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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

D. Min. Infrastrutture e Trasp. 11/05/2017, n. 86
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- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 13/05/2019, n. 166
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[Premessa]IL DIRETTORE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177, che ha istituito la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, allo scopo di creare un organo consultivo atto a fornire il proprio contributo al fine di regolamentare, sia dal punto di vista tecnico che giuridico-amministrativo, l’impianto e l’esercizio delle funicolari aeree e terrestri destinate al pubblico servizio di trasporto; Visto il decreto del Capo del Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 363 del 2 ottobre 2015 che nomina i componenti della Commissione per le funicolari aeree e terrestri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 riguardante le nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle f |
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Art. 1.1. Sono approvate le «Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone» |
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Art. 2.1. Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, son |
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Art. 3.1. Il testo del presente decreto, completo di allegato tecnico, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
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Allegato - Impianti aerei e terrestri - disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di personeCapitolo 1 - Oggetto e scopo delle norme 1.1. Ambito Le presenti disposizioni tecniche si applicano alle funivie, alle funicolari, alle sciovie a fune alta e bassa e alle slittinovie in trasporto pubblico destinate al trasporto di persone come definite al punto 1.1 dell’allegato al D.D. 337/2012. 1.2. Scopo Scopo delle presenti disposizioni tecniche è una rielaborazione organica della precedente normativa relativa al personale, all’esercizio, alle verifiche e prove funzionali, alle prove periodiche, alla manutenzione e alle modifiche tecniche che non costituiscono varianti costruttive. 1.3. Definizioni
Capitolo 2 - Personale 2.1. Premessa Il presente capitolo raggruppa le disposizioni da adottare in merito al personale per garantire la regolarità e la sicurezza dell’esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico. Per i diversi tipi di impianto, la consistenza del personale necessario alla loro conduzione e le mansioni ed i compiti ad esso attribuiti sono definiti nel Regolamento di esercizio. 2.2. Personale addetto all’esercizio Sono preposti all’esercizio degli impianti di cui al punto 1.1, l’esercente, il Direttore dell’esercizio o il Responsabile dell’esercizio (o l’Assistente Tecnico se previsto) ed il personale dell’impianto i cui requisiti e le modalità di abilitazione sono disciplinati dal decreto ministeriale 18 febbraio 2011 e dal decreto ministeriale 288/2014. Il personale operativo addetto a svolgere funzioni di sicurezza nella conduzione degli impianti a fune durante il servizio è generalmente costituito da: - il Capo servizio; - il macchinista; - gli agenti di vettura e di stazione (di rinvio o di transito); - gli agenti di sorveglianza (per gli impianti con controllo da remoto). Per gli impianti dotati di telesorveglianza delle stazioni, non è richiesta la presenza di personale presso l’impianto. Il Regolamento di esercizio dispone le relative modalità di esercizio di tali impianti. Per gli impianti di categoria D, di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2011, l’eventuale necessità di macchinisti ed agenti è indicata nel Regolamento di esercizio. 2.3. Numero di addetti per tipologia di impianto Nel Regolamento di esercizio di ciascun impianto è definita la consistenza minima del personale presente sull’impianto per garantire lo svolgimento dell’esercizio in sicurezza; variazioni della consistenza minima possono essere previste per eventuali occasioni di servizio ridotto o particolare. Inoltre, al fine di assicurare la regolarità dell’esercizio, per tener conto delle assenze per riposo periodico, congedo o malattia, oltre al numero di persone di cui sopra deve essere previsto del personale sostituto. Per impianti con stazioni adiacenti (ad esempio sciovie parallele) può essere ammessa la sorveglianza di entrambe le stazioni da parte di un unico agente o macchinista. Particolari prescrizioni di esercizio dovranno essere inserite nel Regolamento di esercizio. 