01/2019, n. 14
- L. 09/01/2019, n. 3
- D.L. 14/12/2018, n. 135 (L. 11/02/2019, n. 12)
- L. 11/01/2018, n. 4
- L. 27/12/2017, n. 205
- D. Leg.vo 13/07/2017, n. 116
- D. Leg.vo 03/07/2017, n. 117
- D. Leg.vo 15/03/2017, n. 38
- Sent. Corte Cost. 21/12/2016, n. 286
- D. Leg.vo 29/10/2016, n. 202
- D. Leg.vo 12/08/2016, n. 176
- L. 20/05/2016, n. 76
- D.L. 03/05/2016, n. 59 (L. 30/06/2016, n. 119)
- Sentenza C. Cost. 11/12/2015, n. 262
- D. Leg.vo 16/11/2015, n. 180
- D. Leg.vo 18/08/2015, n. 139
- D.L. 27/06/2015, n. 83 (L. 06/08/2015, n. 132)
- D. Leg.vo 15/06/2015, n. 81
- L. 27/05/2015, n. 69
- L. 06/05/2015, n. 55
- D. Leg.vo 21/11/2014, n. 175
- D.L. 12/09/2014, n. 133 (L. 11/11/2014, n. 164)
- D.L. 12/09/2014, n. 132 (L. 10/11/2014, n. 162)
- L. 30/10/2014, n. 161
- D.L. 12/09/2014, n. 132 (L. 10/11/2014, n. 162)
- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
- D.L. 23/12/2013, n. 145 (L. 21/02/2014, n. 9)
- D. Leg.vo 28/12/2013, n. 154
- D.L. 28/06/2013, n. 76 (L. 09/08/2013, n. 99)
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98)
- L. 11/12/2012, n. 220
- L. 10/12/2012, n. 219
- L. 06/11/2012, n. 190
- D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012, n. 221)
- D. Leg.vo 11/10/2012, n. 184
- L. 28/06/2012, n. 92
- D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134)
- D. Leg.vo 21/06/2012, n. 123
- D. Leg.vo 18/06/2012, n. 91
- D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44)
- D.L. 09/02/2012, n. 5 (L. 04/04/2012, n. 35)
- D.L. 24/01/2012, n. 1 (L. 24/03/2012, n. 27)
- L. 12/11/2011, n. 183
- L. 11/11/2011, n. 180
- D.L. 06/07/2011, n. 98 (L. 15/07/2011, n. 111)
- D.L. 13/05/2011, n. 70 (L. 12/07/2011, n. 106)
- D. Leg.vo 29/11/2010, n. 224
- L. 04/11/2010, n. 183
- D. Leg.vo 27/01/2010, n. 39
- D. Leg.vo 27/01/2010, n. 27
- D. Leg.vo 13/10/2009, n. 147
- L. 23/07/2009, n. 99
- L. 15/07/2009, n. 94
- L. 07/07/2009, n. 88
- L. 18/06/2009, n. 69
- D.L. 23/02/2009, n. 11 (L. 23/04/2009, n. 38)
- D.L. 10/02/2009, n. 5 (L. 09/04/2009, n. 33)
- D.L. 29/11/2008, n. 185 (L. 28/01/2009, n. 2)
- D. Leg.vo 03/11/2008, n. 173
- D.L. 28/08/2008, n. 134 (L. 27/10/2008, n. 166)
- D. Leg.vo 04/08/2008, n. 142
- L. 14/07/2008, n. 121
- L. 25/02/2008, n. 34
- D. Leg.vo 06/11/2007, n. 195
- D. Leg.vo 01/10/2007, n. 159
- D.L. 15/02/2007, n. 10 (L. 06/04/2007, n. 46)
- D. Leg.vo 02/02/2007, n. 32
- D. Leg.vo 29/12/2006, n. 303
- D. Leg.vo 07/11/2006, n. 285
- D.L. 04/07/2006, n. 233 (L. 04/08/2006, n. 248)
- Sentenza C. Cost. 21/06/2006, n. 266
- L. 20/02/2006, n. 95
- Sentenza C. Cost. 10/02/2006, n. 50
- L. 14/02/2006, n. 55
- L. 08/02/2006, n. 54
- D.L. 30/12/2005, n. 273 (L. 23/02/2006, n. 51)
- L. 28/12/2005, n. 263
- L. 28/12/2005, n. 262
- D. Leg.vo 06/09/2005, n. 206
- L. 08/07/2005, n. 137
- D.L. 14/03/2005, n. 35 (L. 14/05/2005, n. 80)
- D. Leg.vo 28/12/2004, n. 310
- L. 24/12/2004, n. 313
- Sentenza C. Cost. 20/07/2004, n. 245
- Sentenza C. Cost. 06/04/2004, n. 113
- D. Leg.vo 06/02/2004, n. 37
- L. 09/01/2004, n. 6
- L. 06/11/2003, n. 304
- D. Leg.vo 17/01/2003, n. 6
- D.P.R. 30/05/2002, n. 115
- D. Leg.vo 30/05/2002, n. 113
- Sentenza C. Cost. 29/05/2002, n. 220
- D. Leg.vo 11/04/2002, n. 61
- D. Leg.vo 18/05/2001, n. 228
- Sentenza C. Cost. 11/05/2001, n. 120
- L. 04/04/2001, n. 154
- L. 28/03/2001, n. 149
- L. 29/12/2000, n. 422
- L. 23/12/2000, n. 388
- L. 24/11/2000, n. 340
- D.P.R. 03/11/2000, n. 396
- Sentenza C. Cost. 03/07/2000, n. 250
- L. 22/06/2000, n. 192
- D.P.R. 10/02/2000, n. 361
- D. Leg.vo 26/02/1999, n. 46
- D.P.R. 18/02/1999, n. 238
- Sentenza C. Cost. 24/07/1998, n. 322
- D. Leg.vo 19/02/1998, n. 51
- Sentenza C. Cost. 29/01/1998, n. 1
- L. 27/12/1997, n. 449
- L. 15/05/1997, n. 127
- D.L. 31/12/1996, n. 669 (L. 28/02/1997, n. 30)
- Sentenza C. Cost. 19/07/1996, n. 258
- Sentenza C. Cost. 04/04/1996, n. 105
- D. Leg.vo 19/03/1996, n. 198
- L. 31/05/1995, n. 218
- Sentenza C. Cost. 06/07/1994, n. 278
- L. 24/12/1993, n. 537
- D. Leg.vo 01/09/1993, n. 385
- L. 12/08/1993, n. 313
- L. 05/02/1992, n. 91
- L. 31/01/1992, n. 59
- D. Leg.vo 10/09/1991, n. 303
- Sentenza C. Cost. 18/07/1991, n. 356
- Sentenza C. Cost. 05/04/1991, n. 142
- L. 29/12/1990, n. 428
- Sentenza C. Cost. 19/05/1988, n. 557
- L. 06/03/1987, n. 74
- Sentenza C. Cost. 19/01/1987, n. 5
- L. 13/05/1985, n. 190
- Sentenza C. Cost. 06/05/1985, n. 134
- L. 27/02/1985, n. 52
- Sentenza C. Cost. 28/11/1983, n. 326
- Sentenza C. Cost. 31/05/1983, n. 144
- L. 13/05/1983, n. 213
- L. 04/05/1983, n. 184
- L. 21/01/1983, n. 22
- L. 24/11/1981, n. 689
- L. 10/04/1981, n. 142
- Sentenza C. Cost. 20/12/1979, n. 153
- L. 13/05/1978, n. 180
- Sentenza C. Cost. 14/07/1976, n. 171
- L. 10/05/1976, n. 377
- L. 10/05/1976, n. 346
- L. 29/07/1975, n. 426
- Sentenza C. Cost. 21/05/1975, n. 117
- L. 19/05/1975, n. 151
- L. 08/03/1975, n. 39
- Sentenza C. Cost. 27/06/1973, n. 91
- Sentenza C. Cost. 29/12/1972, n. 205
- L. 23/11/1971, n. 1047
- L. 11/02/1971, n. 11
- Sentenza C. Cost. 28/12/1970, n. 205
- L. 18/12/1970, n. 1138
- Sentenza C. Cost. 14/04/1969, n. 79
- Sentenza C. Cost. 27/02/1969, n. 16
- L. 05/06/1967, n. 431
- L. 22/07/1966, n. 607
- Sentenza C. Cost. 10/06/1966, n. 63S
- L. 15/09/1964, n. 756
- L. 12/06/1962, n. 567
