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Sent. C. Cass. civ. 11/06/2014, n. 13224

10688012 10688012
Edilizia e immobili - Compravendita - Contratto preliminare - Risoluzione per impossibilità sopravvenuta - Configurabilità - Morte di un contraente - Esclusione.

La risoluzione per impossibilità sopravvenuta è ipotizzabile anche per il contratto preliminare con riferimento all'unica prestazione cui le parti risultano obbligate, e cioè la prestazione della futura attività necessaria per la formazione del contratto definitivo; tuttavia di norma, la morte di una delle parti non da luogo alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto preliminare in quanto nella posizione del defunto subentra l'erede, salve le poche eccezioni, legislativamente determinate, di posizioni giuridiche intrasmissibili mortis causa.

Dalla redazione