2.4. Mansioni e obblighi del personale dell’impianto Durante l’esercizio, il funzionamento dell’impianto deve essere seguito dal personale addetto, che verifica e cura che tutti gli apparati dell’impianto siano efficienti. In particolare durante il servizio pubblico, il macchinista e gli agenti si comportano in modo da assicurare la regolarità del servizio stesso e informano tempestivamente il Capo servizio o il Responsabile dell’esercizio di qualsiasi anormalità riscontrata; questo ultimo informa, se del caso, il Direttore dell’esercizio (o l’Assistente Tecnico se previsto), per ottenere le necessarie istruzioni onde adottare tempestivamente i provvedimenti atti ad eliminare i difetti di funzionamento. In caso di incidente, il personale in servizio sull’impianto è tenuto a prestare soccorso ed a porre in essere ogni provvedimento opportuno nell’ambito delle proprie funzioni per limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri. Il personale altresì si adopera con perizia e diligenza anche in circostanze non espressamente previste dalle norme di esercizio, ai fini della sicurezza e della regolarità. 2.4.1. Obblighi dell’esercente Per quanto non contenuto all’art. 6 del decreto dirigenziale 18 febbraio 2011, l’esercente è tenuto a: a) provvedere alla nomina del Direttore o del Responsabile dell’esercizio (o dell’Assistente Tecnico se previsto), ovvero alla sua sostituzione secondo quanto previsto dal decreto dirigenziale 18 febbraio 2011; b) provvedere alla dotazione del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizio, almeno nella misura minima stabilita nel Regolamento d’esercizio di ciascun impianto; c) comunicare all’Autorità di sorveglianza, prima dell’apertura dell’impianto, l’organico del personale di ciascun impianto, comprendente l’elenco dei nominativi, firmato dal Direttore o dal Responsabile dell’esercizio (o dall’Assistente Tecnico se previsto) e dal Capo servizio, le qualifiche e gli estremi dell’abilitazione di ciascun addetto. Ogni variazione di personale intervenuta nel periodo di esercizio deve essere comunicata alla predetta Autorità con le modalità di cui sopra entro il termine di 10 giorni; d) rispettare le disposizioni riguardanti il personale contenute in norme di legge e nel Regolamento di esercizio di ciascun impianto, nonché a quelle impartite dall’Autorità di sorveglianza o dal Direttore o dal Responsabile dell’esercizio (o dall’Assistente Tecnico se previsto); e) provvedere alla disponibilità dei materiali soggetti ad usura, di ricambio e di scorta, su indicazione del Capo servizio o del Direttore o del Responsabile dell’esercizio (o dell’Assistente Tecnico se previsto), assicurando, se prescritto dalle norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti a fune, la disponibilità di idonei locali sia per la conservazione dei materiali e delle attrezzature, sia per l’esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria; f) dar corso ai lavori di manutenzione e di revisione richiesti dall’Autorità di sorveglianza o dal Direttore o dal Responsabile dell’esercizio (o dall’Assistente Tecnico se previsto) per la sicurezza e regolarità dell’esercizio; g) ove necessario, stipulare apposite convenzioni con organizzazioni pubbliche o private in grado di fornire durevolmente ed a titolo obbligatorio mezzi e personale idoneo ed in numero sufficiente per un’eventuale evacuazione dei passeggeri e per l’effettuazione delle esercitazioni periodiche di evacuazione; h) sospendere l’esercizio qualora all’impianto non dovesse essere preposto alcun Direttore o Responsabile dell’esercizio (o Assistente Tecnico se previsto) (ad esempio a seguito di dimissioni e mancata sostituzione), dandone immediata comunicazione all’Autorità di sorveglianza; i) sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità civile. 2.4.2. Compiti del Direttore dell’esercizio I compiti del Direttore dell’esercizio sono definiti dal decreto dirigenziale 18 febbraio 2011. 2.4.3. Compiti del Responsabile dell’esercizio I compiti del Responsabile dell’esercizio sono definiti dal decreto dirigenziale 18 febbraio 2011. 2.4.4. Compiti dell’Assistente tecnico I compiti dell’Assistente tecnico sono definiti dal decreto dirigenziale 18 febbraio 2011. 