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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Autorizzazioni, vita tecnica e revisioni degli impianti funicolari aerei e terrestri
- Dino de Paolis
Autorizzazioni, vita tecnica e revisioni degli impianti funicolari aerei e terrestri
Autorizzazioni, vita tecnica e revisioni degli impianti funicolari aerei e terrestri
ASPETTI DI VALIDITÀ GENERALE |
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Regime generale di autorizzazioneGli artt. 3, 4 e 5, |
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Esecuzione delle opere- L’esecuzione delle opere non può essere iniziata senza apposita autorizzazione rilasciata dall’Ufficio speciale trasporti a impianti fissi - |
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Apertura al pubblico- L’apertura al pubblico non può avvenire senza apposita autorizzazione rilasciata dall&rsq |
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Vita tecnica e revisioniLa norma di riferimento è il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 01/12/2015, n. 203, che si applica ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante funivie (quali funivie bifune, funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo e a collegamento permanente), o funicolari (quali funicolari su rotaia, sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili). Relativamente ai menzionati impianti, il p |
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Esercizio e manutenzione di impiantiIl D. Min. Infrastrutture e Trasp. 29/05/2019, n. 189, Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tec |
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Normativa tecnica di riferimentoLe altre norme di carattere tecnico menzionate nel D.M. 203/2015, e che occorre dunque considerare nell’ambito delle revisioni periodiche, sono elencate nella tabella seguente. |
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Varianti costruttiveAi sensi del punto 4 R dell’Allegato al D. Min. Infrastrutture |
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Partecipazione del personale USTIF alle verificheSi segnala poi il D. Min. Infr |
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VITA TECNICA E REVISIONI IMPIANTI REALIZZATI PRIMA DEL 24/08/2003I termini di durata della vita tecnica degli impianti dal punto 2 R dell’Allegato al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 01/12/2015, n. 203 come da tabella che segue. |
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Revisione quinquennalePer prima cosa, tutti gli impianti devono essere sottoposti alla |
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Revisione generaleInoltre, gli impianti devono essere sottoposti ad una REVISIONE GENERALE, secondo le seguenti periodicità decorrenti dalla data della prima autorizzazione all’esercizio.
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Revisione straordinariaIn aggiunta a quanto sopra, gli impianti possono essere sottoposti a REVISIONE STRAORDIN |
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Proseguimento dell’esercizio dopo la scadenza della vita tecnicaGli effetti dell’autorizzazione o del nulla osta tecnico di cui al D.P.R. 753/1980 cessano automaticamente alla scadenza della vita tecnica definita, e si intendono altresì revocati qualora, alle scadenze temporali fissate, il Direttore o il Responsabile dell’esercizio (o l’Assistente Tecnico se previsto) non dimostri di aver provveduto a tutti gli adempimenti relativi alla revisione quinquennale ed alla revisione generale. |
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VITA TECNICA E REVISIONI IMPIANTI RELIZZATI A PARTIRE DAL 24/08/2003Per gli impianti in questione non si applica il concetto di “vita tecnica” previsto invece per gli impianti di realizzazione antecedente. Detti impianti devono essere sottoposti alle seguenti revisioni.
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DISPOSIZIONI PRECEDENTI E TRANSITORIE |
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Proroghe termini dovute all’emergenza da Covid-19Si segnala, che in considerazione della situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, sono state disposte delle proroghe per determinati adempimenti tecnici e amministrativi. In particolare, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 183/2020, comma 7-bis, , relativamente agli impianti a fune la cui vita tecnica è in scadenza tra il 31/01/20 |
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Proroghe dei termini della vita tecnica e delle revisioni (in vigenza del D.M. 23/1985, ora superato per gli impianti trattati dal D.M. 203/2015)Negli ultimi anni, più volte sono state disposte possibilità di allungamento della vita tecnica degli impianti. In primis, l’art. 145 della L. 388/2000, comma 46 (modificato dalla L. 166/2002 e dalla |
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Modalità per la concessione delle prorogheLe modalità per la concessione delle proroghe dei termini di scadenza contenuti nel par. 3 del D. Min. Trasporti 02/01/1985, n. 23 - previste per gli |
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Disapplicazione termini della vita tecnica impianti ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 23/1985L’art. 31-bis del D.L. 12/09/2014, n. 133 (cosiddetto “sblocca Italia”, convertito in legge dalla L. 164/2014) ha stabilito all’art. 31-bis quanto segue: - i termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al D.M. 02/01/1985, (pubblicato nella G.U. n. 26 del 31/01/1985), relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare successivamente; - nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui sopra, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l’eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una proroga di due anni, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell’esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali (termine inizialmente previsto ad un anno e poi allungato a due anni ad opera dell'art. 10, coma 2-bis, del menzionato D.L. 185/2015); - possono godere dei benefìci di cui ai punti precedenti anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l’eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due anni dalla data di ent |
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REGIONI ABRUZZO E MARCHEL’art. 43 del D.L. 50/2017, comma 5-bis (come sostituito dal D.L. 104/2020) prevede che, in deroga al regolamento di cui al |
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