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22/12/2023

Cessazione qualifica rifiuto di materiali da costruzione: bozza nuovo decreto

Lo schema del Decreto del MASE, recante la disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, è stato trasmesso il 14/12/2023 alla Commissione europea affinché quest’ultima, entro il 15/03/2024, possa esaminare il testo notificato e verificare la sua conformità al diritto europeo.

Con il D. Min. Transiz. Ecologica 27/09/2022, n. 152 è stato adottato il Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152.

Dal monitoraggio degli effetti del suddetto decreto è emersa l’opportunità di apportare modifiche sostanziali alla disciplina vigente, giungendo alla redazione di un nuovo testo con conseguente abrogazione del precedente.
In data 14/12/2023, è stato dunque trasmesso alla Commissione europea lo Schema del Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) che adotta il nuovo Regolamento.
Tale Regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell’articolo 184-ter del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152 (Codice dell'ambiente).
Il Regolamento stabilisce, tra l'altro, che:
- in via preferenziale, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva;
- le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell’Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, dello Schema, ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall’articolo 4 dello Schema, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3, del D. Leg.vo 152/2006.

A norma della Dir. 09/09/2015, n. 1535 dell'UE, gli stati membri devono informare la Commissione di qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica prima della sua adozione; per un periodo di 3 mesi dalla notifica della bozza (quindi fino al 15/03/2024 per lo schema di D.M. in questione), la Commissione esamina il testo notificato per verificarne la conformità alla normativa europea.

Dalla redazione