Articolo abrogato dall’art. 77, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:

“Art. 208. - Diritti della moglie

La moglie che ha ottenuto la separazione della dote ne ha la libera amministrazione.

La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa sono dotali e si devono impiegare con l’autorizzazione giudiziale.

Nel caso in cui occorre provvedere a norma dell’articolo 187, il tribunale può autorizzare l’alienazione anche se il marito non consente.”

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