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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ag. Entrate 01/06/2012, n. 19/E
Circ. Ag. Entrate 01/06/2012, n. 19/E
Circ. Ag. Entrate 01/06/2012, n. 19/E
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[Premessa] |
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PremessaCon la presente circolare si forniscono chiarimenti su var |
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1. Detrazione d’imposta del 36 per cento per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo |
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1.1 Soppressione dell’obbligo di preventiva comunicazione - DecorrenzaD. Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. Si chiede di chiarire se la soppressione dell’obbligo di comunicazione al Centro operativo di Pescara decorra dal 14 maggio 2011 o riguardi l’intero anno 2011. |
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1.2 Soppressione dell’obbligo di preventiva comunicazione - Acquisto box pertinenzialiD. Alla luce dell’abolizione dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara si chiede di conoscere se per gli acquisti di box avvenuti nel corso del 2010 - per i quali non sia stata inviata la comunicazione nel 2011, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi - il contribuente possa ugualmente fruire della detrazione. R. Con risoluzio |
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1.3 Soppressione dell’obbligo di indicazione del costo della manodopera in fatturaD. Il DL n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l’obbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura. Si chiede di chiarire se la soppressione del suddetto obbligo decorra dal 14 maggio 2011 o possa operare anche per il pregresso. |
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1.4 Esibizione della documentazione per lavori su parti comuniD. Si chiede conferma che anche a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011 è sufficiente per il singolo condomino esibire in sede di controllo la sola certificazione o attestazione dell’amministratore di condominio che dichiari di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti per fruire della detrazione del 41 o 36 per cento, con l’indicazione della somma s |
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1.5 Titolo abilitativo ai lavori e dichiarazione sostitutivaD. A seguito dell’emanazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 149646 del 2 novembre 2011, si chiede di conoscere se la prevista dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1 del Provvedimento, in cui è richiesta l’indicazione della data di inizio lavori, individui un ob |
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1.6 Fruizione della detrazione del 36% e vendita dell’immobileD. In caso di vendita dell’immobile oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio si chiede se il diritto a fruire della detrazione, in assenza di specifiche clausole contrattuali, si trasferisce all’acquirente o resta in capo al venditore. R. I commi 12-bis e 12-ter dell’art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, introdotti in sede di conversione in legge del decreto, intervengono sulla disciplina della detrazione del 36 per cento prevista, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997, modificando le disposizioni che individuano i soggetti cui compete la fruizione della detra |
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1.7 Fruizione della detrazione del 55% e vendita dell’immobileD. Si chiede se le disposizioni riguardanti il trasferimento della detrazione del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso vendita dell’immobile si applichino anche alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica? R. L’art. 1 della legge n. 296 del 2006, introduttivo dell’agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prevede al comma 348 che la detrazione sia «concessa con le modalità di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997 |
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1.8 Verifica della proprietà al 31 dicembreD. L’art. 16-bis del TUIR ha introdotto a regime la detrazione dall’imposta lorda sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si chiede di conoscere se nell’ipotesi di alienazione dell’immobile, siano ancora attuali i chiariment |
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1.9 Ristrutturazione della fognatura - Bonifica del terrenoD. Un condominio ha effettuato nel corso del 2011 lavori di ristrutturazione che hanno interessato le reti fognarie. Si chiede se la detrazione d'imposta prevista dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 possa essere fruita, oltre che per le spese di ristrutturazione relative alla fognatura, anche per le spese impreviste sostenute, nell’ambito del medesimo intervento, per la bonifica del terreno con la rimozione di rifiuti speciali pericolosi, dal momento che la rimozione è indispensabile per la prosecuzione dei lavori. R. Con risoluzione 11 novembre 2002, n. 350, R è stato precisato che nell’ambito dei lavori per la reali |
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5. Altre questioni |
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5.1 Mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale - Deposito presso il notaioD. Un contribuente nel mese di dicembre acquista l’abitazione principale e contestualmente stipula il mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione stessa; nello stesso mese, corrisponde al notaio una somma in deposito per l’onorario e per le spese da sostenere in nome e per conto. Il notaio emette fattura l’anno successivo, facendo menzione alla riscossione delle somme anticipate, in linea con quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 31 ottobre 1974 che consente di emettere fattura entro sessanta giorni dalla data di costituzione del deposito. Si chiede di sapere se il contribuente possa beneficiare della detrazione d’imposta del 19 per cento per le spese relative all’onorario del notaio nell’anno in cui ha effettuato il pagamento o debba rinviare il beneficio all’anno successivo, in linea con la fattura rilasciata dal notaio. R. L’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR prevede la detrazione dall’IRPEF lorda di un importo pa |
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5.2 Oneri di intermediazione per l’acquisto dell’abitazione principaleD. Nel caso in cui il dichiarante, già proprietario di immobile acquistato con i benefici prima casa (dove ha la residenza), acquisti un ulteriore immobile dove andrà ad abitare e dove trasferirà la residenza, può detrarre la fattura per l'intermediazione dell'ultimo acquisto? In pratica, occorre chiarire quale sia il concetto di abitazione principale rilevante per la relativa applicazione |
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5.3 Deduzione contributi previdenziali - Buoni lavoro (voucher)D. Un contribuente ha chiesto chiarimenti in relazione alla deducibilità, ai fini dell'IRPEF, dei contributi previdenziali versati attraverso i c.d. «buoni lavoro» o voucher, per prestazioni di lavoro domestico; inoltre, chiede come poter documentare il versamento contributivo in sede di presentazione del modello dichiarativo 730. R. Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi) ha introdotto la disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, definite all’art. 70, comma 1, quali «attività lavorative di natura occasionale», prevedendone alla lett. a) l’applicabilità anche a quelle rese nell’ambito dei “lavori domestici”. Il successivo articolo 72 prevede, per tali prestazioni di lavoro, la possibilità di corrispondere il relativo compenso anche attraverso i c.d. «buoni lavoro» (c.d. voucher), acquistabili telematicamente ovvero presso le |
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5.4 Immobili di interesse storico o artistico concessi in locazione - Determinazione degli acconti dovuti per l’anno 2012D. Il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, R convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ha modificato il trattamento fiscale degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. R Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2012. Tuttavia, nella determinazione degli acconti dovuti per l’anno 2012 si deve assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando la disciplina introdotta dal citato decreto-legge n.16 del 2012. Si chiede di chiarire le modalità di determinazione degli acconti relativi all’IRPEF e all’addizionale comunale all’IRPEF da parte di un contribuente che nell’anno 2011 abbia percepito un reddito di fabbricati derivante dalla locazione di un immobile riconosciuto di interesse storico. R. L’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, abrogato dall’articolo 4, comma 5-quater, del citato decreto-legge n. 16 del 2012, stabiliva che «in ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089,R e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato». L’art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, oltre ad abrogare la richiamata disposizione, aggiunge all’art. 37, comma 4-bis, del TUIR il seguente periodo: |
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5.5 Addizionali regionale e comunale all’IRPEF - Applicazione delle soglie di esenzione in presenza di redditi assoggettati al regime della cedolare seccaD. Il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere computato nel reddito complessivo del locatore per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia e le altre detrazioni d’imposta previste dall’articolo 13 del TUIR. Si chiede se si debba tener conto della base imponibile della cedolare secca anche per applicare le esenzioni dal pagamento delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF commisurate al reddito, eventualmente disposte dalle Regioni o deliberate dai Comuni. R. L’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 R ha introdotto, a partire dal 2011, un nuovo regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla l |
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