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D. Min. Trasporti 15/03/1982, n. 706

Norme tecniche per la costruzione e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Trasporti 02/01/1985, n. 23
- D. Min. Trasporti 05/06/1985, n. 1533
- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 18/05/2016, n. 144
- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 11/05/2017
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[Premessa]



IL MINISTRO DEI TRASPORTI


Visto il regio decreto legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8 e modificato con il decreto del Presidente della Re

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NORME TECNICHE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DELLE SCIOVIE IN SERVIZIO PUBBLICO
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Capo 1 - Generalità
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Articolo 1
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1.1. - Oggetto e scopo delle norme

1.1.1. - Agli effetti delle presenti norme, per sciovia si intende una funicolare terrestre per il traino di sciatori su apposita pista mediante attacchi collegati, in modo permanente o temporaneo, ad una fune traente, tesa tra le stazioni estreme a conveniente altezza dal suolo ed eventualmente sostenuta in punti intermedi.

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1.2. - Documentazione tecnica

1.2.1. - Il progetto dell'impianto deve essere costituito dai seguenti elaborati, numerati progressivamente:

1) la descrizione delle caratteristiche generali costruttive dell'impianto, con illustrazione delle parti regolamentate dalle presenti norme ovvero da altre particolari disposizioni applicabili, dimostrando la rispondenza a dette norme e disposizioni;

2) la planimetria in scala 1:25.000 della zona interessata dall'impianto, con l'indicazione del tracciato dell'impianto medesimo e degli eventuali impianti a fune finitimi;

3) l'elenco degli attraversamenti e dei parallelismi, definiti al paragrafo 2.8., con la relativa documentazione tecnica e con l'indicazione dei provvedimenti per tutelare la sicurezza dell'esercizio;

4) l'elenco dei ponti, sopra o sotto i quali passa la pista di risalita, con la relativa documentazione tecnica;

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Capo 2 - Norme di progetto e di costruzione
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2.1. - Tracciato e profilo della linea

2.1.1. - Il tracciato dell'impianto deve essere scelto in modo da non presentare pericolo per gli sciatori trasportati e deve essere convenientemente segnalato in corrispondenza dei tratti accessibili ad altri sciatori.

2.1.2. - Nell'eventualità di tracciato non rettilineo, le deviazioni della fune, di norma, devono essere realizzate con uno dei seguenti dispositivi:

1) rulliere verticali: in tal caso il massimo angolo di deviazione, misurato nel piano orizzontale, non può superare i 30' per ciascun sostegno;

2) pulegge giacenti nel piano della deviazione ed aventi diametro tale da soddisfare le disposizioni di cui ai comma 2.9.1. e 2.9.2.;

3) rulliere giacenti nel piano della deviazione; in tal caso le rulliere devono essere del tipo bilanciato, il diametro dei rulli non deve essere inferiore a 15 volte il diametro della fune e l'angolo di deviazione, misurato nel suo piano, non deve superare i 4°30' per ogni rullo;

altri sistemi equivalenti possono essere ammessi previo esame, caso per caso, comunque la deviazione deve essere guidata nel piano verticale da rulli o rulliere di imbocco e di uscita; la pista deve presentare ampi raccordi che consentano l'agevole iscrizione in curva dello sciatore e l'angolo complessivo, per ogni gruppo di deviazione, non deve essere superiore a 30° misurati ne

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2.2. - Funi

2.2.1. - Le fonti traenti, tenditrici e/o di regolazione, nonché quelle di ancoraggio, in quanto sopportino direttamente lo sforzo dell'anello di trazione, devono essere di acciaio, del tipo flessibile ed a trefoli.

2.2.2. - Le funi traenti, quelle tenditrici e/o di regolazione, quelle di segnalazione o telefoniche nonché quelle di sospensione dei cavi di segnalazione o telefonici, devono essere, di norma, di tipo unificato.

2.2.3. - La tensione della fu

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2.3. - Sicurezza delle funi

2.3.1. - Il grado di sicurezza delle funi viene valutato convenzionalmente come rapporto tra il carico somma della fune e lo sforzo di trazione assiale a regime nel tratto più sollecitato.

2.3.2. - Il grado di sicurezza per funi nuove deve essere non minore di 4,5 per le funi traenti e di 5 per le funi tenditrici e/o di regolazione, nonché per quelle ausiliarie che sopportano direttamente il tiro dell'anello di trazione.

