FAST FIND : NN11256

D. Min. Trasporti 08/03/1999

Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 09/01/2012
- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 18/05/2016, n. 144
- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 11/05/2017
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[Premessa]



IL DIRIGENTE GENERALE DIRETTORE DELL'UNITÀ DI GESTIONE

DEI SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI

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Parte 1 - Oggetto e scopo delle prescrizioni

1.1.1 Le presenti Prescrizioni Tecniche Speciali (che verranno di seguito chiamate per brevità P.T.S.) si applicano alle funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e veicoli permanentemente collegati alla fune portante-traente previste al comma 1.1 lettera c) dell'articolo 1 del vigente Regolamento Generale per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone di seguito chiamato per brevità Regolamento Generale.

1.1.2 Le presenti P.T.S. si applicano agli impianti nuovi ed alle varianti costruttive di quelli esistenti, così come definite dal comma 2 del decreto ministeriale n. 23 del 2/1/85 (G.U. n. 26 del 31.01.85), di seguito indicato come decreto ministeriale 23/85.

1.1.3 Scopo delle P.T.S. è quello di costituire una rielaborazione organica della preesistente normativa, aggiornata allo standard costruttivo italiano determinato dal progresso tecnico verificatosi nel settore delle funicolari aeree e terrestri in servizio destinate al trasporto di persone nonché ai criteri adottati dalle normative CEN in via di completamento; tali P.T.S. vanno, pertanto, considerate come un "testo unico" che riassume ed annulla tutte le precedenti disposizioni emanate in materia, tranne quelle espressamente richiamate nel testo.

1.1.4 Il progetto, la costruzione e l'esercizio degli impianti in argomento eseguiti secondo:

- il Regolamento Generale, nonché le presenti P.T.S.;

- le P.T.S. relative alle parti elettriche degli impianti funiviari emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento Trasporti Terrestri (che verrà in seguito indicato come D.T.T.) in esecuzione dell'articolo 6.2 del Regolamento Generale;

- per quanto non contenuto nelle citate P.T.S., le norme generali e particolari vigenti ufficialmente per le costruzioni, le macchine, i collegamenti, i materiali, i componenti e gli impianti elettrici;

- gli insegnamenti ed i principi delle opere di ingegneria;

- le altre disposizioni emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, nonché dal D.T.T. per le parti elettriche;

possono essere ritenuti sufficienti a far presumere la realizzazione e la gestione degli impianti "a regola d'arte", per garantire la sicurezza delle persone e dei beni contro i pericoli ed i danni che possono derivare dall'esercizio degli stessi nelle condizioni ragionevolmente prevedibili, poiché nessuna norma per quanto accuratamente studiata può garantire in modo assoluto la sicurezza sopra citata.

1.1.5 Alle P.T.S. non potranno essere accordate deroghe se non in via del tutto eccezionale, sempreché il progettista ne giustifichi la assoluta necessità e dimostri che non possono derivarne riduzioni del livello di sicurezza.

1.1.6 Soluzioni tecniche innovative potranno essere ammesse, purché il progettista dimostri che il livello di sicurezza offerto non è inferiore a quello desumibile dalle P.T.S., fornendo anche, ove ritenuto necessario dal progettista stesso o dall'Autorità di vigilanza, i dati di una probante sperimentazione. Per soluzioni innovative già eventualmente realizzate all'estero, la predetta sperimentazione potrà avvalersi dell'acquisizione di tutte le esperienze e le informazioni relative all'esercizio già svolto.

1.1.7

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Parte 2 - Procedure

2.1 Procedure

2.1.1 In merito alle procedure da seguire per il rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta ex articolo 3 del DPR n. 753/80, valgono i criteri di seguito indicati. I progetti degli impianti a fune, sia per la realizzazione di nuovi impianti che per l'esecuzione di varianti, sono redatti secondo quanto indicato nei precedenti articoli, devono essere presentati alle competenti Autorità regionali e/o locali (nel numero di copie in bollo od in carta semplice da esse richiesto) e, per il tramite di esse all'Ufficio Speciale Impianti Fissi (di seguito indicato come USTIF) territorialmente competente, in tre copie, in carta semplice, ciascuna accompagna

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Parte 3 - Norme di progetto e di costruzione

3.1 Tracciato e profilo della linea

3.1.1 La deviazione planimetrica massima della fune portante- traente, di cui all'articolo 7.2 del Regolamento Generale, viene fissata in 0,01 rad per ogni sostegno, sempreché siano adottati necessari accorgimenti costruttivi atti a garantire condizioni di passaggio sulle rulliere con lo stesso livello di sicurezza previsto per quelle dei rimanenti sostegni non interessati alla deviazione. Deviazioni superiori a 0,01 rad, ma sempre limitate, possono essere consentite purché siano adottati idonei provvedimenti da esaminare caso per caso.

