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Sent. C. Cass. civ. 11/01/1993, n. 177

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1. Edilizia ed urbanistica - Muri - Muro sul confine - Presunzione di comunione di muro divisorio di edifici - Superamento - Onere di prova della proprietà esclusiva - Riferimento ad uno dei modi di acquisto originario o derivato - Necessità - Prova dell'anteriorità di una delle due costruzioni separate - Insufficienza

1. La presunzione iuris tantum di comunione prevista dall'art. 880 C.c. relativamente a muri che separano entità prediali omogenee è vinta dalla prova della proprietà esclusiva del muro mediante riferimento ad uno dei modi di acquisto della proprietà originario o derivato; in mancanza di prova contraria la presunzione di comunione spiega piena operatività, non valendo contro di essa neppure l'eventuale anteriorità di una delle due costruzioni separate, potendo sovvenire ai fini dell'acquisto della proprietà esclusiva solo il principio dell'accessione (art. 934 C.c.) sempre che il muro sia stato costruito completamente sul suolo appartenente ad uno dei confinanti.

1. Conf. Cass. 2 luglio 1965 n. 1376; Cass. 7 luglio 1966 n. 1784.


C.c. artt. 880 e 934

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