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06/12/2018

Cessione box auto di pertinenza prima casa entro 5 anni, plusvalenza

L’Agenzia delle entrate ha chiarito le conseguenze, dal punto di vista fiscale, della cessione di una pertinenza - nella fattispecie un box auto accatastato C/6 - acquistata usufruendo delle agevolazioni fiscali per la prima casa - effettuata prima del decorso di 5 anni dal suo acquisto.

In proposito, l’art. 67 del D.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi, c.d. “TUIR”), al comma 1, lettera b), prevede che sono tassate le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, con esclusione:
- degli immobili acquisiti per successione
- delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Sono viceversa tassate in ogni caso le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

Quanto alla cessione di pertinenze, con l’Interpello 22/11/2018, n. 83, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
- la cessione della pertinenza unitamente all’abitazione principale, entro 5 anni dall’acquisto, non genera plusvalenza e quindi non è imponibile, sempreché per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione, l’unità immobiliare urbana sia stata adibita ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari;
- la cessione della pertinenza separatamente dall’abitazione principale genera invece plusvalenza, perché viene cancellato il vincolo di strumentalità che consente di applicare alla pertinenza il medesimo regime fiscale applicabile al bene principale.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito altresì che in questi casi la cessione della pertinenza prima del decorso dei 5 anni dal suo acquisto determina la decadenza, limitatamente alla pertinenza stessa, delle agevolazioni previste in materia di prima casa ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali (si veda anche la Risoluzione 16/02/2006 n. 31/E).

Dalla redazione