Articolo abrogato dall’art. 88, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:

“Art. 226. - Separazione giudiziale dei beni - La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata nel caso di inabilitazione del marito o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari del marito mette in pericolo gli interessi della moglie o il marito non provvede a un congruo mantenimento della famiglia.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 204 e 205.

La separazione stragiudiziale è nulla.”

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