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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 28/03/2018, n. 69

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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[Premessa]

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE


Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il comma 2 il quale prevede che «i criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplin

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Art. 1. - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:

a) «conglomerato bituminoso»: il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER

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Art. 3. - Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

1. Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell

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Art. 4. - Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

1. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubbl

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Art. 5. - Sistema di gestione ambientale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009(EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

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Art. 6. - Norme transitorie e finali

1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II e del Titolo I

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Allegato 1

(articolo 3)


Parte a)

Scopi specifici per i quali, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è comunemente utilizzato il granulato di conglomerato bituminoso:

per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);

per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;

per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.


Parte b)

b.1) Verifiche sui rifiuti in ingresso

Controlli sui rifiuti in ingresso all'impianto atti a verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso.

Specifiche: L'impianto di produzione del granulato di conglomerato bituminoso è dotato di una procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso anche tramite il controllo visivo, dove per «controllo visivo» si intende il controllo dei rifiuti con codice EER 17.03.02 che investe tutte le parti del lotto ed impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata.


b.2) Verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso

b.2.1) Test sul campione di granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802:

Specifiche:

frequenza campionamento 1 campione ogni 3000 m3;

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Allegato 2 - Dichiarazione di conformità (DDC)

Parte di provvedimento in formato grafico

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