- L. 18/04/1962, n. 230
- D. Leg.vo Lgt. 05/04/1945, n. 156
- D. Leg.vo Lgt. 23/11/1944, n. 369
- D.Lgs.Lgt. 14/09/1944, n. 287
- L. 05/01/1944, n. 37
- R.D.L. 09/08/1943, n. 721
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DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE |
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CAPO I - DELLE FONTI DEL DIRITTO |
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Art. 1. - Indicazione delle fontiSono fonti del diritto: |
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Art. 2. - LeggiLa formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplina |
|
Art. 3. - RegolamentiIl potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale. Il po |
|
Art. 4. - Limiti della disciplina regolamentareI regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. |
|
Art. 5. - Norme corporative |
|
Art. 6. - Formazione ed efficacia delle norme corporative |
|
Art. 7. - Limiti della disciplina corporativaN2 L |
|
Art. 8. - UsiNelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da e |
|
Art. 9. - Raccolte di usiGli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si pre |
|
CAPO II - DELL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE IN GENERALE |
|
Art. 10. - Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamentiLe leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro |
|
Art. 11. - Efficacia della legge nel tempoLa legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo. |
|
Art. 12. Interpretazione della leggeNell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal |
|
Art. 13. - Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative |
|
Art. 14. - Applicazione delle leggi penali ed eccezionaliLe leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltr |
|
Art. 15. - Abrogazione delle leggiLe leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per |
|
Art. 16. - Trattamento dello stranieroLo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di rec |
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Art. 17. - Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia |
|
Art. 18. - Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi |
|
Art. 19. - Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi |
|
Art. 20. - Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli |
|
Art. 21. - Legge regolatrice della tutela |
|
Art. 22. - Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose |
|
Art. 23. - Legge regolatrice delle successioni per causa di morte |
|
Art. 24. - Legge regolatrice delle donazioni |
|
Art. 25. - Legge regolatrice delle obbligazioni |
|
Art. 26. - Legge regolatrice della forma degli atti |
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Art. 27. - Legge regolatrice del processo |
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Art. 28. - Efficacia delle leggi penali e di polizia |
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Art. 29. - Apolidi |
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Art. 30. - Rinvio ad altra legge |
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Art. 31. - Limiti derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume |
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LIBRO I ‐ DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA |
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TITOLO I – DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA |
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Art. 1. - Capacità giuridicaLa capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. |
|
Art. 3. - Capacità in materia di lavoro |
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Art. 4. - CommorienzaQuando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale |
|
Art. 5. - Atti di disposizione del proprio corpoGli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente d |
|
Art. 6. - Diritto al nomeOgni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. |
|
Art. 7. - Tutela del diritto al nomeLa persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudi |
|
Art. 8. - Tutela del nome per ragioni familiariNel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non |
|
Art. 9. - Tutela dello pseudonimoLo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può es |
|
Art. 10. - Abuso dell'immagine altruiQualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblic |
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TITOLO II - DELLE PERSONE GIURIDICHE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
|
Art. 11. - Persone giuridiche pubblicheLe province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono |
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Art. 12. - Persone giuridiche private |
|
Art. 13. - SocietàLe società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V. |
|
CAPO II - DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI |
|
Art. 14. - Atto costitutivoLe associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. |
|
Art. 15. - Revoca dell'atto costitutivo della fondazioneL'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il ri |
|
Art. 16. - Atto costitutivo e statuto. ModificazioniL'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, non |
|
Art. 17. - Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati |
