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Sent.C. Cass. 13/03/1992, n. 3050

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1. Danni a terzi - Responsabilità dell'appaltatore - Danno derivante da modalità esecutive imposte dal committente - Esonero da responsabilità - Condizioni.
1. Il contratto d'appalto è caratterizzato dall'autonomia dell'appaltatore il quale è dominus nell'organizzare e regolare lo svolgimento del lavoro nell'ambito delle finalità previste dal contratto, ed al fine di conseguirle, sicché egli risponde verso il committente degli eventi dannosi verificatisi nello svolgimento del rapporto anche quando il committente pretenda di imporgli una modalità esecutiva atteso che l'appaltatore, se la modalità propostagli non è conforme alle regole dell'arte (nella specie: effettuazione di uno scavo in eccessiva prossimità di un edificio) non deve osservarla, salvo specifico patto col committente, il quale da un lato degrada l'appaltatore, in ordine a quelle modalità esecutive, a nudus minister e dall'altro, conseguentemente, lo libera dalla responsabilità.

1. Conf. Cass. 11 gennaio 1989 n. 80R

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