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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Rifiuti, non rifiuti e sottoprodotti: definizione, classificazione, normativa di riferimento
- Alfonso Mancini
Rifiuti, non rifiuti e sottoprodotti: definizione, classificazione, normativa di riferimento
Rifiuti, non rifiuti e sottoprodotti: definizione, classificazione, normativa di riferimento
RIFIUTI, NON RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI |
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RifiutiLa distinzione di ciò che è rifiuto da ciò che non lo è determina l’applicazione o meno della relativa normativa. Ai sensi dell’art. 183 del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152 (comma 1, lettera a), per |
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Non rifiuti (esclusioni dal campo di applicazione della parte IV del D. Leg.vo 152/2006)Anche quando astrattamente potrebbero essere considerate cose, sostanze o materiali di cui il produttore o detentore intendono disfarsi, e quindi da ricomprendere nel concetto di rifiuto secondo quanto appena visto, sono tuttavia escluse dalla disciplina dei rifiuti le sostanze indicate dall’art. 185 del D. Leg.vo 152/2006 (non rifiuto |
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Esclusione di sfalci, potature e materiale agricolo dalla disciplina sui rifiutiLa lettera f) del comma 1 dell’art. 185 del D. Leg.vo 152/2006 - concernente le esclusioni dalla disciplina dei rifiuti per i materiali in oggetto, è stata modificata dall’art. 20 della L. 03/05/2019, n. 37 (Legge europea 2018) e dal D. Leg.vo 03/09/2020, n. 116. La modifica normativa è finalizzata a rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione Europea (cfr. caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI), la quale ha rilevato che il legislatore |
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SottoprodottiAncora, è considerata sottoprodotto, e non rifiuto - ed è quindi è esclusa dall� |
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CESSAZIONE DELLA QUALITà DI RIFIUTO (END OF WASTE) E ATTIVITà DI RECUPERO |
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Condizioni da rispettare per la cessazione della qualità di rifiutoAi sensi dell’art. 184-ter del D. Leg.vo 152/2006 (come da ultimo modificato dall’art. 14-bis del D.L. 0 |
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Criteri end of waste e decreti emanatiIl comma 2 dell’art. 184-ter del D. Leg.vo 152/2006 dispone a sua volta che i criteri “end of waste” sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria oppure, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali. In attuazione di tale disposizione sono stati emanati per il momento i seguenti provvedimenti: 1) il D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 14/02/2013, n. 22 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni); 2) il D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 28/03/2018, n. 69 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); |
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Autorizzazioni a impianti di recupero in assenza di criteri end of waste |
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Sentenza n. 1229/2018 del Consiglio di StatoSulla base di tali normative, con Nota n. 10045 del 01/07/2016 Visualizza PDF, il Ministero dell’ambiente aveva confermato il potere in capo alle Regioni e agli enti da esse delegati, di definire, in assenza di regolamenti comunitari o ministeriali, criteri per la cessazione della qualifica di ri |
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Rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di trattamentoIl primo periodo del nuovo comma 3 dell’art. 184-ter del D. Leg.vo 152/2006 dispone che - in mancanza di criteri specifici di end of waste adottati con decreti ministeriali ai sensi del comma 2 del medesimo articolo - le autorizzazioni per gli impianti di trattamento rifiuti (di cui agli artt. 208, 209, 211 del D. Leg.vo 152/2006 e di cui al Titolo III-bis, parte II, del D. Leg.vo 152/2006), per lo svolgimento di operazioni di recupero, sono ri |
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Controllo dei provvedimenti autorizzatori adottati |
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Procedimenti di controlloIl nuovo comma 3-bis dell’art. 184-ter del D. Leg.vo 152/2006 prevede che le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni comunichino all’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro 10 giorni dalla notifica |
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Adeguamento degli impianti alle conclusioni del controlloRicevuta la relazione dell’ISPRA o dell’ARPA, il Ministero adotta a sua volta entro 60 giorni proprie conclusioni, motivando l’eventuale mancato recepimento degli esiti dell’istruttoria contenuti nella relazione ricevuta, e le trasmette all’Autorità competente. |
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Monitoraggio delle attività di controlloCon cadenza annuale, l’ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell’anno e la trasmette al Ministero dell’ambiente entro il 31 dicembre. Si prevede poi l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente |
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Aggiornamento autorizzazioni rilasciate all’uscita di criteri end of wasteIl comma 7 dell’art. 14-bis del D.L. 101/2019 dispone che entro 180 giorni dall’entrata in vigore di ciascuno dei decreti end of waste che saranno emanati, siano tenuti a presentare all |
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Disposizioni transitorie per le autorizzazioni in essere al 03/11/2019Il comma 8 dell’art. 14-bis del D.L. 101/2019 dispone che le autorizzazi |
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CONDIZIONI PER LA QUALIFICAZIONE COME SOTTOPRODOTTO |
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Condizioni per la qualifica di sottoprodottoCome detto, affinché una sostanza possa essere qualificata come sottoprodotto, occorre il rispetto contestuale di tutte le condizioni previste dall’art. 184- |
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Dimostrazione dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti (D.M. 264/2016)Allo scopo di favorire ed agevolare l’utilizzo come sottoprodotto di sostanze e oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, nonché di assicurare una maggiore uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione della definizione di rifiuto e di sottoprodotto - di cui si è riscontrata negli anni una applicazione molto disomogenea - il Ministero dell’ambiente ha emanato il |
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CRITERI PER LA QUALIFICAZIONE COME SOTTOPRODOTTO DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI SOSTANZEL’art. 184-bis del D. Leg.vo 152/2006 dispone che, con decreti ministeriali, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché - sempre nell’ambito dei requisiti stabiliti in via generale e sopra indicati - specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo, altresì, l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturale dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale. In attuazione di tale norma sono stati emanati: - il D.P.R. 13/06/2017, n. 120 (Regolamento re |
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