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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Obblighi fiscali e previdenziali di lavoratori autonomi liberi professionisti e collaboratori
- Dino de Paolis
Obblighi fiscali e previdenziali di lavoratori autonomi liberi professionisti e collaboratori
Obblighi fiscali e previdenziali di lavoratori autonomi liberi professionisti e collaboratori
NORME CIVILISTIChe E FISCALI SUL LAVORO AUTONOMO |
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Il lavoro “autonomo” dal punto di vista civilisticoSi è in presenza di un’attività di lavoro autonomo quando un soggetto persona fisica si obbliga a comp |
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Il lavoro “autonomo” dal punto di vista fiscale e previdenzialeDal punto di vista fiscale si faccia riferimento al combinato disposto tra le seguenti disposizioni: |
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Riepilogo requisiti del lavoratore autonomo libero professionistaIn base al quadro normativo illustrato ai paragrafi precedenti si evince che ci si qualifica come lavoratore autonomo, e dunque come un libero professionista, in presenza di entrambi i seguenti requisiti: |
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QUANDO IL LAVORO AUTONOMO È “OCCASIONALE” O “ABITUALE” |
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Definizione di “lavoratore occasionale”Il soggetto che, pur svolgendo un lavoro prevalentemente in proprio senza vincolo di subordinazione (che sia cioè un lavoratore autonomo dal punto di vista civilistico) non eserciti tuttavia tale attività in modo abituale, ripetitivo e sistema |
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Come valutare quando si tratta di attività occasionale oppure abitualePer valutare le caratteristiche di “saltuarietà” ed “episodicità” che la prestazione lavorativa deve possedere onde potersi qualificare come “occasionale” in base a quanto detto sopra, non vi sono principi oggettivi che individuino elementi certi di presenza o meno dell’abitualità, pertanto ogni fattispecie deve essere singolarmente analizzata. Sicuramente, porre in essere atti propedeutici all’ottenimento di un incarico (come potrebbe essere ad esempio l’iscrizione ad un elenco fornitori di una P.A., oppure l’iscrizione all’albo dei CTU di un Tribunale) può essere valutato come volontà di porre in essere un’attività a carattere sistematico. Di conseguenza tale attività non potrebbe essere inquadrata come “non abituale” e comporterebbe il sorgere degli obblighi fiscali e previd |
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Esercizio di attività professionale in maniera non esclusivaAffinché l’attività sia esercitata come professione “abituale” non occorre che sia svolta in maniera esclusiva o prevalente, potendo ben coesistere |
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Dipendenti pubblici ed esercizio di attività professionaleLe considerazioni sopra svolte si applicano anche ai pensionati, agli inoccupati ed ai lavoratori dipendenti del settore privato, nonché ai soggetti che in ogni caso non svolgono attività né di lavoro autonomo né di lavoro dipendente (es. attività imprenditoriale). |
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Circolari del CNI e del MEF sul lavoro occasionale o abitualeSulle tematiche in oggetto, anche il Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri - prima con la Nota n. 448 del novembre 2014 Visualizza PDF |
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OBBLIGHI FISCALI E CONTRIBUTIVI DEI LAVORATORI AUTONOMI |
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Lavoratore autonomo abituale e obbligo di apertura della partita IVA |
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Quando sorge l’obbligoCoerentemente con il quadro normativo delineato, l’art. 35 del D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA), comma 1, stabilisce che: - i soggetti che intrapr |
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Il codice attività della partita IVAIn fase di dichiarazione di inizio attività ai fini dell’apertura della partita IVA occorre dichiarare il tipo di attività svolta, sulla base della classificazione delle attività economiche “ATECO” N3. Ad esempio: 71.12.10 - Attività degli studi di ingegneria |
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Svolgimento di più attività diverse e codice partita IVAQualora il soggetto svolga più attività diverse, che non rientrano quindi in un solo codice attività, e tutte queste attività diverse siano svolte con carattere di abitualità e sistematicità, sorgerebbe teoricamen |
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Obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza o altra forma previdenziale |
