Articolo abrogato dall’art. 29, comma 2, della L. 11/02/1971, n. 11, così recitava:

“Art. 1632. - Miglioramenti

Se una parte intende compiere sul fondo affittato determinati miglioramenti che non ne trasformino profondamente l’ordinamento produttivo, e l’altra si oppone, il giudice, sentite le parti, può autorizzarne l’esecuzione qualora nei modi e nelle forme stabilite dalla legge speciale, l’autorità competente riconosca che i miglioramenti sono di sicura utilità per il fondo e per la produzione. Il giudice assegna un congruo termine perché i miglioramenti siano eseguiti.

Quando i miglioramenti sono stati proposti dall’affittuario, l’autorizzazione non può essere concessa se non risulta la sua capacità tecnica ed economica per eseguirli, o se egli è stato inadempiente agli obblighi contrattuali, ovvero se la durata ulteriore della locazione non consente all’affittuario di godere per un congruo periodo l’incremento del reddito che i miglioramenti sono destinati a produrre.

Se l’affittuario è autorizzato a eseguire i miglioramenti, il locatore, entro un termine perentorio fissato dal giudice, può dichiarare di compierli a sue spese; in tal caso egli subentra all’affittuario negli obblighi stabiliti dal provvedimento di autorizzazione.

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