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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 05/07/2012
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- L. 24/12/2012, n. 228
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PremessaIL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e, in particolare, gli articoli 23, commi 1 e 2, 24 e 25, comma 10; Visto l’articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in particolare gli articoli 40, 43 e 71; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, 5 maggio 2011, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, di seguito DM 5 maggio 2011; Visto in particolare l'articolo 1, comma 2, del DM 5 maggio 2011, che stabilisce un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW al 31 dicembre 2016, corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi al fotovoltaico stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro; Visto l’articolo 2, comma 3, del DM 5 maggio 2011, il quale stabilisce che al raggiungimento del valore di 6 miliardi di euro di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi al fotovoltaico, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere riviste le modalità di incentivazione di cui al decreto stesso, favorendo in ogni caso l'ulteriore sviluppo del settore; Considerato che il predetto costo indicativo cumulato annuo degli incentivi al fotovoltaico ha superato, a fine marzo 2012, il valore di 5,6 miliardi di euro, e che pertanto sia opportuno intervenire tempestivamente, anche allo scopo di fornire preventivamente al settore gli elementi necessari per l’ulteriore sviluppo; Considerato che la strategia europea delineata nel cd. Pacchetto clima-energia "20-20-20", prefigura uno scenario energetico europeo più sostenibile e sicuro, attraverso la riduzione delle emissioni di CO |
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Art. 1 - (Finalità e ambito di applicazione)1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 3, del DM 5 maggio 2011, disciplina le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da applicarsi successivamente al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro. |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «condizioni nominali»: sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici, piani o a concentrazione solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo protocolli definiti dalle pertinenti norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano) e indicati nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti; b) «data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico»: è la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, comunicata dal gestore di rete e dallo stesso registrata in GAUDÌ; c) «produzione netta di un impianto»: è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica; d) «produzione lorda di un impianto»: è: d1) per impianti connessi a reti elettriche in media o alta tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata in bassa tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e prima che sia effettuata la trasformazione in media o alta tensione per l’immissione nella rete elettrica; d2) per impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l'eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e immessa nella rete elettrica; e) «impianto fotovoltaico» o «sistema solare fotovoltaico»: è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito deno |
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Art. 3 - (Accesso ai meccanismi di incentivazione)1. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 5, e il rispetto dei requisiti stabiliti dal presente decreto, i seguenti impianti accedono direttamente alle tariffe incentivanti di cui all’articolo 5: a) impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto; b) impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW; |
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Art. 4 - (Procedura per gli impianti a registro)1. Gli impianti di cui all’articolo 3, comma 2, possono accedere alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto se rispettano i requisiti di cui al presente decreto e seguono la procedura indicata nel presente articolo. 2. Il bando riferito alle risorse di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), relativo al primo registro è pubblicato dal GSE entro venti giorni dalla data di pubblicazione delle regole applicative di cui all’articolo 10, comma 5, e prevede la presentazione delle domande di iscrizione al registro fino alla data di pubblicazione della deliberazione di cui all’articolo 1, comma 2, e in ogni caso per trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del bando. Per i registri successivi, i bandi sono pubblicati dal GSE con cadenza semestrale a decorrere dalla data di chiusura del primo bando e prevedono la presentazione delle domande di iscrizione al registro entro i successivi sessanta giorni. 3. La richiesta di iscrizione al registro è formulata al GSE dal soggetto titolare del titolo autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445 del 2000, recante le informazioni di cui all’allegato 3-A. Non è consentita, successivamente alla chiusura del registro, l’integrazione dei documenti e delle informazioni presentati. |
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Art. 5 - (Tariffe incentivanti)1. Ferme restando le determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di dispacciamento, per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, il GSE eroga, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, una tariffa omnicomprensiva, determinata sulla base della potenza e della tipologia di impianto ed individuata, rispettivamente per gli impianti fotovoltaici, per gli impianti integrati con caratteristiche innovative e per gli impianti fotovoltaici a concentrazione negli Allegati 5, 6 e 7. Per tutti gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, il GSE eroga, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, la differenza, se positiva, fra la tariffa onnicomprensiva di cui agli Allegati 5, 6 e 7, e il prezzo zonale orario; tale differenza non può essere superiore alle tariffe omnicomprensive di cui ai medesimi allegati; l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW resta nella disponibilità del produttore. Sulla quota della produzione netta consumata in sito è attribuita, invece, una tariffa premio, individuata nei medesimi Allegati 5, 6 e 7. 2. Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull’energia consumata in sito sono incrementate, limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, dei seguenti premi, tra loro cumulabili: a) per gli impianti che rispettano i |
