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Ord. C. Cass. civ. 11/02/2022, n. 516

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Edilizia e immobili - Condominio - Spese di manutenzione - Ripartizione - Lastrici solari ad uso esclusivo - Danni conseguenti alla loro omessa manutenzione - Azione di responsabilità - Litisconsorzio necessario tra tutti i condomini - Esclusione - Solidarietà passiva tra l’usuario e il condominio - Conseguenze processuali.

La responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condomini deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all'

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