Articolo sostituito dall’art. 122, della L. 19/05/1975, n. 151 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 10, della L. 10/12/2012, n. 219, così recitava:

Art. 280. - Legittimazione

La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo.

Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice.”

Dalla redazione