|
Art. 18. - Responsabilità degli amministratoriGli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però |
|
Art. 19. - Limitazioni del potere di rappresentanzaLe limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'articolo 33 |
|
Art. 20. - Convocazione dell'assemblea delle associazioniL'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'appr |
|
Art. 21 - Deliberazioni dell'assembleaLe deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In secon |
|
Art. 22. - Azioni di responsabilità contro gli amministratoriLe azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro com |
|
Art. 23. - Annullamento e sospensione delle deliberazioniLe deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del p |
|
Art. 24. - Recesso ed esclusione degli associatiLa qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto. |
|
Art. 25. - Controllo sull'amministrazione delle fondazioniL'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le |
|
Art. 26. - Coordinamento di attività e unificazione di amministrazioneL'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più |
|
Art. 27. - Estinzione della persona giuridicaOltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si esting |
|
Art. 28. - Trasformazione delle fondazioniQuando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente |
|
Art. 29. - Divieto di nuove operazioniGli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il pr |
|
Art. 30. - LiquidazioneDichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si proc |
|
Art. 31. - Devoluzione dei beniI beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello sta |
|
Art. 32. - Devoluzione dei beni con destinazione particolareNel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni c |
|
Art. 33. - Registrazione delle persone giuridiche |
|
Art. 34. - Registrazione di atti |
|
CAPO III - DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E DEI COMITATI |
|
Art. 36. - Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciuteL'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche |
|
Art. 37. - Fondo comuneI contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune |
|
Art. 38. - ObbligazioniPer le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valer |
|
Art. 39. - ComitatiI comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposiz |
|
Art. 40. - Responsabilità degli organizzatoriGli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalment |
|
Art. 41. - Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizioQualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono |
|
Art. 42. - Diversa destinazione dei fondiQualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, ra |
|
Art. 42-bis - Trasformazione, fusione e scissioneSe non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le |
|
TITOLO III - DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA |
|
Art. 43. - Domicilio e residenzaIl domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi a |
|
Art. 44. - Trasferimento della residenza e del domicilioIl trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è |
|
Art. 45. - Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto |
|
Art. 46. - Sede delle persone giuridicheQuando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giur |
|
Art. 47. - Elezione di domicilioSi può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. Questa elezione deve farsi e |
|
TITOLO IV – DELL’ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA |
|
CAPO I - DELL’ASSENZA |
|
Art. 48. - Curatore dello scomparsoQuando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno più n |
|
Art. 49. - Dichiarazione di assenzaTrascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunq |
|
Art. 50. - Immissione nel possesso temporaneo dei beniDivenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono. |
|
Art. 51. - Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente |
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Art. 52. - Effetti della immissione nel possesso temporaneoL'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario |
|
Art. 53. - Godimento dei beniGli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro |
|
Art. 54. - Limiti alla disponibilità dei beniColoro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotec |
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Art. 55. - Immissione di altri nel possesso temporaneoSe durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizi |
|
Art. 56. - Ritorno dell'assente o prova della sua esistenzaSe durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dich |
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Art. 57. - Prova della morte dell'assenteSe durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione si apre a va |
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CAPO II - DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA |
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Art. 58. - Dichiarazione di morte presunta dell'assenteQuando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale compet |
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Art. 59. - Termine per la rinnovazione della istanzaL'istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi |
