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Sent.C. Cass. 17/10/2006, n. 22226

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1. Opere private - Danni a terzi - Responsabilità del proprietario di un fondo e dell’eventuale appaltatore.
1. A mente dell’art. 840, c. 1, C.c., il proprietario di un fondo risponde autonomamente e direttamente, in via generale ai sensi dell’art. 2043 C.c. e, nel caso di rovina di edificio o di altra costruzione, ai sensi dell’art. 2053 C.c., dei danni a terzi a seguito di opere o di escavazioni nel proprio fondo, indipendentemente dalla responsabilità dell’appaltatore che abbia eseguito tali lavori.

1. Conf. Cass. 20 marzo 2006 n. 6104 R; 6 maggio 1998 n. 4577 R; 15 luglio 1997 n. 6473 R. Ved. Anche Cass. 10 febbraio 2003 n. 1954 R. Sulla responsabilità autonoma e diretta del proprietario, a prescindere da quella dell’eventuale appaltatore, ved. Cass. 23 giugno 1989 n. 2988 R 15 febbraio 1980 n. 1980.[R=W15F80180] 1a. Ved. Cass. 12 luglio 2006 n. 15782 R
(Cod. civ. artt. 840, c. 1; 2043; 2053)

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