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Sent.C. Cass. 21/11/1988, n. 6267

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1. Appalti - Contratto - Assunzione da parte dell'appaltatore delle responsabilità dell'appaltante - Clausola di manleva - Validità ex art. 1229 Cc. - Condizioni.
1. Non può ritenersi vietata dall'art. 1229 C.c, ed è quindi valida, la cosiddetta clausola di manleva con la quale l'appaltante riversi sull'appaltatore gli obblighi derivanti dalla propria responsabilità nei confronti di terzi - e ciò qualunque sia il suo grado di colpa ed anche nell'ipotesi che la stessa si concreti nella violazione di norme di legge - a condizione, però, che l'assuntore di tali obblighi vi abbia un interesse.

1. Conf. Cass. 8 marzo 1980 n. 1543 [R=W8M801543] e 21 giugno 1969 n. 2211 [R=W21G692211](sulla validità del patto di manleva che non è in contrasto con l'art. 1229 C.c.), Cass. 15 dicembre 1980 n. 6489,[R=W15D806489] 13 maggio 1977 n. 1896 [R=W13MA771896] (l'appaltatore deve avere un proprio interesse al patto di manleva, che diversamente sarebbe nullo per mancanza o illiceità della causa). Ved. anche Cass. 13 maggio 1977 n. 1896[R=W13MA771896], 27 marzo 1970 n. 844.[R=W27M70844]
C.c. art. 1229

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