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Sent. C. Cass. civ. 21/09/2011, n. 19205

9325692 9325692
Edilizia e immobili - Condominio - Uso delle parti comuni - Condizioni.

Al singolo condomino è consentito servirsi in modo esclusivo di parti comuni dell'edificio soltanto alla duplice condizione che il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare anche le potenziali, analoghe esigenze dei rimanenti partecipanti alla comunione e che lo stesso, ove tutte le predette esigenze risultino soddisfatte, non perda la sua normale ed originaria destinazione, per il cui mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi.

Dalla redazione