3.1.2 La lunghezza del tracciato, ai fini di cui all'articolo 7.3. del Regolamento Generale ed ai soli effetti delle operazioni di soccorso, non deve poter consentire in linea, di norma, la presenza di più di 200 persone per impianti a veicoli monoposto, di 250 persone per impianti a veicoli biposto, di 300 persone per impianti a veicoli triposto, di 350 persone per impianti a veicoli quadriposto e di 500 persone per impianti a veicoli chiusi, ammettendo convenzionalmente che risultino le seguenti condizioni di carico:

1. per gli impianti utilizzati per il trasporto in unico senso: si considerano completamente occupati tutti i veicoli insistenti sul corrispondente ramo;

2. per gli impianti utilizzati per il trasporto nei due sensi: si considerano completamente occupati tutti i veicoli insistenti su un ramo e parzialmente occupati quelli dell'altro ramo secondo quanto previsto in progetto e riportato nel regolamento di esercizio.

3.1.3 Il dimensionamento degli elementi costitutivi dell'impianto deve considerare, di norma, l'occupazione massima convenzionale dei veicoli disposti su uno o ambedue i rami a seconda che il trasporto sia previsto in uno solo od in ambedue i sensi.

3.1.4 La pendenza massima della linea, con moto a regime e nelle ipotesi di carico dell'impianto più sfavorevoli, non deve superare il seguente valore: 100% riferito all'asse della fune, considerando convenzionalmente la massa del veicolo a pieno carico (v. articolo 3.19.12) uniformemente distribuita lungo la fune stessa.

3.1.5 La lunghezza delle campate deve essere scelta tenendo conto della tensione minima che può verificarsi al fine di limitare i fenomeni di oscillazione verticale della fune. La variazione dell'angolo formato con l'orizzontale dalla tangente all'asse della fune portantetraente in corrispondenza dei due appoggi di ciascuna campata, valutata come differenza fra i valori assunti da detto angolo nelle configurazioni, rispettivamente, con veicoli a pieno carico convenzionale (v. articolo 3.19.12) e con veicoli vuoti, non deve superare 0,15 rad; tale differenza va valutata assumendo convenzionalmente a valle della campata la tensione minima della fune e, per ambedue le condizioni di carico, le masse dei veicoli uniformemente distribuite lungo la stessa, in movimento a regime.

3.1.6 La distribuzione dei sostegni in linea, l'equidistanza dei veicoli, la tensione della fune e la velocità dell'impianto devono essere tali da non determinare rilevanti oscillazioni longitudinali della fune e, in campata, variazioni di freccia disturbanti tanto per i viaggiatori, quanto per la stabilità della fune sugli appoggi.


3.2 Funi

3.2.1 L'accettazione in opera di tutte le funi dell'impianto è subordinata al favorevole esito del collaudo, ai sensi degli articoli 3.2.3 e 3.2.4, dell'esame a vista e, per la fune portante- traente, dell'esame magneto-induttivo.

3.2.2 Le funi tenditrici e/o di regolazione, quelle di segnalazione o telefoniche, nonché quelle di sospensione dei conduttori di segnalazione o telefonici, devono essere, di norma, di tipo unificato.

3.2.3 Salvo quanto stabilito all'articolo 3.2.4 per le funi di tipo unificato, tutte le funi dell'impianto devono essere sottoposte a collaudo, presso un Laboratorio Ufficiale, con le modalità stabilite nel decreto 21 giugno 1986 del Ministero dei Trasporti; il prelievo degli spezzoni per l'esecuzione delle verifiche e prove per l'accettazione è effettuato dall'autorità di sorveglianza, una volta accertato che le caratteristiche dichiarate dal fabbricante per la fune corrispondono a quelle previste nel progetto presentato per la costruzione dell'impianto, ovvero per la realizzazione di varianti.

3.2.4 Le funi di tipo unificato, prodotte in bobine e cordate con contrassegni ricorrenti particolari, tali da consentire, per qualsiasi spezzone, l'individuazione del fabbricante e della bobina di provenienza, possono essere destinate a diversi impianti, ovvero allo stesso impianto ma in tempi diversi. Per tali funi è ammesso che le prove di collaudo vengano effettuate solo inizialmente e con riferimento all'intera bobina; le disposizioni per il prelievo dalla bobina, degli spezzoni di prova e dei tratti di fune destinati ai diversi impianti sono emanate dal D.T.T.: le prescrizioni per il collaudo e l'accettazione delle funi unificate sono indicate nelle relative tabelle di unificazione. Le bobine devono restare depositate presso il fabbricante della fune, ovvero presso ditte costruttrici di impianti a fune, che ne garantiscono comunque la buona conservazione.


