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Sent. C. Cass. civ. 20/10/1994, n. 8576

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1. Geometri - Limiti di competenza - Attività in loro violazione ex art. 16 R.D. 1929 n. 274 - Nullità del contratto d'opera professionale.

1. La violazione delle norme imperative sui limiti dei poteri del professionista, stabiliti dalla legge professionale (nella specie, l'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, che consente al geometra la progettazione, la direzione o la vigilanza di modeste costruzioni civili), determina la nullità del contratto di opera professionale, rilevabile, ai sensi dell'art. 1421 del Codice civile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento; tale ultimo principio incontra, in sede di legittimità, il limite del divieto degli accertamenti di fatto (nella specie, l'accertamento relativo alla modesta importanza della costruzione), sicché nel giudizio di cassazione la nullità è rilevabile solo se siano acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza.

1. Sulla rilevabilità d'ufficio della nullità di un contratto ved. Cass. 28 aprile 1993 n. 5003 e Cass. 3 luglio 1987 n. 5815.

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