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Sent.C. Cass. 06/05/1998, n. 4577

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1. Appalti - Danni a terzi - Responsabilità - Opere di escavazione del fondo - Danno alle proprietà confinanti - responsabilità cumulativa del proprietario del fondo e dell'appaltatore.
1. Il proprietario il quale faccia eseguire opere di escavazione nel proprio fondo risponde direttamente del danno che derivi alle proprietà confinanti, anche se ha dato in appalto l'esecuzione delle opere, e ciò indipendentemente dal suo diritto ad ottenere la rivalsa nei confronti dell'appaltatore, la cui responsabilità si aggiunge alla sua, ma non la esclude.

1a. Il committente è responsabile per danni a terzi: a) insieme con l'appaltatore: - in via diretta, se riduce la sua autonomia ingerendosi nella realizzazione dell'opera (Cass. 12 febbraio 1997 n. 1284R ved. anche Cass. 7 aprile 1987 n. 3356 R attraverso la nomina del direttore dei lavori, obbligatoria negli appalti di opere pubbliche (Cass. 25 febbraio 1993 n. 2328 R e 9 febbraio 1991 n. 1346 R ed una sorveglianza più intensa e più ampia (c.s.); od anche allorché i fatti che hanno provocato i danni siano stati posti in essere in esecuzione del progetto o di particolari direttive del committente (Cass. 1991 n. 1346); - in via indiretta, se affida l'appalto ad impresa priva delle necessarie capacità tecniche ed organizzative (Cass. 1997 n. 1284); b) in via esclusiva, se impone le sue direttive riducendo l'appaltatore a semplice nudus minister (Cass. 1997 n. 1284; ved. anche Cass. 13 marzo 1992 n. 3050 R e 11 gennaio 1989 n. 80R Sulla responsabilità per danni a terzi del committente e/o dell'appaltatore ved. anche Cass. 20 ottobre 1997 n. 10652 (L'appaltatore è in genere l'unico responsabile dei danni salva la corresponsabilità del committente (ex art. 2043 Cod. civ. o per culpa in eligendo) ; Tsa 1° ottobre 1997 n. 61 R(Il committente può essere responsabile per danni a terzi, insieme con l'appaltatore o no, solo se i danni sono provocati da progettazione errata o da disposizioni del committente) ; Cass. 15 luglio 1997 n. 6473 R(Responsabilità del proprietario di un fondo per danni a terzi provocati da lavori di scavo, pur se appaltati nel proprio fondo) ; Cass. 12 febbraio 1997 n. 1284 R(Non si può fondare su una omessa vigilanza del committente sull'appaltatore la sua corresponsabilità per danni a terzi, non essendo egli obbligato a sorvegliare l'appaltatore né a cooperare con esso) ; Cass. 9 dicembre 1996 n. 10956R (Responsabilità extracontrattuale di un consorzio appaltatore per danni a terzi) ; Cass. 27 agosto 1996 n. 7862 R(Responsabilità dell'appaltatore per danni a terzi - Limiti); Cass. 9 gennaio 1995 n. 616 [R=W9GE95616](Responsabilità dell'appaltatore per danni a terzi anche se derivanti dalle disposizioni del committente - Limiti) ; Cass. 30 agosto 1994 n. 7579 R(Responsabilità dell'ente proprietario di una strada per il maggior deflusso di acque nel fondo a valle conseguente alla costruzione di quella strada) ; Cass. 13 marzo 1992 n. 3050R (Esonero da responsabilità dell'appaltatore per danni a terzi derivanti da modalità esecutive imposte dal committente) Cass. 11 aprile 1991 n. 3801 R(Responsabilità, per danni a terzi, dell'appaltatore non nudus minister anche se in concorso di fatto colposo del direttore dei lavori o difetto del progetto) ; Cass. 14 giugno 1990 n. 5809R e 23 giugno 1989 n. 2988 R (Responsabilità eventuale dell'appaltatore in aggiunta a quella del proprietario di un fondo per danni al vicino causati da lavori di scavo nel fondo); Cass. 12 dicembre 1988 n. 6739R (Responsabilità per danni a terzi in seguito all'esecuzione di scavi pericolosi, del proprietario del fondo e del direttore dei lavori da esso nominato) ; Cass. 21 novembre 1988 n. 6267R (Validità ex art. 1299 Cod. civ. della clausola di manleva con cui l'appaltatore assume le responsabilità dell'appaltante) ; Cass. 16 maggio 1987 n. 4518R (Non sussiste responsabilità dell'appaltante per danni a terzi provocati da fatto illecito dell'appaltatore); Cass. 9 aprile 1987 n. 3500R (Responsabilità dell'appaltatore per danni a terzi derivati da difetti delle parti comuni di edificio condominiale).
Cod. civ. artt. 849 e 1655

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