3.3 Tensione delle funi

3.3.1 La tensione di ogni fune dell'impianto, salvo quanto riportato all'articolo 3.5.3, deve essere determinata di norma da un contrappeso o da un sistema idraulico (v. articolo 3.14.7) equivalente. Il sistema idraulico di tensione deve mantenere automaticamente la tensione della fune portante-traente entro limiti prefissati e la predetta tensione deve essere controllata in un intervallo minimo contenuto entro il +/- 10% del valore della tensione nominale.

3.3.2 Deroga alla disposizione di cui all'articolo precedente o l'adozione di sistemi diversi di tensione, possono essere concesse, sentita eventualmente la Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri.

3.3.3 La configurazione delle funi dei circuiti di linea o di quelle portanti i conduttori di tali circuiti deve risultare più alta di quella assunta dalla fune portante-traente in moto di regime e con veicoli scarichi nelle condizioni normali di esercizio; in caso contrario deve essere condotta la verifica della esistenza del franco minimo di 0,50 m in ogni direzione nelle condizioni di calcolo per l'intervia previste all'articolo 3.8.3.1; in ambedue i casi deve essere considerata la presenza del manicotto di ghiaccio di cui all'articolo 3.5.1.


3.4 Ancoraggi, attacchi di estremità e impalmature

3.4.1 Gli attacchi di estremità delle funi devono essere del tipo ad attrito su tamburo o, se ammessi, del tipo a redancia.

3.4.2 Negli attacchi a tamburo l'avvolgimento della fune deve essere realizzato con almeno tre spire complete; il capo libero deve essere bloccato da almeno due morsetti a piastra che abbiano lunghezza e forma tali da ripartire convenientemente sulla fune la pressione necessaria; il secondo morsetto deve essere montato in modo da segnalare l'eventuale scorrimento del primo.

3.4.3 Negli attacchi a redancia, non ammessi per le funi che sopportano direttamente il tiro dell'anello trattivo, i morsetti devono essere almeno in numero di tre; un terzo di essi, con arrotondamento all'intero superiore, deve essere comunque in grado di impedire lo scorrimento. Le redance devono avere un raggio di curvatura minimo, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, non inferiore a tre volte il diametro della fune stessa.

3.4.4 I rapporti tra il diametro delle pulegge di deviazione delle funi tenditrici e/o di regolazione, nonché delle funi dei circuiti di linea, ovvero delle funi di supporto dei conduttori di tali circuiti, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, ed il diametro di queste e dei fili che le compongono, esclusi quelli d'anima dei trefoli, non devono essere minori di 40 e 500 rispettivamente. Tutte le pulegge interessate dalle predette funi devono avere profondità di gola non inferiore al diametro della fune stessa; le pulegge di deviazione devono avere la gola rivestita con materiale cedevole ed essere montate su cuscinetti a rotolamento opportunamente lubrificabili.

3.4.5 Le pulegge di compensazione ed i tamburi su cui si avvolgono le funi tenditrici, nonché i rulli di appoggio sui sostegni delle funi dei circuiti di linea, ovvero delle funi di supporto dei conduttori di tali circuiti, ed i relativi tamburi di ancoraggio, devono avere diametro, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, non minore di 15 volte quello della fune medesima.

3.4.6 L'impalmatura va realizzata secondo la procedura indicata nel DM 31.8.1937, n. 2672, con le seguenti dimensioni:

- lunghezza totale: pari ad almeno 1500 volte il diametro della fune;

- lunghezza tratto centrale, compreso fra i due nodi interni: pari ad almeno 500 diametri;

- lunghezza dei trefoli accecati: pari ad almeno 100 diametri; i trefoli accecati possono essere allungati fino a portarli a contatto tra loro;

3.4.7 Caratteristiche geometriche diverse possono costituire oggetto di deroga, previa presentazione di valide giustificazioni.

3.4.8 La distanza fra due eventuali impalmature contigue, di cui agli articoli 10.11 e 10.12 del Regolamento Generale, deve essere comunque tale da assicurare, fra gli estremi di esse, un tratto integro di lunghezza non inferiore a 3000 volte il diametro nominale della fune.


3.5 Sicurezza delle funi

3.5.1 Il grado di sicurezza, per funi nuove, deve risultare non inferiore ai valori seguenti:

- per le funi portanti-traenti: 4,5;

- per le funi tenditrici e di regolazione: 5,5;

- per le funi dei circuiti di linea o portanti i conduttori di tali circuiti, se contrappesate: 3,5 prescindendo dall'eventuale formazione di manicotto di ghiaccio e 2,5 considerando convenzionalmente la presenza di un manicotto di ghiaccio di spessore pari a 12 mm. 3.5.2 Nel calcolo dello sforzo assiale totale massimo della fune portante-traente si deve tenere conto:

1. della forza peso dei veicoli a pieno carico convenzionale (v. articolo 3.19.12), considerata uniformemente distribuita lungo la fune;