2.3.3. -

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2.4. - Attacchi di estremità

2.4.1. - Gli attacchi di estremità delle funi devono essere del tipo ad attrito su tamburo o del tipo a radancia. Gli attacchi a radancia sono ammessi solo per le funi che non sopportano direttamente il tiro dell'anello di trazione.

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2.5 - Sicurezza rispetto allo scorrimento della fune traente sulla puleggia motrice

2.5.1. - L'aderenza per evitare lo scorrimento della fune traente sulla puleggia motrice si intende assicurata quando è verificata la relazione:


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2.6. - Velocità e intervallo minimo tra i dispositivi di traino

2.6.1. - Velocità superiori a 2 m/s possono essere ammesse solo per impianti dotati di traini ad azione progressiva, definiti al comma 2.18.2.

2.6.2. - L'intervallo di tempo intercorrente tra il passaggio di due traini consecutivi non deve scendere al di sotto di 5 s ed 8 s, per traini rispettivamente monoposto e bip

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2.7. - Franchi ed intervia

2.7.1. - La distanza tra le funi dei due rami deve essere tale che esista uno spazio libero laterale di almeno 0,50 m tra i dispositivi di traino vuoti dei due rami, anche nella eventualità che detti dispositivi ruotino verso l'interno ciascuno di una angolo di 12°, misurato rispetto alla verticale.

2.7.2. - Lungo tutta la linea, e quindi anche in corrispondenza dei sostegni, deve essere assicurata per il transito dello sciatore una sagoma libera, riferita agli ostacoli fissi dell'impianto, che abbia un'altezza di 2,20 m e una larghezza pari a quella minima prescritta per la pista al comma 2.1.3. Tale sagoma libera deve essere assicurata in tutte le prevedibili condizioni di innevamento.

2.7.3. - Il franco laterale tra i dispositivi di traino e gl

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2.8. - Attraversamenti e parallelismi

2.8.1. - Si ha attraversamento, superiore od inferiore, di una sciovia con una qualsiasi delle opere indicate all'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, quando la proiezione verticale di uno qualunque degli elementi costituenti l'opera stessa, considerato nella sua condizione di massimo ingombro e, se trattasi di elettrodotto, nell'ipotesi di cui al punto 1.2.09., del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062, interseca le funi, la pista di risalita, ovvero le strutture di linea o di stazione della sciovia stessa, anche nel caso che risultino interposte strutture di protezione.

2.8.2. - È vietato l'attraversamento superiore di una sciovia, anche con interposizione di opere di protezione, da parte di fili a sbalzo, palorci o teleferiche destinati al trasporto di cose o di persone e cose.

2.8.3. - Sono vietati gli attraversamenti a livello delle piste di risalita delle sciovie con piste da sci normalmente praticate, con mulattiere e

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2.9 - Disposizioni concernenti la stazione di partenza e la stazione di arrivo

2.9.1. - Le pulegge sulle quali si avvolge la fune traente devono avere la gola rivestita con idoneo materiale cedevole, atto ad assicurare la necessaria aderenza. Il diametro delle pulegge, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, deve essere non inferiore ad 80 volte il diametro della medesima fune ed a 800 volte il diametro dei fili che la compongono, esclusi quelli d'anima. Inoltre, allo scopo di contenere lo sbandamento laterale dei traini ed il tormento delle strutture, l'accelerazione centripeta non deve essere superiore ai 10 m/sec2 e il piano medio delle pulegge, contenente l'asse della fune, deve essere in posizione orizzontale. Tale posizione deve poter essere mantenuta anche in caso di cedimento degli appoggi, adottando all'uopo idonee soluzioni costruttive.

2.9.2. - Le pulegge devono avere i fianchi della gola sagomati in maniera da contrastare l'eventuale tendenza della fune traente a fuoriuscirne; a tal fine:

1) la gola deve presentare una larghezza, misurata parallelamente all'asse della puleggia, non inferiore a 65 mm, nonché una profondità, misurata perpendicolarmente alla superficie del rivestimento, senza però tener conto della sede della fune, non inferiore a 65 mm;

2) i fianchi della gola devono essere a superficie liscia e continua;

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2.10. - Argano e apparecchiature di comando

2.10.1. - Le parti meccaniche dell'argano, che possano essere danneggiate od ostacolate nel funzionamento dagli agenti atmosferici, devono essere protette in modo permanente, sì da risultare sicuramente riparate. Tutte le apparecchiature elettriche, se non installate in locale chiuso, devono essere del tipo a tenuta stagna; per i motori elettrici di trazione è consentito l'impiego del tipo "protetto", in luogo del tipo a "tenuta stagna", a condizione che sia attuata una ulteriore protezione esterna.

