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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 10/10/2012, n. 84

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Comune di SERRAMAZZONI (MO) – Affidamento in concessione del servizio di gestione dell’Impianto sportivo comunale “Pio Roccaforti” e realizzazione di interventi accessori di adeguamento e ampliamento dell’impianto stesso.

1. Qualora l’assenza di preventiva autorizzazione al subappalto sia riconducibile a circostanze connotate da carenza di comunicazione tra le parti contrattuali o ad elementi contraddittori contenuti in alcuni atti (come ad esempio: la presentazione alla S.A. della documentazione necessaria ai fini del subappalto, la verifica succe

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[Premessa]



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CONSIDERATO IN FATTO

Con nota acquisita al protocollo dell’Autorità al n. 119033 del 29.11.2011, la Soc. Serramazzoni Patrimonio Srl ha chiesto se sia possibile o meno considerare “valida” l’attività prestata dalla Ditta BI-SPORT Srl (subappaltatore dell’ATI Associazione Sportiva Dilettantistica Football Club Serramazzoni in assenza di autorizzazione) e, quindi, erogabile la somma dovuta.

Preso atto di quanto sopra, con disposizione prot. n. 123911 del 13.12.2011, il Direttore della Direzione Generale Vigilanza Lavori Servizi e Forniture ha disposto l’avvio dell’istruttoria nei confronti della società Serramazzoni Patrimonio Srl e dell’ATI Associazione Sportiva Dilettantistica Football Club Serramazzoni (capogruppo) ai fini della verifica della legittimità delle procedure di affidamento della Concessione e del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.lgs. 163/2006.

Dalla documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria si rileva quanto segue.

Il Consiglio Comunale di Serramazzoni, con delibera n. 44 del 28.9.2005, ha approvato la costituzione della società interamente pubblica Serramazzoni Patrimonio Srl, alla quale affidare la proprietà e la gestione del patrimonio immobiliare comunale.

Con deliberazione n. 3 del 10.1.2006, il C.C. ha autorizzato l’affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali, tra cui l’impianto sportivo “Pio Roccaforti” alla predetta Società.

La Società ha ricercato un soggetto privato cui affidare la gestione dell’impianto e, a titolo accessorio, la progettazione e la realizzazione di lavori di adeguamento e ampliamento.

A seguito dell’esperimento, senza risultato, di tre procedimenti di gara pubblica, con verbale d’assemblea del 21.8.2007, la Società, ritenendo sussistere le circostanze di cui all’art. 221, comma 1, lett. a) del D.lgs. 163/2006, ha proceduto, senza modificare le condizioni previste dai documenti di gara, all’affidamento diretto della concessione all’ATI costituita dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Football Club Serramazzoni e, con specifico riferimento all’esecuzione dei lavori da eseguire, dalle società Restauro e Costruzioni srl (in possesso dell’attestazione OG1 cl. III) e Vellani e Pellacani srl (in possesso dell’attestazione OG11 cl. III).

La Convenzione, sottoscritta in data 20.10.2008, ha affidato all’ATI la concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo per il corrispettivo di € 2.481.500,00 oltre IVA, di cui € 930.000,00 + IVA (31.000,00 € annui per 30 anni) per la gestione dell’impianto esistente e € 1.551.500,00 + IVA (53.500,00 annui per 29 anni), quale corrispettivo aggiuntivo per la gestione dell’impianto successivamente al completamento dei lavori accessori di ottimizzazione dell’impianto stesso.

Secondo la Convenzione il Concessionario ha onere di provvedere alle attività di manutenzione e vigilanza dell’

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RITENUTO IN DIRITTO

Il contratto stipulato tra le parti contempla diverse prestazioni e relativi corrispettivi; prevede, infatti, principalmente:

l’affidamento al concessionario delle attività di manutenzione e di vigilanza nonché di tutte le ulteriori attività finalizzate a rendere fruibile al pubblico l’impianto sportivo, dietro pagamento da parte degli utenti di tariffe all’uopo stabilite;

la progettazione e l’esecuzione, da parte del concessionario, di lavori di adeguamento e ampliamento;

la corresponsione, da parte della Serramazzoni Patrimonio Srl al concessionario, di un contributo annuale di € 85.000,00 + IVA (più precisamente di 31.000,00 euro/annui per 30 anni per la gestione dell’impianto esistente e di ulteriori 54.000,00 + IVA per 29 anni per la gestione dell’impianto successivamente all’esecuzione dei lavori), finalizzato a perseguire l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione dell’opera;

il pagamento, da parte del concessionario alla Serramazzoni Patrimonio Srl, di un canone annuo di € 32.100,00, oltre IVA (di cui euro 3.750,00 oltre IVA per la gestione dell’impianto esistente ed € 28.350,00 oltre IVA per la gestione dell’impianto adeguato e ampliato con l’esecuzione dei lavori).

L’esatto inquadramento del contratto in una delle fattispecie contemplate dal Codice, individuando la prestazione prevalente, appare strettamente connesso agli aspetti economici dello stesso.

Come è noto il tratto distintivo della concessione di pubblico servizio è dato:

a) dall’assunzione del rischio a carico del concessionario per la gestione del servizio;

b) dalla circostanza che il corrispettivo non sia versato dall’amministrazione, come nei contratti di appalto di lavori, la quale, anzi, percepisce un canone da parte del concessionario;

c) dalla diversità dell’oggetto del rapporto, che nella concessione di servizi è trilaterale (coinvolgendo l’amministrazione, il gestore e gli utenti), mentre nell’appalto è bilaterale (stazione appaltante, appaltatore).

Tale ultima distinzione è stata recepita nel nostro ordinamento dall’art. 3, comma 12 del D.lgs. 163/2006, definendo la concessione di servizi come un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente del diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

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Il consiglio

ritiene di non condividere la qualificazione operata dalla Stazione appaltante nel ricondurre il contratto ad una concessione di servizi, in quanto l’esecuzione dei lavori non appare mero elemento accessorio e che, più correttamente, il contratto avrebbe dovuto essere qualificato come concessione di costruzione e gestione;

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