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Sent.C. Cass. 09/04/1987, n. 3500

46225 46225
1. Danni a terzi - Responsabilità dell'appaltatore per vizi delle parti comuni di edificio condominiale - Legittimazione attiva dei singoli condomini.
1. Nell'ipotesi di responsabilità contrattuale del costruttore per vizi riguardanti le parti ed i servizi comuni di un edificio condominiale, a differenza che in quella di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 C.c., la legittimazione attiva spetta soltanto ai singoli condomini, nei cui confronti il costruttore si è obbligato, e l'amministratore del condominio può validamente agire solo in base ad uno specifico mandato conferitogli dai condomini stessi.

1. Ved. Cass. 9 marzo 1985 n. 1912[R=W9M851912], 20 dicembre 1983 n. 7527.[R=W20D837527]
C.c. artt. 1130, 1131, 1669

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