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Art. 60. - Altri casi di dichiarazione di morte presuntaOltre che nel caso indicato nell'articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti: 1) quando alcuno è scomp |
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Art. 61. - Data della morte presuntaNei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possib |
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Art. 62. - Condizioni e forme della dichiarazione di morte presuntaLa dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 può essere domandata qua |
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Art. 63. - Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assenteDivenuta eseguibile la sentenza indicata nell'articolo 58, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell |
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Art. 64. - Immissione nel possesso e inventarioSe non v'è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei |
|
Art. 65. - Nuovo matrimonio del coniugeDivenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo |
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Art. 66. - Prova dell'esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presuntaLa persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è provata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire |
|
Art. 67. - Dichiarazione di esistenza o accertamento della morteLa dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l'ac |
|
Art. 68. - Nullità del nuovo matrimonioIl matrimonio contratto a norma dell'articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu di |
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CAPO III - DELLE RAGIONI EVENTUALI CHE COMPETONO ALLA PERSONA DI CUI SI IGNORA L’ESISTENZA O DI CUI È STATA DICHIARATA LA MORTE PRESUNTA |
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Art. 69. - Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenzaNessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, s |
|
Art. 70. - Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenzaQuando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ig |
|
Art. 71. - Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenzaLe disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità né g |
|
Art. 72. - Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presuntaQuando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui &egr |
|
Art. 73. - Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presuntaSe la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l'esis |
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TITOLO V - DELLA PARENTELA E DELL’AFFINITÀ |
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Art. 74. - Parentela |
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Art. 75. - Linee della parentelaSono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle |
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Art. 76. - Computo dei gradiNella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. |
|
Art. 77. - Limite della parentelaLa legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti spe |
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Art. 78. - AffinitàL'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. |
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TITOLO VI – DEL MATRIMONIO |
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CAPO I - DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO |
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Art. 79. - EffettiLa promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse conve |
|
Art. 80. - Restituzione dei doniIl promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimon |
|
Art. 81. - Risarcimento dei danniLa promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio |
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CAPO II - DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEL CULTO CATTOLICO E DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEI CULTI AMMESSI NELLO STATO |
|
Art. 82. - Matrimonio celebrato davanti a ministri di culto cattolicoIl matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformit&agra |
|
Art. 83. - Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello StatoIl matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disp |
|
CAPO III - DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE |
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SEZIONE I ‐ Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio |
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Art. 84. - EtàN225 I minori di età non possono contrarre matrimonio. |
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Art. 85. - Interdizione per infermità di menteNon può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente. |
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Art. 86. - Libertà di statoNon può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio “o da un'unione civ |
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Art. 88. - DelittoNon possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l'una è stata condannata per omi |
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Art. 90. - Assistenza del minore |