2.4.5. Compiti del Capo servizio Il Capo servizio ha il compito di eseguire e far eseguire tutte le disposizioni contenute nel Regolamento d’esercizio e quelle impartite dal Direttore dell’esercizio per la sicurezza e la regolarità dell’esercizio. Egli interviene inoltre, di propria iniziativa, in caso di situazioni non previste, integrando le disposizioni ricevute con opportuni provvedimenti volti a garantire o a ripristinare la sicurezza e la regolarità dell’esercizio. In particolare il Capo servizio: a) effettua i controlli periodici mensili di sua competenza e verifica l’effettuazione di quelli di competenza del macchinista e degli agenti specificati nei punti 2.4.6 e 2.4.7; b) durante il servizio deve trovarsi sempre in prossimità dell’impianto o degli impianti dei quali è responsabile ed essere reperibile in ogni momento mediante mezzi di comunicazione e poter raggiungere l’impianto entro un tempo massimo di 30 minuti; c) esercita il controllo sull’impianto e sul regolare flusso dei viaggiatori; d) vigila sull’attività e sul corretto comportamento del personale, anche nei confronti dei viaggiatori, relazionando al Direttore dell’esercizio eventuali inadempienze; e) effettua regolarmente i controlli sullo stato delle funi; f) provvede alla manutenzione degli impianti, compresi i mezzi di evacuazione in dotazione, secondo il programma e le istruzioni delle ditte costruttrici e del Direttore dell’esercizio, compilando o sottoscrivendo il Registro di controllo e manutenzione; g) provvede all’effettuazione dei controlli mensili in esercizio, compilando i relativi verbali e controllando la regolare tenuta del Registro giornale; h) provvede affinché sia assicurata la pronta disponibilità del personale e dei mezzi necessari per le operazioni di evacuazione, compresa la percorribilità dell’eventuale sentiero di soccorso o della passerella, ed effettua periodicamente le relative esercitazioni con le squadre all’uopo previste; i) coordina o collabora, secondo quanto stabilito al punto 3.14, alle operazioni di evacuazione; j) dà immediata comunicazione all’esercente ed al Direttore dell’esercizio nel caso in cui si verifichino incidenti od eventi che possono dar luogo a pericolo durante l’esercizio; k) segnala tempestivamente al Direttore dell’esercizio e all’esercente eventuali guasti, difetti o anomalie degli impianti, allo scopo di ricevere le relative istruzioni; l) provvede affinché venga osservato l’orario di servizio; m) risponde della buona conservazione dei materiali soggetti ad usura, di scorta e di ricambio, compresa la segnaletica di impianto; n) comunica al Direttore dell’esercizio ed all’esercente l’elenco dei materiali soggetti ad usura e dei materiali di ricambio necessari per l’esercizio e la manutenzione; o) prende tutte le iniziative atte a garantire la sicurezza dell’esercizio in caso di condizioni atmosferiche avverse o eventi particolari; p) nel caso di eventi e condizioni atmosferiche tali da pregiudicare la sicurezza o di anomalie tecniche che compromettano la sicurezza del trasporto, sospende il servizio, dandone immediata comunicazione all’esercente e al Direttore dell’esercizio ed annota sul Registro giornale l’evento o l’anomalia e la causa eventualmente accertata. Nel caso in cui l’impianto sia provvisto di P.I.S.T.E. e/o di P.I.D.A.V., pone in atto quanto in essi previsto, a seguito dell’indicazione di chiusura ricevuta da parte del responsabile dei piani stessi; q) stabilisce i compiti del personale dell’impianto, nei limiti della relativa abilitazione, controllandone l’efficienza, i turni e la presenza sul lavoro, anche in relazione all’entità del traffico; r) accerta la disponibilità del personale necessario in conformità al Regolamento di esercizio e alle disposizioni del Direttore dell’esercizio; s) è responsabile dei dispositivi di parzializzazione ed esclusione (ad esempio chiavi, commutatori) e verifica che tutte le eventuali parzializzazioni ed esclusioni operate, da lui espressamente autorizzate, siano registrate sul Registro giornale; t) preclude il trasporto di persone o di cose che a suo giudizio possano pregiudicare la sicurezza e la regolarità dell’esercizio; u) propone, per l’abilitazione a cura del Direttore dell’esercizio, i macchinisti e gli agenti verificandone il possesso delle competenze necessarie all’espletamento delle mansioni loro affidate; v) cura la manutenzione e la dislocazione della segnaletica relativa all’esercizio in stazione ed in linea, dell’attrezzatura antincendio e di pronto soccorso; w) assiste il Direttore dell’esercizio nell’addestramento ed aggiornamento del personale e durante le ispezioni periodiche. 