Rivista online e su carta in tema di
Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 31/12/1992, n. 546
D. Leg.vo 31/12/1992, n. 546
D. Leg.vo 31/12/1992, n. 546
D. Leg.vo 31/12/1992, n. 546
D. Leg.vo 31/12/1992, n. 546
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 10/06/2020, n. 49
- D.L. 23/10/2018, n. 119 (L. 17/12/2018, n. 136)
- D.L. 24/04/2017, n. 50 (L. 21/06/2017, n. 96)
- Sent. Corte Cost. 03/03/2016, n. 44
- D. Leg.vo 24/09/2015, n. 156
- D. Leg.vo 21/11/2014, n. 175
- L. 30/10/2014, n. 161
- D.L. 24/06/2014, n. 90 (L. 11/08/2014, n. 114)
- C. Cost. 16/04/2014, n. 98
- L. 27/12/2013, n. 147
- L. 24/12/2012, n. 234
- L. 24/12/2012, n. 228
- D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44)
- D.L. 13/08/2011, n. 138 (L. 14/09/2011, n. 148)
- D.L. 06/07/2011, n. 98 (L. 15/07/2011, n. 111)
- D.L. 13/05/2011, n. 70 (L. 12/07/2011, n. 106)
- L. 13/12/2010, n. 220
- D. Leg.vo 13/08/2010, n. 141
- D.L. 31/05/2010, n. 78 (L. 30/07/2010, n. 122)
- D.L. 25/03/2010, n. 40 (L. 22/05/2010, n. 73)
- C. Cost. 11/02/2010, n. 39
- C. Cost. 14/05/2008, n. 130
- D.L. 08/04/2008, n. 59 (L. 06/06/2008, n. 101)
- C. Cost. 14/03/2008, n. 64
- L. 24/12/2007, n. 244
- D.L. 04/07/2006, n. 223 (L. 04/08/2006, n. 248)
- D.L. 30/09/2005, n. 203 (L. 02/12/2005, n. 248)
- C. Cost. 12/07/2005, n. 274
- D.L. 31/03/2005, n. 44 (L. 31/05/2005, n. 88)
- L. 30/12/2004, n. 311
- C. Cost. 06/12/2002, n. 520
- D.P.R. 30/05/2002, n. 115
- D.L. 28/12/2001, n. 452 (L. 27/02/2002, n. 16)
- L. 28/12/2001, n. 448
- C. Cost. 22/11/2000, n. 525
- L. 13/05/1999, n. 133
- D. Leg.vo 05/06/1998, n. 203
- L. 08/05/1998, n. 146
- C. Cost. 16/04/1998, n. 111
- D. Leg.vo 18/12/1997, n. 472
- D. Leg.vo 19/06/1997, n. 218
- D.L. 08/08/1996, n. 437 (L. 24/10/1996, n. 556)
- L. 28/12/1995, n. 549
- D.L. 26/11/1993, n. 477 (L. 26/01/1994, n. 55)
- D.L. 30/08/1993, n. 331 (L. 29/10/1993, n. 427)
- Avviso di rettifica in G.U. 27/03/1993, n. 72
- Errata corrige in G.U. 27/03/1993, n. 72
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Capo I - DEL GIUDICE TRIBUTARIO E SUOI AUSILIARI |
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Art. 1. - Gli organi della giurisdizione tributaria1. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie provi |
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Art. 3. - Difetto di giurisdizione1. Il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie è rilevato, anche |
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Art. 4. - Competenza per territorio1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’ |
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Art. 5. - Incompetenza1. La competenza delle commissioni tributarie è inderogabile. 2. L'incompetenza della c |
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Art. 6. - Astensione e ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie1. L'astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie sono disciplinate dalle disposizioni d |
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Art. 7 - Poteri delle commissioni tributarie1. Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta. |
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Art. 8. - Errore sulla norma tributaria1. La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste |
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Art. 9. - Organi di assistenza alle commissioni tributarie1. Il personale dell'ufficio di segreteria assiste la commissione tributaria secondo |
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Capo II - DELLE PARTI E DELLA LORO RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA IN GIUDIZIO |
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Art. 10. - Le parti |
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Art. 11 - Capacità di stare in giudizio1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privat |
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Art. 12 - Assistenza tecnica1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. 2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. 3. Sono abilitati all’assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell’elenco di cui al comma 4: a) gli avvocati; b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; |
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Art. 14. - Litisconsorzio ed intervento1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. |
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Art. 15. - Spese del giudizio1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. N84 2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. N85 2-bis. Si applicano le disposizioni di cui |
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Art. 16 - Comunicazioni e notificazioni1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento “, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso” N38. Le comunicazioni “agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’ |
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Art. 16-bis - Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all’ |
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Art. 17. - Luogo delle comunicazioni e notificazioni1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in |
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Art. 17-bis - Il reclamo e la mediazione1. Per le controversie di valore non superiore a "cinquantamila euro"N140, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 2, comma 2, primo periodo. 1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/3 |
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TITOLO II - IL PROCESSO |
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Capo I - IL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE |
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Sezione I - Introduzione del giudizio |
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Art. 18. - Il ricorso1. Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale. 2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui è diretto; |
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Art. 19 - Atti impugnabili e oggetto del ricorso1. Il ricorso può essere proposto avverso: a) l'avviso di accertamento del tributo; b) l'avviso di liquidazione del tributo; c) il provvedimento che irroga le sanzioni; d) il ruolo e la cartella di pagamento; |
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Art. 20. - Proposizione del ricorso1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precede |
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Art. 21. - Termine per la proposizione del ricorso1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. |
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Art. 22 - Costituzione in giudizio del ricorrente1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, “o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento,” N35 l'originale del ricorso notificato a norma degli |
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Art. 23. - Costituzione in giudizio della parte resistente1. “L’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti all’albo di cui all’artic |
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Art. 24. - Produzione di documenti e motivi aggiunti1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre par |
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Art. 25 - Iscrizione del ricorso nel registro generale Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte1. La segreteria della commissione tributaria iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fa |
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Art. 25-bis - Potere di certificazione di conformità1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme |
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Art. 26. - Assegnazione del ricorso1. Il presidente della commissione tributaria assegna il ricorso ad una delle sezioni |
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Sezione II - L'esame preliminare del ricorso |
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Art. 27. - Esame preliminare del ricorso1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio del |
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Art. 28. - Reclamo contro i provvedimenti presidenziali1. Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da p |
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Art. 29. - Riunione dei ricorsi1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui pr |
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Sezione III - La trattazione della controversia |
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Art. 30. - Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'art. 27, il |
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Art. 32. - Deposito di documenti e di memorie1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data |
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Art. 33. - Trattazione in camera di consiglio1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una dell |
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Art. 34. - Discussione in pubblica udienza |
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Art. 35. - Deliberazioni del collegio giudicante1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito |