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Art. 91. - Diversità di razza o di nazionalità |
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Art. 92. - Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali |
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SEZIONE II ‐ Delle formalità preliminari del matrimonio |
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Art. 93. - PubblicazioneLa celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale d |
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Art. 94. - Luogo della pubblicazioneLa pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli spo |
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Art. 95. - Durata della pubblicazione |
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Art. 96. - Richiesta della pubblicazioneLa richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricev |
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Art. 97. - Documenti per la pubblicazione |
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Art. 98. - Rifiuto della pubblicazioneL'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certif |
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Art. 99. - Termine per la celebrazione del matrimonioIl matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. |
|
Art. 100. - Riduzione del termine e omissione della pubblicazioneIl tribunale, su istanza degli interessati, con decreto |
|
Art. 101. - Matrimonio in imminente pericolo di vitaNel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo p |
|
SEZIONE III ‐ Delle opposizioni al matrimonio |
|
Art. 102. - Persone che possono fare opposizioneI genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione. |
|
Art. 103. - Atto di opposizioneL'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di f |
|
Art. 104. - Effetti dell'opposizione |
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Art. 105. - Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali |
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SEZIONE IV ‐ Della Celebrazione del matrimonio |
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Art. 106. - Luogo della celebrazioneIl matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello sta |
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Art. 107. - Forma della celebrazione |
|
Art. 108. - Inopponibilità di termini e condizioniLa dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere |
|
Art. 109. - Celebrazione in un comune diversoQuando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da |
|
Art. 110. - Celebrazione fuori della casa comunaleSe uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato |
|
Art. 111. - Celebrazione per procuraI militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate posso |
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Art. 112. - Rifiuto della celebrazioneL'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una |
|
Art. 113. - Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civileSi considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato |
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Art. 114. - Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali |
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SEZIONE V ‐ Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nella Repubblica |
|
Art. 115. - Matrimonio del cittadino all'esteroIl cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche |
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Art. 116. - Matrimonio dello straniero nella RepubblicaLo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autori |
|
SEZIONE VI ‐ Della nullità del matrimonio |
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Art. 117. - Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli asce |
|
Art. 118. - Difetto di età |
|
Art. 119. - InterdizioneN225 Il mat |
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Art. 120. - Incapacità di intendere o di volere |
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Art. 121. - Mancanza di assenso |
|
Art. 122. - Violenza ed erroreIl matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. Il matrimonio pu&ogr |
|
Art. 123. - Simulazione |
|
Art. 124. - Vincolo di precedente matrimonioIl coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio “o l'unione civile tra persone |
|
Art. 125. - Azione del pubblico ministeroL'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno |
|
Art. 126. - Separazione dei coniugi in pendenza del giudizioQuando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanz |
|
Art. 127. - Intrasmissibilità dell'azioneL'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è g |
|
Art. 128. - Matrimonio putativoSe il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favor |
|
Art. 129. - Diritti dei coniugi in buona fede |
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Art. 129‐bis. - Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzoIl coniuge |
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SEZIONE VII ‐ Delle prove della celebrazione del matrimonio |
|
Art. 130. - Atto di celebrazione del matrimonioNessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'att |
|
Art. 131. - Possesso di stato |
|