2.10.2. - Le caratteristiche dell'azionamento ed i dispositivi di avviamento devono consentire partenze con accelerazioni graduali; a tal fine il motore, se elettrico, deve essere del tipo a corrente continua oppure del tipo asincrono trifase ad avviamento reostatico od equivalente.

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2.11. - Dispositivi di tensione

2.11.1. I dispositivi di tensione devono essere realizzati impiegando strutture e materiali che ne garantiscano nel tempo la efficienza. Essi devono essere progettati prevedendo la possibilità d'impiego delle funi tenditrici di tipo unificato.

2.11.2. - Allo scopo di assicurare una sufficiente sensibilit&a

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2.12 - Norme di costruzione e caratteristiche dei materiali

2.12.1. - Il progetto e l'esecuzione delle strutture dell'impianto, fisse o mobili, devono essere condotti seguendo, oltreché le prescrizioni delle presenti norme, gli insegnamenti della scienza delle costruzioni e le regole della costruzione di macchine, con particolare riguardo alla facilità di montaggio, smontaggio ed ispezione delle varie parti e rispettando, inoltre, le norme ufficiali particolari in vigore per i vari tipi di materiali, di strutture e di collegamenti, ivi compresi quelli mediante saldatura.

2.12.2. - Quando lungo il tracciato siano previsti dei ponti, il carico accidentale da introdurre nei calcoli di verifica delle relative strutture non potrà comunque essere assunto inferiore a 4900 N/m2 (500 kgf/m2). Per

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2.13 - Gradi di sicurezza

2.13.1. - Nella determinazione delle sollecitazioni massime si deve tener conto, con giustificazioni derivanti dal calcolo e dalla esperienza, anche degli incrementi dovuti agli effetti dinamici (passaggio di carichi mobili, fenomeni transitori, sforzi di frenatura e di avviamento etc.); qualora tali effetti dinamici non vengano adeguatamente analizzati, l'incremento di sollecitazioni ad esso dovuto dovrà essere convenzionalmente assunto pari al 50% dei valori dovuti ai carichi statici.

2.13.2. - Nella progettazione e nella realizzazione delle strutture e degli organi meccanici deve farsi ricorso a soluzioni costruttive semplici o, comunque, tali da consentire, con ragionevole approssimazione, il calcolo delle tensioni unitarie facendo ricorso agli ordinari metodi della scienza delle costruzioni e della costruzione di macchine. La determinazione degli stati locali di sollecitazione mediante rilievi estensimetrici di deformazioni è ammessa solo per verificare l'attendibilità delle ipotesi e dei calcoli di progetto.

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2.14 - Stabilità allo scorrimento ed al rovesciamento delle strutture portanti

2.14.1. - Il grado di stabilità, rispetto ai carichi esterni, allo scorrimento

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2.15 - Azione del vento

2.15.1. - L'azione esercitata dal vento sulle varie strutture, durante il servizio, si calcola convenzionalmente moltiplicando l'area della sezione maestra esposta per la pressione dinamica del vento e per un coefficiente adimensionale pari a:

1,1 pe

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2.16 - Costruzione dei sostegni

2.16.1. - I sostegni di linea devono essere in acciaio od in cemento armato e devono essere fissati al terreno mediante fondazioni idonee; non sono ammesse controventature.

