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12/03/2021

Impianti a fune: procedure per la proroga di termini per gli adempimenti

Il Decreto del MIT del 25/01/2021 ha adottato il regolamento per l'attuazione delle proroghe dei termini per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico.

Il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 25/01/2021, n. 28, pubblicato nella G.U. del 11/03/2021, n. 60, ha adottato il regolamento che stabilisce le procedure per l’attuazione dell’articolo 14-ter del D.L. 08/04/2020, n. 23, e definisce, al fine di uniformare i suddetti adempimenti, i modelli (Allegati 1 e 2) delle dichiarazioni che devono essere rese dai direttori di esercizio o dai responsabili dell’esercizio. Si veda Impianti a fune: proroga di termini per adempimenti tecnici e amministrativi.

In particolare, si stabilisce che, ai fini dell’efficacia della proroga della scadenza della revisione generale o della revisione speciale quinquennale disposta dall’articolo 14-ter del D.L. 23/2020, il direttore, ovvero il responsabile dell’esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico, prima della scadenza, trasmette all’autorità di sorveglianza USTIF (Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi) territorialmente competente una dichiarazione redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1 al Decreto, attestante, sotto la sua responsabilità penale, la sussistenza delle condizioni di sicurezza per l’esercizio pubblico.

Ai fini dell’efficacia della proroga delle scadenze relative agli scorrimenti, alle sostituzioni delle funi ed al rifacimento dei loro attacchi di estremità, il direttore, o il responsabile dell’esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico, trasmette all’Autorità di sorveglianza USTIF territorialmente competente, prima della scadenza, una dichiarazione redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2 al Decreto, attestante, sotto la sua responsabilità penale, la sussistenza delle condizioni di sicurezza per l’esercizio pubblico delle funi.

Si precisa inoltre che le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune sono prorogate ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 3, del D.L. 23/2020, a decorrere dalla data di rilascio dell’approvazione dei relativi progetti da parte degli uffici competenti.

Si specificano infine gli impianti, funi e attacchi che non sono ricompresi nell’ambito di applicazione del regolamento.

Dalla redazione