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Sent.C. Cass. 26/06/2000, n. 8686

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1. Appalti - Danni a terzi - Responsabilità dell'appaltatore - Eventuale corresponsabilità del committente - Condizioni.
1. L'autonomia dell'appaltatore il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché, curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera (nella specie i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di riparazione del tetto di un edificio in condominio). Una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 Cod. civ., ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per "culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale "nudus minister", attuandone specifiche direttive.

Ved. Cass. 29 marzo 1999 n. 2963[R=W29M992963]; 23 marzo 1999 n. 2745R; 6 maggio 1998 n. 4577R.
(Cod. civ. artt, 1655, 2043, 2049, 2051)

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