2. delle resistenze d'attrito lungo la linea, determinate convenzionalmente assumendo uno sfarzo assiale pari al 3% del carico gravante su ciascuna rulliera se in fase di avviamento ed a regime, pari al 2% del predetto carico se in fase di frenatura;

3. delle forze d'inerzia in avviamento e in frenatura, determinate convenzionalmente assumendo una accelerazione in valore assoluto non inferiore a 0,6 m/s2 per la fase di frenatura e non inferiore, per la fase di avviamento, ad uno dei seguenti valori:

- per azionamenti equipaggiati con motori elettrici a corrente continua: 0,2 m/s2;

- per azionamenti equipaggiati con motori elettrici a corrente alternata: 0,4 m/s2;

- per azionamenti equipaggiati con motori di tipo diverso da quelli indicati ai precedenti punti, possono essere ammessi valori diversi, ma comunque non superiori a 0,2 m/s2 quadri, in relazione alle caratteristiche dei motori stessi e delle relative trasmissioni.

3.5.3 Per le funi dei circuiti di linea, o portanti i conduttori di tali circuiti, se non contrappesate, si applicano i gradi di sicurezza e le modalità di calcolo previsti per i conduttori dalle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne, di cui alla legge 28.06.1986, n. 339. Le funi portanti i cavi dei circuiti di linea, se ancorate alle estremità di ciascuna campata, devono possedere sistemi di attacco tali che, nell'eventualità di rottura delle stesse funi in corrispondenza di un attacco, si verifichi l'immediata interruzione del circuito di sicurezza di linea.


3.6 Sicurezza rispetto allo scorrimento della fune portante-traente nella puleggia motrice

3.6.1 L'aderenza necessaria per evitare lo scorrimento della fune portante-traente sulla puleggia motrice si intende assicurata quando è soddisfatta la relazione:

- "T/t" è il rapporto fra gli sforzi di trazione "T" nel ramo più teso e "t" nel ramo meno teso della fune, nelle condizioni più sfavorevoli per carico, avviamento e frenatura, sia in salita che in discesa, ed assumendo, convenzionalmente, per le accelerazioni e le resistenze di attrito, i valori fissati all'articolo 3.5.2;

- "e" è la base dei logaritmi naturali;

- "alfa" in radianti è l'angolo di avvolgimento della fune portante-traente sulla puleggia motrice;

- "f" è il coefficiente di attrito fra fune portante-traente e gola della puleggia motrice.

3.6.2 Per il coefficiente di attrito fra fune portante-traente e gola della puleggia motrice, rivestita con guarnizione in gomma o con altro materiale di analoghe caratteristiche di attrito, si assume convenzionalmente il valore 0,20. Valori più elevati possono essere ammessi solo per rivestimenti con materiali speciali, preventivamente sperimentati in applicazioni analoghe, tenendo comunque conto del margine di sicurezza di cui all'articolo 12 del Regolamento Generale.


3.7 Velocità ed intervallo minimo tra i veicoli

3.7.1 Per garantire il sicuro e regolare svolgimento delle operazioni di imbarco e di sbarco, la velocità dei veicoli deve essere adeguata alla categoria dei viaggiatori, alle modalità di imbarco e di sbarco, al numero dei posti offerti da ogni singolo veicolo, alla massa oscillante ed alle altre caratteristiche proprie del veicolo stesso tese a limitare gli effetti d'urto. L'intervallo di tempo fra il passaggio di due veicoli consecutivi deve, inoltre, risultare sufficiente per consentire a ciascun viaggiatore di accedere agevolmente al punto d'imbarco alla partenza e di disimpegnarsi tempestivamente dal veicolo all'arrivo, raggiungendo rapidamente le aree non interessate dalle traiettorie dei veicoli.

3.7.2 Velocità

3.7.2.1 Ai fini di quanto stabilito al precedente articolo 3.7.1, la velocità di esercizio non deve superare i valori seguenti, salvo quanto disposto al successivo articolo 3.7.2.2:

- 2 m/s per gli impianti a seggiole monoposto e biposto;

- 1,5 m/s per gli impianti con cabine monoposto e biposto, nonché per quelli a seggiole triposto e quadriposto completamente occupate;

- quando nelle seggiole triposto e quadriposto siano resi utilizzabili solo i due posti esterni, la velocità può essere elevata a 1,70 m/s.

3.7.2.2 Negli impianti destinati al trasporto di viaggiatori con gli sci ai piedi, a condizione che la velocità sia variabile con continuità in un campo sufficientemente esteso, la velocità di esercizio può essere elevata ai valori seguenti:

- 2,5 m/s per gli impianti a seggiole monoposto e biposto;

- 2,3 m/s per gli impianti a seggiole triposto;

- 2,2 m/s per gli impianti a seggiole quadriposto.

