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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 26/04/1986, n. 131
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- L. 28/12/1995, n. 549
- L. 24/12/1993, n. 537
- D.L.30/08/1993, n. 331 (L. 29/10/1993 n. 427)
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- D.L. 23/01/1993, n. 16 (L. 24/03/1993 n. 75)
- L. 02/12/1991, n. 399
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- D.L. 13/05/1991, n. 151 (L. 12/07/1991 n. 202)
- L. 29/12/1990, n. 408
- D.L. 30/09/1989, n. 332 (L. 27/11/1989 n. 384)
- L. 05/05/1989, n. 171
- D.L. 02/03/1989, n. 69 (L. 27/04/1989 n. 154)
- Errata Corrige in G.U. 12/05/1986, n. 108
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Articolo 11. È approvato l’unito Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, vistato dal proponente. |
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TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’IMPOSTA DI REGISTRO |
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Titolo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Oggetto dell’imposta |
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Art. 2 - Atti soggetti a registrazione1. Sono soggetti a registrazione, a norma degli articol |
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Art. 3 - Contratti verbali |
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Art. 4 - Operazioni di società ed enti esteri1. Sono soggetti a registrazione: a) l’istituzione nel territorio dello Stato della sede dell’amministrazione di società di ogni tipo e oggetto costituite all’estero ovvero della sede dell’amministrazione di enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, parimenti costituiti all’estero; b) l’istituzione nel territorio dell |
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Art. 5 - Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d’uso1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d’uso quelli indicati nella parte seconda. |
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Art. 6 - Caso d’uso |
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Art. 7 - Atti non soggetti a registrazione |
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Art. 8 - Registrazione volontaria |
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Titolo II - Registrazione degli atti
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Art. 9 - Ufficio competente |
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Art. 10 - Soggetti obbligati a richiedere la registrazione1. Sono obbligati a richiedere la registrazione: a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i |
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Art. 11 - Richiesta di registrazione degli atti scritti |
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Art. 12 - Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di società ed enti esteri1. La registrazione dei contratti verbali |
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Art. 13 - Termini per la richiesta di registrazione |
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Art. 14 - Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione1. Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amm |
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Art. 15 - Registrazione d’ufficio1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati alle lettere a), b) e c) dell’art. 10 la registrazione è eseguita d’ufficio, previa riscossione dell’imposta dovuta: a) per gli atti pubblici e per le scritture pri |
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Art. 17 - Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili1. L’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo. Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all’ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione |
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Art. 18 - Effetti della registrazione |
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Art. 19 - Denuncia di eventi successivi alla registrazione1. L’avveramento della condizione sosp |
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Titolo III - Applicazione dell’imposta |
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Art. 20 - Interpretazione degli atti |
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Art. 21 - Atti che contengono più disposizioni |
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Art. 22 - Enunciazione di atti non registrati1. Se in un atto sono enunciate disposizio |
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Art. 23 - Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredità e comunioni indivise1. Se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l’aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano s |
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Art. 24 - Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze1. N |
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Art. 25 - Atti a titolo oneroso e gratuito |
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Art. 26 - Presunzione di liberalità1. I trasferimenti immobiliari, escluse le permute aventi per oggetto immobili ma fino a concorrenza del minore dei valori permutati, ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all’imp |
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Art. 27 - Atti sottoposti a condizione sospensiva, approvazione od omologazione1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa. 2. Quando la condizione si verifica, o l’atto pr |
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Art. 28 - Risoluzione del contratto1. La risoluzio |
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Art. 29 - Transazione |
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Art. 30 - Ratifica, convalida o conferma1. La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all’impo |
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Art. 31 - Cessione del contratto |
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Art. 32 - Dichiarazione di nomina1. La dichi |
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Art. 33 - Mandato irrevocabile e atto di surrogazione |
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Art. 34 - Divisioni1. La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune è costituita nelle comunioni |
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Art. 35 - Contratti a prezzo indeterminato1. Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l’imposta è applicata in |
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Art. 36 - Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato.1. Per i contratti a tempo indeterminato l’imposta è applicata in base alla durata dichia |
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Art. 37 - Atti dell’autorità giudiziaria1. Gli atti dell’autorità giudi |
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Art. 38 - Irrilevanza della nullità e dell’annullabilità dell’atto |
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Art. 39 - Atti soggetti a registrazione in caso d’uso |
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Art. 40 - Atti relativi ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all’imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le qua |
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Art. 41 - Liquidazione dell’imposta1. L’imposta, per gli atti diversi da quelli giudiziari di cui all’articolo 37 nonché da quelli per i quali opera l’istituto della registrazione a debito di cui all’articolo 59, è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento mediante l’applicazione dell’aliquota indicata nella tariff |
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Art. 42 - Imposta principale, suppletiva e complementare |
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Titolo IV - Determinazione della base imponibile |
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Art. 43 - Base imponibile1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita: a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi; b) per le permute, salvo il disposto del comma 2 dell’art. 40, dal valore del b |
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Art. 44 - Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi1. Per la vendita di beni mobili e |
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Art. 45 - Concessioni e atti con amministrazioni dello Stato |
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Art. 46 - Rendite e pensioni1. Per la costituzione di rendite la base imponibile è costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile è costituita dal valore della pensione. 2. Il valore della rendita o pensione è costituito: a) da quaranta volte dell’annualità N3 se si tratta |
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Art. 47 - Enfiteusi |
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Art. 48 - Valore della nuda proprietà dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione |
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Art. 49 - Crediti |
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Art. 50 - Atti ed operazioni concernenti società, enti consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole1. Per gli atti costitutivi |
