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Sent. C. Cass. civ. 28/10/1982, n. 5646

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Edilizia e immobili - Condominio - Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Rimessione al parere espresso da singoli condomini - Ammissibilità - Esclusione - Deliberazione relativa - Nullità - Deducibilità anche da parte dei partecipanti all'assemblea.

L'assemblea condominiale non può rimettere al parere espresso da singoli condomini la propria potestà deliberatoria e la formazione della maggioranza di legge, con la conseguenza che, ove ciò avvenga, la relativa deliberazione è affetta da nullità, deducibile da chiunque dei condomini, nonostante la partecipazione all'assemblea (nella specie, la S.C., enunciando il surriportato principio, ha escluso che la decisione sulla conclusione di un contratto riguardante il condominio possa essere rimessa dall'assemblea alla volontà manifestata dai condomini al di fuori di essa, attraverso la sottoscrizione di una lettera circolare).

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A cura di:
  • Giuseppe Bordolli