Art. 132. - Mancanza dell'atto di celebrazioneNel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio p |
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Art. 133. - Prova della celebrazione risultante da sentenza penaleSe la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della sentenza |
|
SEZIONE VIII ‐ Disposizioni penali |
|
Art. 134. - Omissione di pubblicazioneSono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 206 gli s |
|
Art. 135. - Pubblicazione senza richiesta o senza documentiÈ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20 a € 103, |
|
Art. 136 - Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civileL'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche i |
|
Art. 137. - Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoniÈ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30 a € 206 l |
|
Art. 138. - Altre infrazioniÈ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma stabilita nell'articolo 135 |
|
Art. 139. - Cause di nullità note a uno dei coniugi |
|
Art. 140. - Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze |
|
Art. 141. - CompetenzaI reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale. |
|
Art. 142. - Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioniLe disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono |
|
CAPO IV – DEI DIRITTI E DEI DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO |
|
Art. 143. - Diritti e doveri reciproci dei coniugi |
|
Art. 143‐bis. - Cognome della moglie |
|
Art. 143‐ter. - Cittadinanza della moglie |
|
Art. 144. - Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia |
|
Art. 145. - Intervento del giudice |
|
Art. 146. - Allontanamento dalla residenza familiare |
|
Art. 147. |
|
Art. 148. |
|
CAPO V – DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO E DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI |
|
Art. 149. - Scioglimento del matrimonio |
|
Art. 150. - Separazione personale |
|
Art. 151. - Separazione giudiziale |
|
Art. 152. - Separazione per condanna penale |
|
Art. 153. - Separazione per non fissata residenza |
|
Art. 154. - Riconciliazione |
|
Art. 155. |
|
Art. 155-bis. - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso |
|
Art. 155-ter. - Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli |
|
Art. 155-quater. - Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza |
|
Art. 155-quinquies. - Disposizioni in favore dei figli maggiorenni |
|
Art. 155-sexies. - Poteri del giudice e ascolto del minore |
|
Art. 156. - Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugiIl giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è nec |
|
Art. 156-bis. - Cognome della moglie |
|
Art. 157. - Cessazione degli effetti della separazione |
|
Art. 158. - Separazione consensuale |
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CAPO VI - DEL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA |
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SEZIONE I - Disposizioni generali |
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Art. 159. - Del regime patrimoniale legale tra i coniugi |
|
Art. 160. - Diritti inderogabili |
|
Art. 161. - Riferimento generico a leggi o agli usiGli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in |
|
Art. 162. - Forma delle convenzioni matrimoniali |
|
Art. 163. - Modifica delle convenzioniLe modifiche delle con |
|
Art. 164. - Simulazione delle convenzioni matrimoniali. |
|
Art. 165. - Capacità del minore |
|
Art. 166. - Capacità dell'inabilitatoPer la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'i |
|
Art. 166-bis. - Divieto di costituzione di dote |
|
SEZIONE II - Del fondo patrimoniale |
|
Art. 167. - Costituzione del fondo patrimoniale |
|
Art. 168. - Impiego ed amministrazione del fondo |
|
Art. 169. - Alienazione dei beni del fondo |
|
Art. 170. - Esecuzione sui beni e sui frutti |
|
Art. 171. - Cessazione del fondo |
|
Art. 172. - Riduzione |
|
Art. 173. - Amministrazione |
|
Art. 174. - Sostituzione del coniuge amministratore |
|
Art. 175. - Cessazione del vincolo |
|
Art. 176. - Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio |
|
SEZIONE III - Della comunione legale |
|
Art. 177. - Oggetto della comunioneCostituiscono oggetto della comu |
|
Art. 178. - Beni destinati all'esercizio di impresa |
|
Art. 179. - Beni personali |
|
Art. 180. - Amministrazione dei beni della comunione |
|
Art. 181. - Rifiuto di consenso |
|
Art. 182. - Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi |
|
Art. 183. - Esclusione dall'amministrazione |
|
Art. 184. - Atti compiuti senza il necessario consensoGli atti compiu |
|
Art. 185. - Amministrazione dei beni personali del coniuge |
|
Art. 186. - Obblighi gravanti sui beni della comunione |
|
Art. 187. - Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio |
|
Art. 188. - Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni |
|
Art. 189. - Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi |
|
Art. 190. - Responsabilità sussidiaria dei beni personali |
|
Art. 191. - Scioglimento della comunioneLa comunione si scioglie per la dichiarazi |
|
Art. 192. - Rimborsi e restituzioniCiascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prel |
|
Art. 193. - Separazione giudiziale dei beniLa separazione giudiziale dei beni può essere pron |