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Art. 51 - Valore dei beni e dei diritti1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto. 2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, si intende per valore quello venale in comune commercio. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su |
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Art. 52 - Rettifica del valore degli immobili e delle aziende1. L’ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, prevede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni. N67 2. L’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l’indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all’articolo 51 in base ai quali è stato determinato, l’indicazione delle |
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Art. 52-bis - Liquidazione dell’imposta derivante dai contratti di locazione |
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Art. 53 - Atti sprovvisti di indicazioni necessarie1. Se l’atto non contiene la dichiarazione di valore né l’indicazione del corrispettivo, l’ufficio determina la base imponibile, salva l’appli |
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Art. 53-bis - Attribuzioni e poteri degli uffici1. Fermo re |
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Titolo V - Riscossione dell’imposta |
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Art. 55 - Riscossione dell’imposta successivamente alla registrazione |
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Art. 56 - Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti: a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all’articolo 55, per due terzi dell’imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della Co |
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Art. 57 - Soggetti obbligati al pagamento1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile, salvo quanto previsto dal comma 1.1. N186 1.1 Per i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e va |
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Art. 58 - Surrogazione all’amministrazione1. I soggetti indicati nell’a |
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Art. 59 - Registrazione a debito |
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Art. 60 - Modalità per la registrazione a debito1. La registrazione a debito si esegue a norma dell’art. 16 a condizione che nel contesto o a margine dell’originale di ciascun atto sia indica |
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Art. 61 - Recupero delle imposte prenotate a debito |
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Titolo VI - Disposizioni varie |
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Art. 62 - Nullità dei patti contrari alla legge |
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Art. 63 - Comunicazione di atti e notizie1. I soggetti di cui all’art. 10 e i |
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Art. 64 - Attestazione degli estremi di registrazione degli atti |
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Art. 65 - Divieti relativi agli atti non registrati1. I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, né allegare agli stessi, né ricevere in deposito, né assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. 2. Gli impiegati dell’amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non possono ricevere in deposito né assumere |
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Art. 66 - Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati1. I soggetti indicati nell’art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registra |
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Art. 67 - Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali1. I soggetti indicati nell’art. 10, lettera b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli att |
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Art. 68 - Controllo del repertorio1. Il controllo dei repertori previsti dall’articolo 67 è effettuato su iniziativa degli uffici dell’Agenzia d |
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Titolo VII - Sanzioni |
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Art. 69 - Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia |
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Art. 70 - Tardività del pagamento |
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Art. 71 - Insufficiente dichiarazione di valore |
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Art. 72 - Occultazione di corrispettivo |
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Art. 73 - Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio1. Per l’omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate, |
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Art. 74 - Altre infrazioni1. Chi dichiara di non possedere, rifi |
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Art. 75 - Applicazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse |
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Titolo VIII - Decadenza e prescrizione |
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Art. 76 - Decadenza dell’azione dell’amministrazione finanziaria1. L’imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell’art. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d’ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l’imposta dovuta in base alle denunce prescritte all’art. 19. |
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Art. 77 - Decadenza dell’azione del contribuente1. Il rimborso dell’imposta, della sanzione amministrativa e degli interessi di mora deve essere richiesto, a |
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Art. 78 - Prescrizione del diritto all’impostaIl credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni. |
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Titolo IX - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 79 - Applicazione delle norme modificative, correttive e integrative1. Le disposizioni del presente testo unico e dei relativi allegati modificative, correttive o integrative di quelle anteriormente in vigore si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico stesso, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. Tuttavia le disposizioni più favorevoli ai contribuenti, compresa quella del comma 4 dell’art. 52, hanno effetto anche per gli atti, scritture |
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Art. 80 - Altre disposizioni1. La disposizione del comma 3 dell’art. 21, relativa agli accolli di debiti e oneri, ha effetto dal 1 gennaio 1973 per gli |
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Art. 81 - Entrata in vigore |
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Tariffa Parte I - Atti soggetti a registrazione in termine fissoTariffa Parte I Articolo 1 N43
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Tariffa Parte II - Atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso
Tariffa Parte II Articolo 1
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Tabella - Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazioneTabella Articolo 1 - Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. Atti legislativi e di enti pubblici 1. Atti del potere legislativo, atti relativi a referendum, atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.
Tabella Articolo 2 - Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. Atti giudiziari 1. Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell’autorità giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Corti di giustizia tributaria N156 e degli organi di giurisdizione speciale e dei relativi procedimenti, atti del contenzioso in materia elettorale e dei procedimenti disciplinari; procure alle liti.
Tabella Articolo 3 - Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. Atti producibili in procedimenti non contenziosi 1. Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti: a) in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d’ufficio od a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico. b) ad enti di assist |
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Prospetto - Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 2,50 per cento |
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- Redazione Legislazione Tecnica
13/11/2025
- Superbonus, investiti 128 miliardi e lavori completati al 96% da Italia Oggi
- Nuove tutele per i lavoratori contro il rischio amianto da Italia Oggi
- In arrivo il nuovo Testo unico edilizia e il Piano Casa Italia da DIAC - Diario Infrastrutture e Ambiente Costruito
- Dl Energia, criteri aggiornati per le aree idonee e ruolo rafforzato delle Regioni da DIAC - Diario Infrastrutture e Ambiente Costruito
- Anci, richieste su casa, welfare, scuola e sanità nella manovra da Italia Oggi
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Il RUP e il Nuovo Codice Appalti
La disciplina sulle distanze legali tra norme e giurisprudenza
Direttiva e regolamento macchine
Professioni sanitarie: il procedimento disciplinare dalla segnalazione alla sanzione
La nuova conferenza di servizi: impatti operativi
Catasto dei fabbricati
La tassazione delle Plusvalenze immobiliari
L’asseverazione di congruità delle spese per i bonus fiscali edilizi
Nuovo manuale Antiriciclaggio


