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Sent. C. Cass. civ. 04/04/1985, n. 2326

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Edilizia e immobili - Compravendita e locazione - Miglioramenti apportati alla cosa locata - Addizioni - Vendita dell'immobile nel corso del rapporto - Soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità, per i miglioramenti e le addizioni.

In tema di indennità per i miglioramenti e le addizioni apportate dal conduttore alla cosa locata, poiché tanto l'art. 1592 cod. civ. che l'art. 1593 cod. civ. fanno riferimento al loro valore al tempo della riconsegna, in caso di vendita dell'immobile locato nel corso del rapporto, la suddetta indennità deve essere corrisposta non dall'originario locatore, bensì dall'acquirente il quale, ricevendo il bene, esercita il diritto di ritenere le cose amovibili.

Dalla redazione