3.7.2.3 Per gli impianti destinati a sciatori esperti, i valori di cui all'articolo precedente possono essere aumentati fino a un massimo di 0,3 m/s subordinatamente alla presenza all'imbarco di un dispositivo, di lunghezza almeno pari a 11 m, atto a ridurre la velocità relativa sciatore-seggiola "pedana mobile", ed a condizione che nella stazione di partenza, in posizione ben visibile per il pubblico, vengano collocati uno o più cartelli che avvertano gli sciatori sia della presenza della pedana mobile, sia dell'alta velocità e che richiamino l'attenzione sull'esigenza di un conveniente addestramento per evitare danni a se stessi ed agli altri utenti; inoltre all'ingresso della pedana mobile deve essere disposto un idoneo sistema di regolazione dell'afflusso, "cancello".

3.7.3 Equidistanza

3.7.3.1 L'equidistanza minima tra i veicoli in linea deve essere non inferiore a 1,2 volte lo spazio di arresto determinato da ciascun freno, nelle condizioni più gravose di carico trascinante.

3.7.4 intervallo di tempo tra veicoli

3.7.4.1 L'intervallo minimo di tempo fra due veicoli consecutivi deve essere non inferiore ai seguenti valori, salvo quanto disposto al successivo articolo 3.7.4.2:

- 5 s per gli impianti a seggiole monoposto;

- 8 s per gli impianti a cabine monoposto ed a seggiole biposto;

- 10 s per gli impianti a cabina biposto ed a seggiole triposto e quadriposto.

3.7.4.2 Negli impianti destinati al trasporto esclusivo di viaggiatori con gli sci ai piedi, sempreché risulti soddisfatta la condizione fissata all'articolo 3.7.2.2, e siano previsti idonei cancelli di regolazione dell'accesso, l'intervallo di tempo intercorrente fra il passaggio di due veicoli consecutivi può essere ridotto ai valori seguenti:

- 4 s per gli impianti a seggiole monoposto;

- 6 s per gli impianti a seggiole biposto e triposto, se i viaggiatori possono accedere simultaneamente al veicolo;

- 7 s per gli impianti a seggiole quadriposto, se i viaggiatori possono accedere simultaneamente al veicolo; detto valore può essere ridotto fino a 6 s purché, per gli impianti funzionanti con velocità superiore a 2 m/s, venga adottata la pedana mobile di imbarco.

3.7.5 Trasporto promiscuo

3.7.5.1 Nelle seggiovie normalmente adibite a trasporto di viaggiatori con gli sci ai piedi, può essere consentito anche il trasporto di viaggiatori ordinari con le seguenti modalità:

1. la regolazione del flusso di viaggiatori ordinari, sia in entrata che in uscita, deve avvenire con piste distinte da quelle dei viaggiatori con gli sci ai piedi e realizzata mediante cancelli di accesso e piste completamente separate e ben individuabili da ciascuna categoria di utenti;

2. nelle fasi di imbarco e sbarco dei viaggiatori ordinari la velocità dei relativi veicoli e l'intervallo di tempo fra i veicoli stessi devono essere pari, rispettivamente, ai valori limite di cui agli articoli 3.7.2.1 e 3.7.4.1. Il valore consentito per la velocità può essere ottenuto anche con una riduzione temporanea della medesima; in tal caso l'arrivo del veicolo carico di viaggiatori ordinari nella stazione opposta, deve essere automaticamente segnalato all'agente di stazione, per la necessaria riduzione di velocità, con apposito segnale acustico.


3.8 Franchi minimi e intervia

3.8.1 Si definisce convenzionalmente assetto normale del veicolo quello assunto staticamente dal veicolo vuoto, per effetto della sola forza peso.

3.8.2 Franchi verticali in linea e nelle stazioni

3.8.2.1 In linea, salvo quanto stabilito al punto 3.11 per gli attraversamenti inferiori, durante il moto a regime dell'impianto e nelle condizioni di carico a tali effetti più sfavorevoli, i veicoli con il loro profilo inferiore devono presentare un franco minimo verticale non inferiore a 2 m rispetto al terreno o, comunque, agli ostacoli fissi sottostanti l'impianto stesso. Tale franco deve essere determinato tenendo conto della probabile altezza della neve secondo l'esperienza locale, considerando la tensione minima consentita dall'eventuale dispositivo di tensione idraulica, nonché tenendo conto degli effetti dinamici; a tal fine le frecce statiche della fune portante-traente, calcolate nelle ipotesi di carico della linea più sfavorevoli, devono essere aumentate convenzionalmente del 20% della suddetta freccia statica valutata in corrispondenza del punto considerato.

3.8.2.2 Nella valutazione dei franchi minimi verticali dei veicoli rispetto al suolo si deve tener conto delle pendenze trasversali del terreno.

3.8.2.3 In prossimità delle banchine delle stazioni i franchi minimi di cui al precedente articolo possono ridursi (vedi articolo 3.12.15.6); detti tratti devono venir recintati al fine di impedire l'accesso ad estranei.

