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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 23/12/2021, n. 238
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Capo I - Disposizioni in materia di libera circolazione di persone, beni e servizi |
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Art. 1. - Attuazione della direttiva n. 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori. Caso ARES (2019) 1602365 |
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Art. 2. - Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Caso ARES (2019) 47930031. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter sono abrogati; b) dopo l'articolo 93 è inserito il seguente: «Art. 93-bis (Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia). - 1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94. 2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano regist |
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Art. 3. - Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione n. 2019/21001. All'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31»; b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: |
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Art. 4. - Disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/21751. Il comma 5-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è sostituito dal seguente: «5-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 presta |
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Art. 5. - Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/22951. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove compatibili, anche ai tirocini professionali di cui all'articolo 17-bis, effettuati dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea al di fuori del territorio nazionale»; b) all'articolo 8, comma 5, alinea, dopo le parole: «previa verifica,» sono inserite le seguenti: «in caso di dubbio motivato,»; |
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Art. 6. - Disposizioni in materia di professioni ippiche. Corretta attuazione della direttiva n. 2013/55/UE1. All'articolo 5, comma 1, lettera l-ter), del decreto leg |
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Art. 7. - Disposizioni in materia di punto di contatto unico. Procedura di infrazione n. 2018/23741. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al capo I del titolo I, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente: «Art |
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Art. 8. - Art. 9. - Omissis
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Art. 10. - Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/22731. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività»; b) all'articolo 46: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta»; 1.2) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati»; 1.3) alla lettera e), le parole: «di cui alle lettere da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere da a) a d-bis)»; |
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Art. 11. - Art. 12 - Omissis
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Capo II - Disposizioni in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia |
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Art. 14. - Omissis
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Art. 15. - Disposizioni in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Attuazione della direttiva n. 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e del regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi1. Al comma 2 dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «attesta il riconoscimento permanente del relativo status, |
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Art. 16. - Disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata. Attuazione del regolamento (CE) n. 810/20091. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente: «Art. 4-ter (Proroga del visto). - 1. Il questore della provincia in cui lo straniero si trova può prorogare il visto d'ingresso per soggiorni di breve durata fino alla durata massima consentita dalla normativa europea, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice europeo dei v |
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Art. 18. - Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/68 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva n. 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, e attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva n. 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/02121. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione»; b) all'articolo 2, al secondo comma, secondo periodo, le parole da: «armi da fuoco corte semiautomatiche» fino a: «parabellum, nonché di» sono s |
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Art. 19. - Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva n. 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2019/20331. All'articolo 615-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna» sono sostituite dalle seguenti: «si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti,» e le parole: «sino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sino a due anni»; b) al secondo comma, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre» e le parole: «ai numeri 1) e 2) del» sono sostituite dalla seguente: «al»; c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, c |
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Art. 20. - Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335; caso EU Pilot 2018/93731. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 600-quater: 1) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000»; 2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione o accesso a materiale pornografico»; |
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Capo III - Disposizioni in materia di spazio di fiscalita', dogane e ravvicinamento delle legislazioni |
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Art. 21. - Art. 22 - Omissis
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Art. 23. - Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Attuazione della direttiva n. 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive n. 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/20101. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. La Banca d'Italia è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI»; b) dopo l'articolo 128-novies è inserito il seguente: «Art. 128-novies.1 (Operatività transfrontaliera). - 1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attività alle quali sono abilitati, relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, in un altro Stato membro dell'Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. 2. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, i soggetti abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o più delle attività previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g), possono svolgere le stesse attività nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorità competente dello Stato membro di origine ne ha dato comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. L'avvio dell'attività è consentito decorso un mese dalla data in cui il soggetto abilitato è stato informato della comunicazione. 3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. L'Organismo procede all'iscrizione entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2»; c) all'articolo 128-decies, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «4-ter. Con riguardo ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, l'autorità competente dello Stato membro di origine, dopo aver informato l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, può effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territo |
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Capo IV - Disposizioni in materia di affari economici e monetari |
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Art. 24. - Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato. Attuazione della direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva n. 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive nn. 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio1. All'articolo 111-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Uni |
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Art. 25. - Art. 28 - Omissis
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Capo V - Disposizioni in materia di sanità |
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Art. 29. - Art. 31 - Omissis
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Art. 32. - Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica. Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare dispo |
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Art. 33. - Omissis
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Capo VI - Disposizioni in materia di protezione dei consumatori |
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Art. 34. - Designazione dell'autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è inserito il seguente: |
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Art. 35. - Modifica all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in materia di emissioni di gas ad effetto serra. Caso ARES (2019) 7142023 |
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Art. 36. - Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apport |
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Art. 37. - Designazione delle autorità competenti per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, e loro poteri minimi1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 27: 1) al comma 1, le parole: « regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004»; 2) al comma 2, le parole: «regolamento 2006/2004/CE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394»; b) all'articolo 37-bis, comma 1, dopo le parole: «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato» sono inserite le seguenti: «� |
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Capo VII - Disposizioni in materia di energia |
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Art. 38. - Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura di infrazione n. 2019/20951. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 38, comma 1, le parole: «di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al |
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Capo VIII - Altre disposizioni |
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Art. 39. - Modifiche all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il Comitato interministeriale per gli affari europei1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le |
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Art. 40. - Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernenti il ruolo del Parlamento nel processo decisionale relativo alla posizione da assumere in sede europea1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 41. - Modifica all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente la legge di delegazione europea e la legge europea1. All'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 8 è sostituito dal seguente: |
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Art. 42. - Modifica all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea1. Al comma 6 dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 201 |
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Art. 43. - Monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza1. Il Governo trasmette alle Camere, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato in base al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che ist |
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Art. 44. - Art. 45 - Omissis
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Art. 46. - Sviluppo della funzione consultiva1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo svil |
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Art. 47. - Omissis
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Art. 48. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione degli articoli 1, 3, 44 e 45, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti |
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