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Art. 6 - (Richiesta ed erogazione delle tariffe incentivanti)1. Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, caricata dal gestore di rete su GAUDI’, il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445 del 2000, recante le informazioni di cui all'allegato 3-B. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio. |
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Art. 7 - (Impianti fotovoltaici: requisiti dei soggetti e degli impianti)1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all’allegato 5, con le modalità e alle condizioni previste dal presente decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono: a) persone fisiche; b) persone giuridiche; c) soggetti pubblici; d) condomini di unità immobiliari ovvero di edifici. 2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all’allegato 5, gli impianti fotovoltaici per i quali sono soddisfatti i requisiti precisati ai successivi commi. 3. I componenti utilizzati negli impianti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009, e rispettare le norme tecniche richiamate in Allegato 1-A. |
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Art. 8 - (Impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative: requisiti dei soggetti e degli impianti)1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all’allegato 6, con le modalità e alle condizioni dal presente decreto, gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative i cui soggetti responsabili siano i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere da a) a d). |
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Art. 9 - (Impianti fotovoltaici a concentrazione: requisiti dei soggetti e degli impianti)1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all’allegato 7, con le modalità e alle condizioni previste dal presente decreto, gli impianti fotovoltaici a concentrazione i cui soggetti responsabili siano: a) le persone giuridiche; |
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Art. 10 - (Gestione del sistema di incentivazione e regole applicative)1. N3 |
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Art. 11 - (Ulteriori compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas)1. Al fine di assicurare lo sviluppo del fotovoltaico con modalità compatibili con la sicurezza del sistema elettrico, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, assicurando il coordinamento con i provvedimenti di pari finalità inerenti le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico nonché con le misure di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 28 del 2011, provvede a definire: a) le modalità e i tempi, eventualmente ulteriori rispetto a quelle già definiti con la deliberazione n. 84/2012/R/eel, entro i quali tutti gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio entro il 30 giugno 2012, non muniti dei dispositivi di cui all’allegato 1-A, paragrafo 2, sono ammodernati al fine di prestare i servizi di cui al medesimo allegato, nonché le modalità con le quali i gestori di rete, verificato il mancato rispetto di tali disposizioni, effettuano apposita segnalazione al GSE, il quale in tal caso sospende l’erogazione degli incentivi fino all’avvenuto adeguamento degli |
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Art. 12 - (Cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta)1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 e quanto previsto al comma 4 del presente articolo, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto: a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW; b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche e su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie, ovvero su superfici e immobili o loro pertinenze di proprie |
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Art. 13 - (Verifiche, controlli e sanzioni)1. Il GSE effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti responsabili con le modalità di cui all’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000. Fatte salve le sanzioni penali di cui all’articolo 76 del medesimo decreto, qualora dal controllo emerga la non v |
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Art. 14 - (Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di informazione)1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il GSE trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni e province autonome, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un rapporto relativo all'attività svolta e ai risultati conseguiti a seguito dell'applicazione del presente decreto, del decreto 5 maggio 2011 e dei decreti interministeriali attuativi dell' |
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Art. 15 - (Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie)1. L'ENEA, coordinandosi con il GSE, effettua un monitoraggio tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle |
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Art. 16 - (Pubblicizzazione dei dati sulle potenze cumulate e sui costi)1. Il GSE pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuità il valore della po |
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Art. 17 - (Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge n. 244/2007) |
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Art. 18 - (Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica)1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l’Enea, |
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Art 19 - (Cumulabilità delle tariffe di cui al decreto 19 febbraio 2007 con altri incentivi pubblici)1. L’articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto 19 febbraio 2007 del Ministro dello s |
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Art. 20 - (Disposizioni finali)1. Successivamente alla data di cui all’articolo 1, comma 5, cessano di applicarsi, oltre |
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Allegato 1-AI moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tali laboratori devono essere accreditati da Organismi di accreditamento appartenenti all'EA (European Accreditation Agreement) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti, le cui tipologie sono contemplate nel presente decreto, devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle norme tecniche di seguito richiamate, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati.