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2.17. - Rulli e rulliere

2.17.1. - Il carico massimo esercitato dalla fune traente sui rulli delle rulliere, sia di appoggio che di ritenuta, deve essere contenuto in limiti modesti affinché il passaggio dei traini avvenga in maniera regolare senza eccessive sollecitazioni. Tale carico, in N (kgf) non deve comunque superare per ciascun rullo di appoggio e di ritenuta, munito di guarnizioni di corrente fornitura, il valore "P" indicato nel seguente prospetto in funzione del diametro "d" e della velocità "v" della fune:


v (m/s)

P in N (kgf) per d (mm)

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

2

2060

(210)

2470

(252)

2710

(276)

3000

(306)

3295

(336)

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2.18. - Dispositivi di traino

2.18.1. - I dispositivi di traino sono ordinariamente composti di tre elementi:

1) attacco alla fune traente;

2) collegamento intermedio rigido o deformabile;

3) attacco per lo sciatore;

Il primo elemento è costituito da un morsetto serrato sulla fune, ovvero da un organo a contrasto a collegamento temporaneo con la fune stessa. Il secondo elemento è costituito da una sospensione e da un arganello (comprendente un tamburo sul quale è avvolta una funicella con vari sistemi di avvolgimento e svolgimento ad azione costante o progressiva), ovvero da un tubo a cannocchiale con molle o altri organi elastici, oppure ancora da altri dispositivi equivalenti. Il terzo elemento è costituito da una impugnatura e da un piccolo sedile a piattello, a squadra, ecc.

2.18.2. - Viene considerato convenzionalmente ad azione progressiva il traino nel quale lo sforzo "S" (in N), esercitato durante l'intera fase di partenza sullo sciatore supposto non collaborante e su pista orizzontale, viene applicato gradualmente e non supera il valore determinato dalla relazione:

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2.19 - Attacchi dei traini alla fune traente

2.19.1. - Gli attacchi dei traini alla fune traente possono essere a collegamento permanente o temporaneo, a serraggio oppure a contrasto.

2.19.2. - Gli attacchi devono essere di forma e dimensioni tali da garantire un passaggio sui rulli e sulle pulegge esente da urti e da oscillazioni disturbanti, ciò anche quando il dispositivo di traino sia inclinato

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2.20 - Impianti elettrici

2.20.1. - L'impianto elettrico, considerato a partire dai terminali all'ingresso dell'interruttore generale di bassa tensione, deve prevedere tutti i circuiti ed i componenti necessari in relazione alle caratteristiche meccaniche dell'impianto che deve azionare. Tutti i componenti impiegati debbono essere di tipo professionale. I dispositivi di comando manuale e le protezioni, il cui mancato intervento possa essere causa di pericolo o danno, devono presentare la massima affidabilità. I trasformatori e le relative apparecchiature debbono essere installati in apposito idoneo locale situato in posizione separata dall'impianto od al margine di questo, avente accesso da spazio a cielo libero direttamente o tramite disimpegno. Tutte le apparecchiature elettriche comprese quelle telefoniche, se non installate in locali chiusi, devono essere del tipo a tenuta stagna o racchiuse in custodie separate a tenuta stagna.

2.20.2. - Nella stazione motrice deve essere previsto un solo comando di partenza posto sul banco di manovra. Non sono ammesse soluzioni circuitali nelle quali il comando di partenza possa escludere le protezioni, ad eccezione di quelle la cui esclusione è indispensabile per l'avviamento.

2.20.3. - I circuiti di comando devono essere galvanicamente separati dai circuiti di potenza. La tensione nominale verso terra dei circuiti di comando non deve superare 110 V in c.a. o in c.c. Un morsetto delle bobine dei circuiti di comando deve essere collegato direttamente a massa.

2.20.4. - L'impianto deve essere dotato di uno o più circuiti elettrici di sicurezza funzionanti in base al principio della corrente di riposo. Per i circuiti di sicurezza esterni - che si svolgono totalmente o in parte all'esterno delle apparecchiature - la tensione impiegate non deve superare 25 V in c.a. verso terra, oppure 50 V in c.c. verso terra. Per i circuiti di sicurezza interni alle apparecchiature la tensione impiegata non deve superare 110 V in c.a. o in c.c. verso terra.

2.20.5. - Ogni circuito di sicurezza deve essere realizzato in modo che i relè finali si diseccitino:

1) per interruzione del circuito;

2) per mancanza della tensione di alimentazione;

3) per abbassamento della tensione di alimentazione provocata da dispersione verso terra, difetto di isolamento o corto circuito.