2.4.6. Compiti del macchinista Il macchinista provvede alla manovra ad alla sorveglianza dell’impianto, attenendosi al Regolamento di esercizio ed alle istruzioni fornitegli dal Capo servizio o dal Responsabile dell’esercizio. In particolare: a) verifica, eventualmente coadiuvato dagli agenti, il regolare stato di efficienza dell’intero impianto (apparecchiature di sicurezza, stazioni non motrici e linea comprese) e quindi manovra l’impianto; b) durante il servizio resta nei pressi del posto di manovra, sempre pronto ad intervenire e a sorvegliare il corretto funzionamento della stazione motrice; c) esegue, con l’aiuto degli agenti, i prescritti controlli in esercizio giornalieri di sua competenza, curandone la regolare annotazione nel Registro giornale; d) arresta l’impianto e dà immediatamente notizia al Capo servizio o al Responsabile dell’esercizio in caso di guasti o anomalie rilevati durante il suo funzionamento, attendendo le relative istruzioni o, in caso di urgenza, provvede di sua iniziativa; in seguito, annota sul Registro giornale quanto accaduto ed i provvedimenti adottati; e) collabora con il Capo servizio o con il Responsabile dell’esercizio a tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da quest’ultimo impartiti, compresi il recupero o l’evacuazione dei viaggiatori; f) si accerta che nessun viaggiatore sia presenti sui veicoli al termine del servizio ed ogniqualvolta venga sospeso il funzionamento dell’impianto; g) verifica, ogniqualvolta debba mettere in moto l’impianto, che detta manovra possa essere attuata senza alcun danno a persone e cose, attendendo comunque il consenso degli altri agenti di stazione e/o di vettura; h) eventualmente coadiuvato dagli agenti, impedisce agli estranei l’accesso alla zona dei macchinari e alle zone interessate dal traffico dei viaggiatori o dal movimento dei veicoli, ed interviene nel caso in cui si avveda di un irregolare comportamento dei viaggiatori; i) preclude il trasporto di persone o cose che a suo giudizio possano pregiudicare la sicurezza dell’esercizio; j) chiude, al termine del servizio, gli ingressi all’impianto ed appone gli appositi cartelli per interdire l’accesso alla stazione di sua competenza da parte di estranei; k) collabora alle operazioni di evacuazione secondo quanto previsto dal piano di evacuazione; l) svolge le ulteriori mansioni specifiche previste dal Regolamento di esercizio. 2.4.7. Compiti dell’agente L’agente provvede alla sorveglianza della parte di impianto a lui assegnata e all’assistenza ai viaggiatori. In particolare: a) effettua i controlli periodici di sua competenza; b) rimane costantemente sul posto di lavoro assegnatogli dal Capo servizio o dal Responsabile dell’esercizio durante il servizio; c) collabora con il Capo servizio o con il Responsabile dell’esercizio e con il macchinista in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da essi impartiti, compresi il recupero o l’evacuazione dei viaggiatori; d) arresta l’impianto in caso di pericolo; e) cura la manutenzione delle aree di imbarco e di sbarco; f) sorveglia le operazioni di imbarco e di sbarco ed assiste i passeggeri, su loro richiesta oppure a propria discrezione, se ne ricorre la necessità; g) preclude il trasporto di persone o cose che a suo giudizio possano pregiudicare la sicurezza dell’esercizio; h) impedisce agli estranei l’accesso alla zona dei macchinari e alle zone interessate dal traffico dei viaggiatori o dal movimento dei veicoli ed interviene nel caso in cui si avveda di un irregolare comportamento dei viaggiatori; i) sorveglia il buon funzionamento della stazione a lui assegnata; j) chiude, al termine del servizio, gli ingressi all’impianto ed apporre gli appositi cartelli per interdire l’accesso alla stazione di sua competenza da parte di estranei; k) collabora alle operazioni di evacuazione secondo quanto previsto dal piano di evacuazione; l) svolge le ulteriori mansioni specifiche previste dal Regolamento di esercizio. L’agente alla stazione di sbarco di sciovia, oltre alle lettere dalla a) alla l): m) controlla che il comportamento dei dispositivi di traino sia regolare in relazione alle loro caratteristiche di funzionamento. Nel caso in cui i dispositivi di traino siano collegati permanentemente alla fune e muniti di