|
Art. 194. - Divisione dei beni della comunione |
|
Art. 195. - Prelevamento dei beni mobili |
|
Art. 196. - Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare |
|
Art. 197. - Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi |
|
Art. 198. - Frutti della dote. Alimenti alla vedova |
|
Art. 199. - Divisione dei frutti |
|
Art. 200. - Locazioni |
|
Art. 201. - Spese e miglioramenti |
|
Art. 202. - Casi di separazione |
|
Art. 203. - Inefficacia della separazione |
|
Art. 204. - Retroattività della sentenza. Spese per la restituzione |
|
Art. 205. - Divieto ai creditori della moglie di chiedere la separazione |
|
Art. 206. - Azioni concesse ai creditori del marito |
|
Art. 207. - Obblighi della moglie |
|
Art. 208. - Diritti della moglie |
|
Art. 209. - Cessazione degli effetti della separazione |
|
SEZIONE IV - Della comunione convenzionale |
|
Art. 210. - Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni |
|
Art. 211. - Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio |
|
Art. 212. - Amministrazione e godimento dei beni parafernali |
|
Art. 213. - Obbligazioni del marito |
|
Art. 214. - Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito |
|
SEZIONE V - Del regime di separazione dei beni |
|
Art. 215. - Separazione dei beni |
|
Art. 216. - Fonti del regolamento della comunione |
|
Art. 217. - Amministrazione e godimento dei beni |
|
Art. 218. - Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge |
|
Art. 219. - Prova della proprietà dei beni |
|
Art. 220. - Amministrazione della comunione |
|
Art. 221. - Locazioni |
|
Art. 222. - Amministrazione affidata alla moglie |
|
Art. 223. - Obblighi gravanti sui beni della comunione |
|
Art. 224. - Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie |
|
Art. 225. - Scioglimento della comunione |
|
Art. 226. - Separazione giudiziale dei beni |
|
Art. 227. - Divisione dei beni della comunione |
|
Art. 228. - Prelevamento di beni mobili |
|
Art. 229. - Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare |
|
Art. 230. - Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi |
|
SEZIONE VI - Dell'impresa familiare |
|
Art. 230-bis. - Impresa familiareSalvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed |
|
Art. 230-ter - Diritti del convivente |
|
TITOLO VII - DELLO STATO DI FIGLIO |
|
CAPO I – DELLA PRESUNZIONE DI PATERNITÀ |
|
Art. 231. - Paternità del marito |
|
Art. 232. - Presunzione di concepimento durante il matrimonio |
|
Art. 233. - Nascita del figlio prima dei centottanta giorni |
|
Art. 234. - Nascita del figlio dopo i trecento giorni |
|
Art. 235. - Disconoscimento di paternità |
|
SEZIONE II - Delle prove della filiazione |
|
Art. 237. - Fatti costitutivi del possesso di statoIl p |
|
Art. 238. - Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita |
|
Art. 239. - Reclamo dello stato di figlio |
|
Art. 240. - Contestazione dello stato di figlio |
|
Art. 241. - Prova in giudizio |
|
Art. 242. - Principio di prova per iscritto |
|
Art. 243. - Prova contraria |
|
Art. 243-bis. - Disconoscimento di paternitàN90 L' |
|
SEZIONE III – Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio |
|
Art. 244. - Termini dell'azione di disconoscimentoL'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di |
|
Art. 245. - Sospensione del termineS |
|
Art. 246. - Trasmissibilità dell'azione |
|
Art. 247. - Legittimazione passiva |
|
Art. 248. - Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità |
|
Art. 249. - Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. ImprescrittibilitàL'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al |
|
CAPO IV. - DEL RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO |
|
Art. 250. - Riconoscimento |
|
Art. 251. - Autorizzazione al riconoscimento |
|
Art. 252. - Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore |
|
Art. 253. - Inammissibilità del riconoscimento |
|
Art. 254. - Forma del riconoscimento |
|
Art. 255. - Riconoscimento di un figlio premortoPuò anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti. |
|
Art. 256. - Irrevocabilità del riconoscimento |
|
Art. 257. - Clausole limitatriciÈ nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento. |
|
Art. 258. - Effetti del riconoscimento |
|
Art. 259. - Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale |
|
Art. 260. - Poteri dei genitori |
|
Art. 261. - Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento |
|
Art. 263. - Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicitàIl riconoscimento può essere impugnato per dife |
|
Art. 264. - Impugnazione da parte del figlio minore |
|
Art. 265. - Impugnazione per violenzaIl riconoscimento può essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un an |
|
Art. 266. - Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudizialeIl riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giud |
|
Art. 267. - Trasmissibilità dell'azioneNei casi indicati dagli articoli 265 e 266, se l'autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, l'azione può essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi. Nel caso indicato dal pri |
|
Art. 268. - Provvedimenti in pendenza del giudizioQuando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in |