2.20.6. - Nei circuiti di s

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2.21 - Pronto soccorso

2.21.1. - Negli impianti che sorgono in località ove non esiste una organizzaz

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2.22. - Sciovie a fune bassa

2.22.1. - Negli impianti a fune bassa il profilo del terreno deve adattarsi alla configurazione della fune traente; la quota della fune del ramo in salita misurata rispetto alla pista innevata, deve rimanere, anche in assenza di sciatori, compresa tra 1,50 m e 0,40 m; non sono ammessi sostegni sul ramo in salita dell'intero tratto utilizzato dagli sciatori.

2.22.2. - Sono ammessi impianti di tipo spostabile; in detti impianti per l'ancoraggio delle stazioni sono consentiti sistemi a zavorra da realizzare con blocchetti di calcestruzzo.

2.22.3. - Per gli impianti di tipo spostabile la documentazione tecnica di cui al comma 1.2.1., può essere limitata al profilo longitudinale del terreno, alla verifica della configurazione della fune, ai disegni di insieme delle due stazioni, nonché alle verifiche di calcolo degli elementi principali. Devono anche essere indicati i limiti di impiego in funzione della lunghezza, del dislivello, del numero dei traini; prima di ogni spostamento il nuovo profilo longitudinale e la sua ubicazione devono essere sottoposti all'esame del competente ufficio periferico della M.C.T.C.

2.22.4. - Il tracciato dell'impianto non deve avere, di norma, lunghezza superiore a 200 m e deve essere segna

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2.23 - Sciovie su ghiacciai

2.23.1. - Il tracciato deve svolgersi in zona del ghiacciaio non interessata da crepacci o fratture e che, per tutta la stagione nella quale è aperto l'impianto, non presenti probabilità di pericoli per l'improvvisa formazione di discontinuità nel ghiacciaio stesso. Tale zona non deve, inoltre, essere interessata da spostamenti del ghiacciaio tali da pregiudicare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio della sciovia.

2.23.2. - Gli elementi per la formulazione del giudizio di ammissibilità agli effetti della sicurezza devono risultare, per quanto attiene al tracciato, da una dichiarazione rilasciata da un Ente pubblico competente in materia (CAI - Comitato Ghiacciai, Comitato Glaciologico Italiano ecc.). Nei casi dubbi, la sopradetta dichiarazione deve essere basata su misure quantitative della velocità superficiale e

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2.24. - Sciovie parallele utilizzanti i medesimi sostegni di linea

2.24.1. - Nelle sciovie parallele utilizzanti i medesimi sostegni di linea la documentazione di progetto deve comprendere il profilo di ciascuno dei due impianti.

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2.25 - Slittinovie

2.25.1. - Le slittinovie sono impianti costruttivamente simili alle sciovie, ma nelle quali il trasporto dei viaggiatori ha luogo mediante speciali veicoli (slittini), messi a disposizione dall'esercente l'impianto, circolanti su apposita pista innevata e collegati alla fune traente, durante la salita, mediante dispositivi di traino analoghi a quelli delle sciovie.

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Capo 3 - Esame tecnico del progetto ed esecuzione dei lavori
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3.1 - Esame tecnico del progetto

3.1.1. - La Direzione generale M.C.T.C. - esaminato il progetto dell'impianto nei riguardi della rispondenza alle presenti norme tecniche, sentita se del caso la commissione per le funicolari aeree e terrestri - provvede, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, alla sua eve

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3.2. - Esecuzione dei lavori

3.2.1. - La data di effettivo inizio dei lavori di costruzione deve essere comunicata, con anticipo di almeno 8 giorni, al competente ufficio periferico della M.C.T.C.

3.2.2. - nella stess

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3.3 - Apertura all'esercizio

3.3.1. - L'apertura al pubblico esercizio di una sciovia dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero la sua riapertura dopo i lavori di ammodernamento, rifacimento o modifica, viene autorizzata ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

per gli impianti rientranti nelle attribuzioni statali: dal competente ufficio periferico della M.C.T.C.;

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Capo 4 - Norme di esercizio
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4.1. - Regolamento di esercizio

4.1.1. - le disposizioni interne relative alle modalità di svolgimento dell'esercizio di cui all'art. 95, primo comma, punti 1) e 2), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonché quelle di cui all'art. 102, primo comma, punto 2), dello stesso decreto, sono raccolte in apposito regolamento di esercizio, redatto secondo lo schema allegato B alle presenti norme.

