Articolo abrogato dall’art. 77, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:

“Art. 203. - Inefficacia della separazione

La separazione della dote ordinata dall’autorità giudiziaria rimane senza effetto, se la sentenza non è notificata entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione e non è eseguita, entro sessanta giorni dal suo passaggio in giudicato, mediante atto pubblico col reale soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie sino alla concorrenza dei beni del marito, o se, almeno in questo ultimo termine, la moglie non ha proposto e proseguito le relative istanze.”

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