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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

D. Min. Transiz. Ecologica 27/09/2022, n. 152
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Premessa
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto l’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il comma 2, secondo e terzo periodo, dove si prevede che «I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criter |
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Art. 1. - Oggetto e finalità1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sot |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le seguenti: a) «rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione»: i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE d |
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Art. 3. - Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto1. Ai fini dell’articolo 1 e ai sensi dell’articolo 1 |
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Art. 4. - Scopi specifici di utilizzabilità1. L’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2. |
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Art. 5. - Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 184, comma 5, 188, comma 4, e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione |
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Art. 6. - Sistema di gestione1. Il produttore di aggregato recuperato applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un’organizzazi |
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Art. 7. - Monitoraggio1. N1 Entro centottanta giorni dalla |
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Allegato 1 (Art. 3)a) Rifiuti ammissibili Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1, e i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.
Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato
b) Verifiche sui rifiuti in ingresso I rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari. A tal fine, il produttore dell’aggregato recuperato deve dotarsi di un sistema per il controllo di accettazione dei rifiuti atto a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal presente regolamento. Per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, il suddetto sistema è integrato nel sistema di gestione ambientale. Il sistema deve garantire almeno il rispetto dei seguenti obblighi e presuppone la predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate: esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento; controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso; accettazione di tali rifiuti solo ove l’esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento almeno biennale che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo; pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso; stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al presente regolamento in area dedicata; messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla tabella l del presente Allegato, nell’area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi; movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento almeno biennale in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo; svolgimento di controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l’analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
c) Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dalle lettere a) e b) dell’articolo 2, finalizzato alla produzione dell’aggregato recuperato, avviene mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, quali, a mero titolo esemplificativo: la macinazione, la vagliatura, la selezione granulometrica, la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate. Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, si realizza tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico che consentano il rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento. |
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Allegato 2 (Art. 4)L’aggregato recuperato è utilizzato, secondo le norme tecniche di utilizzo di cui alla tabella 5, per: a) la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile; b) la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; c) la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali; d) la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; e) la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante; f) il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).
Tabella 5 - Norme tecniche per l’utilizzo |
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