recuperatori, pone attenzione affinché il riavvolgimento delle funicelle avvenga rapidamente senza dare luogo ad impigliamenti. Qualora si tratta di dispositivi ad attacco temporaneo, deve invece assicurarsi che i dispositivi stessi si distacchino dalla fune con regolarità e tempestività; n) controlla il corretto funzionamento dei dispositivi di arresto in caso di mancato sgancio degli sciatori nonché di quelli previsto per il mancato recupero della funicella dei traini. L’agente alla stazione di imbarco di sciovia, oltre alle lettere dalla a) alla l): o) cura che gli sciatori in partenza si tengano pronti sul posto indicato e che l’accesso degli stessi al punto di partenza avvenga lungo l’itinerario delimitato da apposite transenne, in modo che si susseguano sulla pista nel numero corrispondente alla capacità di ciascun traino; p) si tiene pronto ad agevolare l’operazione di attacco, eventualmente accompagnando per il tratto iniziale lo sciatore in partenza. L’agente di vettura, oltre alle lettere dalla a) alla l): q) agevola la salita e la discesa dei viaggiatori, controllando che gli stessi attendano sulla banchina di imbarco e che l’accesso alla vettura avvenga in modo regolato e ordinato, in modo che si susseguano all’ingresso nel numero corrispondente alla capacità della vettura e che abbandonino la vettura, liberando la zona di sbarco e seguendo itinerari prestabiliti; r) controlla che la vettura abbia un comportamento regolare nell’entrata/uscita in stazione, osservando in particolare i rallentamenti nelle zone di dazio; s) provvede alla sorveglianza delle apparecchiature di vettura; t) rende inaccessibili la stazione e la vettura al termine dell’orario di servizio, chiudendo le porte della vettura e del piano di imbarco; u) osserva, in caso di avverse condizioni atmosferiche, il regolare transito della vettura lungo la linea, all’incrocio delle vetture ed in corrispondenza dei sostegni, le oscillazioni delle funi e la fase di avvicinamento alla stazione, in modo da poter avvertire immediatamente il macchinista di ogni anomalia eventualmente riscontrata. Capitolo 3 - Modalità di esercizio 3.1. Premessa Il presente capitolo raggruppa le modalità di esercizio in servizio pubblico, disciplinando i casi particolari. 3.2. Orari nel servizio pubblico Il servizio pubblico si svolge secondo l’orario comunicato dall’esercente all’ente concedente. 3.3. Servizio in condizioni normali Il servizio pubblico dell’impianto in condizioni normali si effettua utilizzando gli azionamenti principale o di riserva, quando l’impianto si trova correttamente predisposto in tutte le sue parti e in stato di consenso alla marcia e le condizioni ambientali (meteorologiche e di visibilità) non richiedono alcuna precauzione particolare. Il funzionamento dell’impianto con i dispositivi o i circuiti di sicurezza esclusi è di norma vietato, ad eccezione di quanto contemplato ai punti successivi. 3.4. Servizio in condizioni limitate Quando non siano soddisfatti i requisiti per il servizio pubblico in condizioni normali, la prosecuzione del servizio è consentita soltanto nel caso in cui sia garantita l’incolumità dei passeggeri, del personale e dei terzi e comunque solamente per il tempo strettamente necessario a riparare i dispositivi degradati o compromessi o per installare i ricambi. Le modalità di esclusione dei dispositivi di sorveglianza e le misure di compensazione che devono essere adottate, da parte del personale, nel caso di difetti segnalati o di guasto dei dispositivi suddetti, sono previste in progetto e nel M.U.M. E’ ammessa la prosecuzione del servizio con esclusione parziale (parzializzazione) di taluni dispositivi, esclusivamente secondo le modalità e nei casi espressamente previsti nel Regolamento di esercizio dell’impianto. 3.5. Servizio in condizioni eccezionali Limitatamente al tempo necessario per risolvere situazioni di emergenza, di ordine pubblico, di necessità di svuotamento dei comprensori, di trasporto intervallivo o di incendio nei pressi della linea o situazioni similari è ammessa la modifica temporanea della velocità di penalizzazione, conseguente alle esclusioni o alle parzializzazioni dei dispositivi di sorveglianza. A tal fine il Capo servizio o il Responsabile dell’esercizio, in accordo con il Direttore dell’esercizio (o l’Assistente Tecnico se previsto), individua le misure di compensazione ritenute opportune. |
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