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Ultimo aggiornamento
28/05/2021

Requisiti minimi di prestazione energetica e vincoli per la progettazione di edifici e impianti

A cura di:
  • Alfonso Mancini
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI
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Leggi e decreti di riferimento

In tema di requisiti minimi di prestazione energetica e vincoli per la progettazione di edifici e impianti, la principale fonte normativa di riferimento è rappresentata D.M. 26/06/2015 R, “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”.

Detto provvedimento, in attuazione dell’art. 4 del D. Leg.vo 192/2005, comma 1, definisce le prescrizioni ed i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti, nonché le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici.

Il decreto è cogente dal 01/10/2015. La sua emanazione ha posto fine al regime transitorio previsto dall’art. 11 del D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192 (come modificato dal

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Norme tecniche per il calcolo della prestazione energetica

Per quanto riguarda il calcolo della prestazione energetica, incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, devono essere adottate le norme tecniche nazionali di seguito elencate, indicate all’Allegato 2 R al D.M. 26/06/2015, con alcuni aggiornamenti evidenziati nella tabella seguente (righe con fondo grigio) N1.

Gli aggiornamenti derivano dal fatto che in data 31/03/2016 sono state pubblicate:

- la norma UNI TS 11300-5 (Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili);

- la norma UNI TS 11300-6 (Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili);

- la revisione della norma UNI TS 11300-4 (Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria).

Dette norme - ai fini degli adempimenti previsti dalle norme in commento - sono entrate in vigore il 29/06/2016 (90 giorni dopo la pubblicazione, come previsto all’art. 7 comma 5 del D.M. 26/06/2015 R).

Ulteriori aggiornamenti derivano dal fatto che il 07/02/2019 è stata pubblicata la UNI/TS 11300-2:2019 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l’illuminazione in edifici non residenziali”.

Nel dettaglio quindi:

- la norma UNI TS 11300-4:2016 ha sostituito la versione del maggio 2012;

- la norma UNI TS 11300-5:2016 ha sostituito la Raccomandazione CTI 14;

- la norma UNI TS 11300-6:2016 ha integrato il pacchetto di norme della serie UNI TS 11300 ai fini del calcolo della prestazione energetica di cui al D.M 26/06/2015 R;

- la norma UNI TS 11300-2:2019 ha sostituito la versione del 2014.

Inoltre, sempre in data 31/03/2016, è stata pubblicata la norma UNI 10349:2016, contenente la revisione della corrispondente norma del 1994, che è entrata anch’essa in vigore - ai fini degli adempimenti previsti dalle norme in commento - il 29/06/2016, come previsto all’art. 7 comma 5 del D.M. 26/06/2015 R).

La norma si compone di tre parti come indicato di seguito:

- UNI 10349-1:2016 (Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 1: Medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell’edificio e metodi per ripartire l’irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l’irradianza solare su di una superficie inclinata), che ha sostituito la UNI 10349:1994 e la UNI/TR 11328:2

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Strumenti di calcolo e software commerciali

Gli strumenti di calcolo e i software commerciali per l’applicazione delle metodologie di cui al comma 1 dell’art. 3 del D.M. 26/06/2015 R garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massim

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AMBITO APPLICATIVO DEI REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
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Tipologie edilizie soggette al rispetto dei requisiti minimi
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Interventi edilizi soggetti al rispetto dei requisiti minimi
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Zone climatiche
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Applicazione delle prescrizioni alle varie categorie di interventi

Sono coinvolti dall’applicazione degli obblighi relativi alla prestazione energetica in edilizia:

A) gli interventi di nuova costruzione;

B) gli interventi assimilati a quelli di nuova costruzione, a loro volta suddivisi in:

B1) demolizione e ricostruzione;

B2) ampliamento in misura superiore al 15% del volume lordo climatizzato preesistente, o comunque superiore a 500 mq;

C) gli interventi di ristrutturazione importante, a loro volta suddivisi in:

C1) ristrutturazi

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Tabella riepilogativa interventi edilizi soggetti al rispetto dei requisiti minimi

L’ambito applicativo delle norme su requisiti minimi di prestazione energetica, quanto agli interventi soggetti, può essere sintetizzato nelle seguenti tabelle.