1) Moduli fotovoltaici CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo; CEI EN 61646 (CEI 82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film |
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Allegato 1-BGli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti che assicurino l'osservanza delle prestazioni descritte nella Guida CEI 82-25. L’osservazione di tali prestazioni assicura che, in fase di avvio dell'impianto fotovoltaico, il rapporto fra l'energia o la potenza prodotta in corrente alternata e l'energia o la potenza producibile in corrente alternata (determinata in funzione dell'irraggiamento solare incidente sul piano dei moduli, della potenza nominale dell'impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli) sia almeno superiore a 0,78 nel caso di utilizzo di inverter di potenza fino a 20 kW e 0,8 nel caso di utilizzo di inverter di potenza superiore, nel rispetto delle condizioni di misura e dei metodi di calcolo descritti nella medesima Guida CEI 82-25. Gli impianti elettrici e fotovoltaici e la relativa progettazione, devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle norme tecniche di seguito richiamate, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati.
3) Progettazione fotovoltaica CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di media e b |
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Allegato 2 - Modalità di posizionamento dei moduli sugli edifici ai fini dell'accesso alla corrispondente tariffa1. Ai fini dell'accesso alla tariffa pertinente, i moduli devono essere posizioni su un edificio così come definito dall' art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e ricadente in una delle categorie di cui all'art. 3 del medesimo decreto secondo le seguenti modalità: |
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Allegato 3 - Modalità di richiesta di iscrizione al registro e di concessione della tariffa incentivanteLa richiesta di iscrizione al registro e la richiesta per la concessione della tariffa incentivante, predisposte dal soggetto responsabile in forma di dichiarazione sostitutiva, secondo mode |
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Allegato 3-A – Modalità di richiesta di iscrizione al registroLa richiesta di iscrizione è presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di |
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Allegato 3-B – Modalità di richiesta della tariffa incentivante1. La richiesta della tariffa incentivante è presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000, in conformità al modello predisposto dal GSE e nella quale sono riportati i dati generali del soggetto responsabile, dell’impianto e i dati riportati nell’attestato di certificazione energetica (ove necessario). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contiene l’impegno a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che intervengono a modificare quanto dichiarato, anche nelle dichiarazioni oggetto di allegazione, e a conservare l’originale di tutta la documentazione citata nella dichiarazione e negli allegati per l’intero periodo di incentivazione e a esibirla nel caso di verifiche e controlli da parte del GSE. La stessa dichiarazione indica che sono rispettate le condizioni di cumulabilità degli incentivi di cui all’art |
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Allegato 4 - Caratteristiche e modalità di installazione per applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica1. Caratteristiche costruttive Al fine di accedere alla tariffa di cui all’art. 8 del presente decreto, i moduli e i componenti speciali dovranno avere tutte le seguenti caratteristiche: 1. moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici, energeticamente certificabili, quali: a) coperture |
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Allegato 5 - Tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaiciValori per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione
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Allegato 6 - Tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovativeValori per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione
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Allegato 7 - Tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici a concentrazioneValori per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione
Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre |
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