4.1.2. - Nel regolamento di esercizio devono essere inserite tutte le speciali condizioni, prescrizioni e cautele che, ai fini della sicurezza e della regolarit

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4.2 - Personale

4.2.1. - L'esercente deve essere sempre provvisto del personale necessario, ai fini della sicurezza e della regolarità, all'esercizio dell'impianto, tenuto conto delle sue caratteristiche, dell'orario giornaliero e dei periodi di attività.

4.2.2. N4

4.2.3. N5

4.2.4.

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4.3 - Modalità di esercizio

4.3.1. - L'esercizio deve svolgersi con le modalità disposte dall'apposito regolamento di cui al paragrafo 4.1.

4.3.2. - Il trasporto del pubblico nelle ore notturne può essere ammesso dal competente ufficio periferico della M.C.T.C. a condizione che l'intera pista e i suoi accessi siano successivamente illuminati e che, inoltre, il terreno circostante la pista stessa sia di natura tale da consentire agli sciatori un agevole ritorno alla stazione di partenza anche con la ridotta visibilità notturna.

4.3.3. - Di norma l'esercizio ha carattere stagionale. Dopo la chiusura del servizio, deve provvedersi a tutti i lavori necessari alla buona conservazione degli impianti. Dopo i periodi di inattività e comunque prima della riapertura deve effettuarsi una accurata revisione degli impianti stessi onde accertare la piena efficienza ed il buono stato di conservazione.

4.3.4. - Nei periodi di esercizio, il funzionamento dell'impianto deve essere particolarmente seguito dagli agenti addetti, al fine di avere in ogni momento piena garanzia che tutti gli organi dell'impianto siano in or

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4.4 - Manutenzione dell'impianto - Verifiche e prove periodiche

4.4.1. - Per ogni impianto deve essere redatto un programma generale di manutenzione e di ispezione delle varie parti, sia meccaniche che elettriche, comprendente tutte le notizie e le prescrizioni fissate dai costruttori. L'impianto deve essere inoltre periodicamente sottoposto a verifiche e prove onde accertare lo stato delle funi, degli organi, degli apparecchi, dei dispositivi, ecc. che interessano il funzionamento e la sicurezza.

4.4.2. - Il particolare le verifiche e prove sono distinte in:

1) verifiche e prove giornaliere:

sono quelle già indicate ai comma 4.3.9., 4.9.10. e 4.3.11. e devono essere effettuate dal macchinista;

2) verifiche e prove settimanali:

una volta alla settimana, a cura del responsabile dell'esercizio, coadiuvato dal macchinista, deve essere eseguita una ispezione:

allo stato delle funi e dei dispositivi di tensione;

agli apparecchi di traino;

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4.5. - Durata in servizio delle funi

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4.6 - Prevenzione infortuni

4.6.1. - Valgono le disposizioni contenute nelle norme vigenti per la prevenzione deg

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4.7 - Disposizioni per i viaggiatori

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Capo 5 - Norme transitorie
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5.1 - Disposizioni transitorie

5.1.1. - Le disposizioni di cui al capo I ed al capo II delle presenti norme in vigor

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
52956 3848506
Allegato A - Verbale delle operazioni

Parte di provvedimento in formato grafico

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52956 3848507
Allegato B - Regolamento di esercizio della sciovia in servizio pubblico

Parte di provvedimento in formato grafico

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
52956 3848508
Allegato C - Registro delle verifiche e prove

Parte di provvedimento in formato grafico

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
52956 3848509
Allegato 1 - Fune traente

Parte di provvedimento in formato grafico

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
52956 3848510
Allegato D - Unificazione dei progetti di sciovie - verifica del calcolo della linea

Parte di provvedimento in formato grafico

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
52956 3848511
Allegato E - Modalità per la tipizzazione di sciovie in servizio pubblico o di parti principali di esse

Parte di provvedimento in formato grafico

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Si tenga conto che:
- il D.M. 02/01/1985, n. 23 ha abrogato il comma 4.4.2, punto 5) e i commi 4.4.7 e 4.4.8 del paragrafo 4.4.;
- il D.M. 05/06/1985, n. 1533 ha abrogato i commi 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 e 4.2.6 del paragrafo 4.2;
- il D.M. 18/05/2016, n. 144 ha abrogato il paragrafo 4.5.

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14/10/2024