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Sent.C. Cass. 09/02/1991, n. 1346

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1. Danni a terzi - Responsabilità dell'appaltatore di opera pubblica o della P.A. - Rispettivi presupposti - Occupazione abusiva di terreno per deposito materiali - Responsabilità dell'appaltatore.
1. Nell'appalto di opera pubblica l'autonomia dell'appaltatore, pur essendo meno ampia di quella degli appaltatori privati, per l'ingerenza dell'amministrazione appaltante (attraverso la nomina obbligatoria del direttore dei lavori ed una sorveglianza intensa e costante) continua tuttavia a sussistere in limiti più ristretti, per cui anche l'appaltatore di opere pubblica è di regola l'unico responsabile dei danni cagionati a terzi nel corso dei lavori, mentre una responsabilità dell'amministrazione committente resta configurabile in via concorrente e solidale allorché il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive della medesima e, in via esclusiva, solo quando l'ingerenza di detta Amministrazione abbia compromesso ogni margine di libertà ed autonomia dell'appaltatore nell'organizzazione od esecuzione dei lavori; ne consegue che qualora nell'esecuzione di un appalto di opera pubblica venga abusivamente occupato, su iniziativa dell'appaltatore, il terreno di un terzo con deposito di materiali, la responsabilità per i danni relativi non grava sull'Amministrazione appaltante, ma sull'appaltatore stesso, al quale è rimessa l'organizzazione del cantiere e la valutazione della necessità di occupare temporaneamente i beni privati, al fine di ottenere la necessaria autorizzazione prefettizia.

1. Conf. Cass. 11 maggio 1983 n. 3245[R=W11MA833245], 10 luglio 1984 n. 4050[R=W10L844050], 10 giugno 1987 n. 5069. [R=W10G875069]
C.c. art. 1655; L. 25 giugno 1865 n. 2359, artt. 64 e 65[R=L25G65,A=64]

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