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Quando sorge l’obbligoLo svolgimento dell’attività professionale in maniera abituale fa correlativamente sorgere anche obblighi contributivi, da assolversi tramite l’iscrizione alla pertinente forma previdenziale: |
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Lavoro occasionale e superamento della soglia di 5.000 EuroResta tuttavia valido il disposto dell’art. 44 del D.L. 269/2003, comma 2, ai sensi del quale i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono comunque iscritti alla gestione separata INPS qualora il reddito annuo derivante da dette |
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Svolgimento di più attività diverse e scelta della forma previdenzialeLa scelta della pertinente forma previdenziale dipende essenzialmente dalla tipologia di attività svolta, come individuata dal codice IVA scelto. Anche in questo caso pertanto, qualora si svolgano più attività, tutte con caratteri di abitualità e sistematicità, sorgerebbe teoricamente l’obbligo di iscriversi a due (o più) gestioni previdenziali). |
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Collaborazioni coordinate e continuativeQuanto alle cosiddette “collaborazioni coordinate e continuative”, i redditi che ne derivano sono di norma assimilati a quelli di lavoro dipendente (c.d. lavoro “parasubordinato”, si veda la Nota del Ministero economia e finanze 25/02/2015 Visualizza PDF). Questi sono infatti oggetto dell’art. 50 del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera c-bis). |
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Indicazioni pratiche e schema grafico riepilogativo obbligo partita IVA e previdenzaVolendo fornire ulteriori indicazioni pratiche: - se l’attività viene svolta abitualmente, anche ove la stessa comporti entrate nel corso dell’anno inferiori alla soglia di 5.000 Euro, scattano gli obblighi di apertura partita IVA e iscrizione |
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Regole previdenziali particolari per Ingegneri e Architetti (Inarcassa)L’art. 21 della L. 03/01/1981, n. 6, comma 5 (Norme in materia di previdenza per gli Ingegneri e gli Architetti) - con disposizione trasposta anche nell’art. 7, comma 5, dello statuto di Inarcassa (la Cassa di previdenza per gli Ingegneri e gli Architetti liberi professionisti) - stabilisce che sono esclusi dall’ iscrizione alla c |
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Regole previdenziali particolari per Geometri (Cipag)L’art. 22 della L. 20/10/1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Geometri), dispone - coerentemente al complessivo quadro normativo in materia di obblighi previdenziali a carico dei liberi professionisti già illustrato - che: - l’iscrizione alla cassa è obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi professionali dei Geometri che esercitano la libera professionale con carattere di continuità, se a loro volta non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria (ad esempio INPS o INPGI, in dipendenza di un’attività di lavoro dipendente); - viceversa, l’iscrizione alla cassa è facoltativa per gli iscritti |
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CASI PRATICI |
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Ingegnere, Architetto o Geometra lavoratore autonomoFerma restando la necessità di valutare quale gestione previdenziale adottare in relazione alla tipologia di attività svolta (vedi paragrafo dedicato): |
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Ingegnere o Architetto dipendente pubblico o privato che esercita la professioneFerma restando la disciplina delle autorizzazioni e le eventuali incompatibilità del dipendente pubblico e la necessità di valutare quale gestione previdenziale adottare in relazione alla tipologia di attività svolta (vedi paragrafo dedicato): |
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Geometra dipendente pubblico o privato che esercita la professioneFerma restando la disciplina delle autorizzazioni e le eventuali incompatibilità del dipendente pubblico e la necessità di valutare quale gestione previdenziale adottare in relazione alla tipologia di attività svolta (vedi paragrafo dedicato): |
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Quale gestione previdenziale adottare in relazione alla tipologia di attività svoltaSi veda la seguente tabella, che illustra come gestire le iscrizioni previdenziali a seconda del tipo di attività svolta. Si rinvia inoltre a Professioni tecniche: nozione di reddito professionale rilevante ai fini contributivi, per un quadro di quali siano le attività professionali “tipiche” e non con riguardo ai professionisti tecnici.
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15/10/2024
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