Interventi coinvolti dagli obblighi relativi ai requisiti minimi di prestazione energetica


CATEGORIA

DETTAGLIO

APPLICAZIONE

A) Interventi di nuova costruzione

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REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
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Riepilogo dei requisiti di prestazione energetica degli edifici

Rinviando per tutti i dettagli tecnici alla lettura del D.M. 26/06/2015 R, si riporta di seguito il riepilogo dei requisiti minimi di prestazione energetica richiesti per le varie tipologie di intervento (tratto dalla tabella 4 dell’Allegato 1 al R.

Si rinvia anche ai paragrafi concernenti l’integrazione delle fonti rinnovabili e delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici.


Riepilogo requisiti energetici minimi per tipologia di intervento


TIPOLOGIA DI INTERVENTO

DESCRIZIONE LIVELLI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI / VERIFICHE DI LEGGE

A)-B1) Edifici nuovi.

Edifici di nuova costruzione o demoliti e ricostruiti.

Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 R e 3 R dell’Allegato 1 al D.M. 26/06/2015.

B2) Ampliamenti di edifici esistenti.

Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente se collegati a impianto tecnico esistente.


Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati o cambio di destinazione d’uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) se collegati a impianto tecnico esistente.

Rispetto, per la parte ampliata e per il volume recuperato:

- di tutti i requisiti pertinenti di cui al capitolo 2 dell’Allegato 1 R al D.M. 26/06/2015;

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Prestazione energetica globale dell’edificio

A seguito dell’emanazione del D.M. 26/06/2015 R il fabbisogno globale di energia primaria EP,gl, ed il relativo indice di prestazione energetica globale dell’edificio EP,gl, così come richiesto dalle Direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, vanno calcolati tenendo conto di tutti gli utilizzi energetici dell’edificio N4:

- riscaldamento;

- raffrescamento;

- produzione di acqua calda sanitaria;

- ventilazione;

- illuminazione;

- trasporto di persone o cose (ascensori, montacarichi, scale mobili e marciapiedi mobili).

Il tutto secondo le seguenti formule:


EP,gl=Σk(EP,k)=EP,H+EP,C

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Edificio di riferimento

Per il rispetto dei requisiti di conformità edilizia ai fini del contenimento dei consumi energetici, il D.M. 26/06/2015 R, fa ricorso al c.d. “edificio di riferimento”.

Definito come un edificio identico a quello reale oggetto dell’intervento, in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e condizioni al contorno, ed avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati e dotati di impianti tecnici di riferimento, rappresenta in molti degli interventi il benchmark per la verifica del rispetto dei requisiti di conformità edilizia previsti dal decreto.

L’obiettivo è quello di avere un riferimento generale per determinare il f

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Requisiti di prestazione energetica per gli impianti termici - Scarico dei fumi
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EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO (nzeb), CARATTERISTICHE E OBBLIGHI

L’art. 4-bis del D. Leg.vo 192/2005 prevede che siano “edifici ad energia quasi zero” (c.d. “NZEB”, “Near Zero Emission Buildings”):

- a partire dal 01/01/2019, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici;

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INTEGRAZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI
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INTEGRAZIONE DELLE TECNOLOGIE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

Il comma 1-bis dell’art. 4 del D. Leg.vo 192/2005 - sostituito dall’art. 6 del D. Leg.vo 48/2020 - prevede obblighi concernenti l’integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

Se ne riporta di seguito una tabella di riepilogo, rinviando anche a Punti di ricarica per veicoli elettrici: norme edilizie, urbanistiche e incentivi.


CASISTICA

OBBLIGHI

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RISPOSTE A FAQ MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (MISE)

Si rendono di seguito disponibili le risposte a FAQ diffuse nel corso del tempo dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in tema di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici:

- Risposte a FAQ ottobre 2015 Visualizza PDF

- Risposte a FA

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