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Sezione IV - La decisione della controversia |
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Art. 36. - Contenuto della sentenza1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana. 2. |
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Art. 37. - Pubblicazione e comunicazione della sentenza1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposi |
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Art. 38 - Richiesta di copie e notificazione della sentenza1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, N27 |
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Sezione V - Sospensione, interruzione ed estinzione del processo |
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Art. 39. - Sospensione del processo1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio. |
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Art. 40. - Interruzione del processo1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle par |
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Art. 41. - Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo1. La sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata dal presiden |
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Art. 42. - Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del proce |
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Art. 43. - Ripresa del processo sospeso o interrotto1. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, |
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Art. 44. - Estinzione del processo per rinuncia al ricorso1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso. 2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le |
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Art. 45. - Estinzione del processo per inattività delle parti1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine pe |
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Art. 46. - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro c |
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Capo II - I PROCEDIMENTI CAUTELARE E CONCILIATIVO |
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Art. 47. - Sospensione dell'atto impugnato1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22. 2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia da |
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Art. 47-bis - Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: "decisione di recupero", la Commissione tributaria provinciale può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: |
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Art. 48. - Conciliazione fuori udienza1. Se in pendenza del giudizio le parti ragg |
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Art. 48-bis - Conciliazione in udienza |
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Art. 48-ter - Definizione e pagamento delle somme dovute1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfez |
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Capo III - LE IMPUGNAZIONI |
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Sezione I - Le impugnazioni in generale |
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Art. 49. - Disposizioni generali applicabili1. Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disp |
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Art. 51. - Termini d'impugnazione1. Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della commissione tribut |
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Sezione II - Il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale |
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Art. 52. - Giudice competente e provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello1. La sentenza della commissione provinciale può essere appellata alla commissione regionale competente a norma dell’articol |
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Art. 53 - Forma dell'appello1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione della commissione tributaria a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza imp |
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Art. 54. - Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all |
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Art. 55. - Provvedimenti presidenziali1. Il presidente e i presidenti di sezione della commissione tributaria regionale han |
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Art. 56. - Questioni ed eccezioni non riproposte1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale |
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Art. 57. - Domande ed eccezioni nuove1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono |
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Art. 58. - Nuove prove in appello1. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga |
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Art. 59. - Rimessione alla commissione provinciale1. La commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice; |
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Art. 60. - Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile1. L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non & |
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Art. 61. - Norme applicabili1. Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per |
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Sezione III - Il ricorso per cassazione |
|
Art. 62. - Norme applicabili1. Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale può essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 360, “pr |
|
Art. 62-bis - Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata d |
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Sezione IV - La revocazione |
|
Art. 65. - Proposizione della impugnazione1. Competente per la revocazione è la stessa commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. |
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Art. 66. - Procedimento1. Davanti alla commissione tributaria adita per la revocazione si osservano le norme |
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Capo IV - L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE |
|
Art. 68. - Pagamento del tributo N17 in pendenza del processo1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fisca1i, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; b) per l'ammontare risultante dalla |
|
Art. 69. - Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il paga |
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Art. 70. - Giudizio di ottemperanza1. “La” N133 parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale. 2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento “a carico dell’ente impositore, dell’agente della riscossione o del soggetto iscritto nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obbli |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 71. - Norme abrogate1. Sono abrogati l'art. 288 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, l'articolo 1 e gli articoli da 15 a 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, |
|
Art. 72. - Controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado1. Le controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, alla data d'insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, sono ad esse rispettivamente attribuite, tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi. “La segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale dà comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello, ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2.” |
|
Art. 75. - Controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale1. Alle controversie che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla commissione tributaria centrale o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, “nonché alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta data, è stato depositato il solo dispositivo della decisione,” N10 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni. N5 |
|
Art. 76. - Controversie in sede di rinvio1. Se alla data prevista dall'art. 72, a seguito di sentenza della Corte di cassazione o di corte d'appello o a seguito di decisione della Commissione tributaria centrale pendono i termini per la riassunzione del procedimento di rinvio davanti alle commissioni tributarie di primo o di secondo grado, detti termin |
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Art. 77. - Procedimento contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di finanza o al Ministero delle finanze1. Le controversie relative ai tributi comunali e locali indicati nell'art. 2, letter |
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Art. 78. - Controversie già di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali1. Le controversie già di competenza in primo grado delle commissioni comunali per i tributi locali, se alla data d'insediam |
|
Art. 79. - Norme transitorie1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi già pendenti in grado d'ap |
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Art. 80. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993. 2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali N1. |
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15/04/2021
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