3.8.2.4 Nelle seggiovie la distanza fra la superficie della banchina di imbarco e sbarco e la superficie superiore del sedile, con veicolo vuoto, deve essere non superiore a 0,6 m; deve essere comunque possibile il transito di una seggiola vuota con il poggiascì abbassato; tale distanza è valutata in mezzeria del sedile sul bordo anteriore. Durante l'esercizio occorre predisporre l'altezza opportuna del manto nevoso. L'inclinazione trasversale della superficie del sedile per effetto del carico statico eccentrico, in corrispondenza delle banchine di imbarco e sbarco, può al massimo essere pari al 10%; se del caso sono da adottare i provvedimenti tecnici necessari per rispettare tale esigenza.

3.8.3 Intervia

3.8.3.1 In linea, l'intervia fra i due rami della fune portante- traente deve essere determinata, convenzionalmente, in maniera che il franco laterale fra i veicoli al loro incrocio, misurato in proiezione orizzontale, risulti non inferiore a 0,5 m considerando i veicoli stessi inclinati l'uno verso l'altro trasversalmente di 0,20 rad, rispetto all'assetto normale ed, inoltre, uno qualsiasi dei due rami di fune sbandato trasversalmente verso l'altro per effetto del vento massimo di esercizio (v. articolo 3.15.6.10) agente sulla campata che si trova nelle condizioni più sfavorevoli, tenuto conto della sua lunghezza e della tensione assunta dalla fune portante-traente.

3.8.4 Franchi laterali in linea

3.8.4.1 In linea il franco laterale dei veicoli aperti rispetto agli ostacoli fissi appartenenti all'impianto, ivi comprese le strutture dei sostegni di linea, considerati i veicoli stessi inclinati trasversalmente, rispetto al loro assetto normale, di 0,20 rad, non deve risultare minore di 0,5 m, misurato dal bordo interno del bracciolo, se trattasi di seggiole, ovvero del parapetto se trattasi di cabine aperte; il franco di 0,5 m non è richiesto qualora i veicoli siano chiusi e sia impedito al viaggiatori di sporgere il braccio dal lato dell'ostacolo. Per tutti i veicoli deve essere comunque garantito il libero transito nelle condizioni di massimo sbandamento dovuto al carico squilibrato con un incremento di 0,20 rad (vedi anche articoli 3.18.13 e 3.19.6).

3.8.4.2 Fatto salvo quanto disposto dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, titolo III, in merito alla disciplina delle proprietà laterali alle linee funiviarie, il franco di un qualsiasi elemento dell'impianto rispetto ad edifici o manufatti di qualunque specie non appartenenti all'impianto medesimo, deve essere:

- non minore di 3 m in ogni direzione, rispetto ad edifici e manufatti accessibili a persone, nonché a qualsiasi elemento appartenente ad altro impianto di trasporto a fune finitimo, considerato nella configurazione di massimo ingombro in ogni direzione;

- non minore di 1 m lateralmente e di 2 m inferiormente, rispetto ad edifici e manufatti non accessibili a persone; nel caso di alberi il predetto franco laterale deve essere non inferiore ad 1 m.

3.8.4.3 Le distanze minime di cui all'articolo precedente vanno valutate nelle condizioni di carico della linea più gravose agli effetti delle distanze stesse, tenendo conto:

- degli effetti dinamici come convenzionalmente stabilito all'articolo 3.8.2.1;

- dello sbandamento trasversale, verso l'ostacolo, subito dalla campata considerata per effetto del vento massimo di esercizio (v. articolo 3.15.6.10), come indicato all'articolo 3.8.3.1;

- dell'inclinazione trasversale verso l'ostacolo assunta dal veicolo, come stabilito convenzionalmente all'articolo 3.8.4.1.

3.8.5 Franchi laterali in stazione

3.8.5.1.1.1 Nelle stazioni, dal lato esterno rispetto all'asse della linea, per un'altezza di almeno 2 m e per tutta la loro lunghezza, il franco minimo laterale, misurato in proiezione orizzontale, fra il veicolo, in assetto normale, e gli ostacoli fissi, deve risultare non inferiore a 1,25 m.

3.8.5.2 Nelle stazioni di seggiovia, dal lato interno rispetto all'asse della linea, per un'altezza di almeno 2 m, il valore del franco minimo, misurato in proiezione orizzontale, fra la seggiola in assetto normale, e gli ostacoli fissi dell'impianto, non deve risultare inferiore ai seguenti valori:

1. 0,80 m per tutta la lunghezza della pista di accesso precedente la banchina di imbarco, alla quale gli sciatori accedono con traiettoria all'incirca parallela a quella dei veicoli;

2. 1 m in corrispondenza delle banchine di imbarco sia di pedoni che di sciatori;

3. 1,25 m in corrispondenza della banchina di sbarco dei pedoni, riducibili a 0,80 m nella banchina di sbarco degli sciatori;

4. 1,25 m in corrispondenza della pista successiva alla banchina di sbarco degli sciatori, con aumento progressivo da ambo i lati, in maniera da consentire ad essi, dopo lo sbarco, un allontanamento senza interferenze reciproche;

5. limitatamente ai tratti non adibiti al transito dei passeggeri e percorsi dai veicoli scarichi, può essere contenuto entro il valore di 0,5 m adottando apposite guide che garantiscano il detto franco.

3.8.5.3 Nelle stazioni di impianti dotati di cabine, per il franco laterale interno si adotta il valore di 1,25 m in corrispondenza delle banchine di imbarco e sbarco dei pedoni e, limitatamente ai tratti non adibiti al transito dei passeggeri e percorsi dai veicoli scarichi, il valore di 0,5 m se si adottano apposite guide che garantiscano detto franco.


3.9 Altezza massima dal suolo

3.9.1 Negli impianti con veicoli aperti (seggiole e cabine scoperte superiormente), durante il moto a regime dell'impianto e con veicoli scarichi uniformemente distribuiti, il punto più basso del contorno inferiore dei veicoli deve trovarsi, rispetto al terreno non innevato, ad un'altezza normalmente non superiore a 10 m. Detto valore può essere elevato fino a 15 m per brevi tratti se ne deriva un sensibile miglioramento del profilo della linea, oppure se il terreno sottostante l'impianto, in corrispondenza delle campate interessate, è raggiungibile, in ogni periodo di esercizio, con idonei automezzi stabilmente disponibili in zona. Detto valore può essere ulteriormente elevato fino a 20 m per tratti di lunghezza complessiva tale da contenere al massimo 3 veicoli per ramo, in presenza di depressioni locali del terreno e sempreché ne derivi un effettivo miglioramento del profilo.

3.9.2 Negli impianti con veicoli chiusi, durante il moto a regime dell'impianto e con veicoli scarichi uniformemente distribuiti, il punto più basso del contorno inferiore dei veicoli deve trovarsi, rispetto al terreno non innevato, ad un'altezza normalmente non superiore a 15 m. Detto valore può essere elevato fino a 30 m per brevi tratti, se ne deriva un sensibile miglioramento del profilo della linea oppure se il terreno sottostante l'impianto, in corrispondenza delle campate interessate, è raggiungibile in ogni periodo di esercizio con idonei automezzi stabilmente disponibili in zona. Detto valore può essere ulteriormente elevato fino a 60 m per tratti di lunghezza complessiva tale da contenere al massimo 3 veicoli per ramo, in presenza di depressioni locali del terreno e sempreché ne derivi un effettivo miglioramento del profilo.

3.9.3 Nella valutazione delle altezze massime dei veicoli dal suolo si deve tener conto delle pendenze trasversali del terreno.


3.10 Dispositivi di recupero ed evacuazione dei viaggiatori

3.10.1 Devono essere previste una dotazione di mezzi ed un'organizzazione di soccorso atte, nel caso di arresto prolungato dell'impianto, a ricondurre i viaggiatori presenti in linea in luogo sicuro ed in un lasso di tempo non superiore a quanto di seguito stabilito e computato a partire dal momento dell'arresto dell'impianto; il soccorso può essere effettuato con le seguenti modalità:

- recupero dei veicoli, utilizzando uno degli azionamenti disponibili ovvero la gravità (in tal caso v. articolo 3.13.17); la durata di tale operazione deve essere inferiore ad 1 ora per gli impianti con veicoli aperti ed a 1,5 ore per gli impianti con veicoli chiusi;

- evacuazione dei passeggeri per calata a terra; la durata di tale operazione deve essere inferiore a 3 ore per gli impianti con veicoli chiusi ed a 2 ore e mezza per gli impianti con veicoli aperti.

3.10.2 Per l'evacuazione dei passeggeri devono essere previste:

- per altezze dei veicoli dal suolo fino a 6 m: scale metalliche leggere, da agganciare ai veicoli in maniera che il viaggiatore possa impegnarle agevolmente senza essere obbligato ad effettuare movimenti difficili;

- per altezze dei veicoli dal suolo superiori a 6 m: attrezzature e dispositivi per la calata al suolo del viaggiatore.

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Parte 4 - Norme dl esercizio

4.1. Disposizioni di carattere generale

4.1.1 L'esercizio dell'impianto deve svolgersi in osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia di trasporto pubblico ed in ottemperanza alle norme contenute nel Regolamento di esercizio di cui all'articolo 31 del Regolamento Generale; inoltre deve svolgersi durante i periodi di attività, secondo l'orario giornaliero e con l'applicazione delle tariffe approvate dalle autorità competenti.

4.1.2 Nel Regolamento di esercizio devono essere inserite tutte le speciali condizioni, prescrizioni e cautele che ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, l'Autorità di sorveglianza tecnica e gli organi regionali competenti nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ritengano di stabilire in relazione alle caratteristiche ed alle peculiarità dell'impianto, nonché alle conclusioni formulate dalla Commissione incaricata delle verifiche e prove funzionali di cui all'articolo 30 del Regolamento Generale.

4.1.3 Il Regolamento di esercizio deve inoltre contenere le disposizioni riguardanti:

1) il personale: quantitativo, qualifiche, mansioni ed obblighi;

2) il trasporto: modalità di effettuazione del servizio;

3) i viaggiatori: obblighi, divieti e relative sanzioni, con riferimento a quanto stabilito dai titoli II e VII del DPR n. 753/80.

4) le istruzioni particolari per registrazioni e manutenzioni non comprese in quelle fornite dai costruttori delle parti elettriche e di quelle meccaniche di cui al decreto ministeriale 02/01/1985, n. 23 (di seguito sarà chiamato DM n. 23/85).

4.1.4 N3

4.1.5 Agli effetti delle disposizioni per i viaggiatori di cui ai titoli II e VII del DPR n. 753/80 nonché ai fini dell'articolo 102, 2 comma dello stesso decreto, il Regolamento di esercizio deve essere approvato dall'Ufficio periferico del D.T.T. per gli impianti rientranti nelle attribuzioni statali, ovvero dai competenti organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato dal predetto ufficio per gli impianti rientranti nelle attribuzioni regionali. Gli orari di esercizio devono anche ottenere l'approvazione degli enti locali territoriali nelle cui competenze rientra l'impianto.

4.1.6 Il Regolamento di esercizio viene predisposto dal direttore dell'esercizio secondo schema predisposto dal D.T.T.

4.1.7. Hanno diritto al trasporto gratuito nell'esercizio delle loro funzioni:

- il personale dell'autorità di sorveglianza tecnica del D.T.T. e degli organi o enti territoriali competenti per territorio;

- i membri della Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri costituita presso il D.T.T.


4.2. Personale

4.2.1. L'impianto deve essere provvisto del direttore dell'esercizio ai sensi dell'articolo 89 del DPR n. 753/80, nonché del personale necessario all'esercizio, abilitato ai sensi dell'articolo 9 del medesimo DPR n. 75380, avente la seguente consistenza minima:

- capo servizio;

- macchinista;

- agente di stazione di rinvio;

- altri agenti che l'autorità di sorveglianza o il direttore di esercizio possono richiedere, in stazione o in linea, per speciali caratteristiche dell'impianto o del suo tracciato.

4.2.2 Il capo servizio può svolgere le sue mansioni per più impianti della stessa azienda a condizione che essi formino un sistema di impianti tra loro collegati, o comunque prontamente raggiungibili, e che esista tra loro un'apparecchiatura permanente di telecomunicazione.

4.2.3 Durante il servizio l'impianto deve essere presenziato almeno dal macchinista e dagli agenti necessari secondo il precedente articolo 4.2.1; comunque l'organico del personale deve avere consistenza numerica, con personale sostitutivo, sufficiente ad assicurare la regolarità del servizio tenuto conto delle possibili assenze per riposo, congedo e malattia.

4.2.4 I nominativi di tutto il personale adibito all'impianto con le rispettive mansioni, nonché ogni variazione, devono essere comunicati alle competenti autorità di sorveglianza tecnica, nonché agli organi regionali per gli impianti rientranti nelle loro attribuzioni; l'elenco deve essere firmato dall'esercente, controfirmato sia dal direttore di esercizio che dal capo servizio e depositato in copia presso l'impianto.

4.2.5 Nel caso di impianto isolato la funzione di capo servizio, su apposita autorizzazione rilasciata dall'U.S.T.I.F., può essere cumulata a quella di macchinista.


4.3. Modalità di esercizio

4.3.1 N4

4.3.2 Nei periodi di esercizio il funzionamento dell'impianto deve essere particolarmente seguito dal personale addetto, verificando e curando che tutti i suoi organi siano in ordine e che tutto funzioni regolarmente; durante il servizio il macchinista e gli agenti si comportano in modo da agevolare il servizio stesso e informano tempestivamente il capo servizio di qualsiasi anormalità riscontrata: quest'ultimo informerà, se del caso, il direttore di esercizio per ottenere le necessarie istruzioni onde adottare tempestivamente i corretti provvedimenti atti ad eliminare il cattivo funzionamento.

4.3.3 Nessuna modifica può essere apportata dal pers

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Parte 5 - Norme transitorie e finali

I progetti degli impianti presentati successivamente alla data del 31 dicembre 1999 dovranno soddisfare i requisiti fissati dalle presenti norme. Per i progetti che verranno presentati entro la predetta data, è facoltà proporre soluzioni costruttive in tutto adeguate al presente aggiornamento.

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