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15/06/2022

Detrazione IVA per ristrutturazione dello studio professionale

Secondo la Corte di Cassazione la detrazione IVA ex art. 19, D.P.R. 633/1972 non spetta al professionista locatario per le spese sostenute per la ristrutturazione “completa e radicale” dello studio.

FATTISPECIE - Nel caso di specie l'Agenzia delle entrate aveva contestato la detraibilità dell'importo relativo all'IVA sugli acquisti effettuati per la ristrutturazione di un immobile condotto in locazione da un architetto e adibito a studio professionale. Secondo l’Agenzia si trattava di una spesa straordinaria di competenza del locatore proprietario e non del conduttore libero professionista, connotandosi l'operazione come antieconomica e fiscalmente elusiva dell'imposta dovuta. La CTR confermava tale impostazione ma il professionista ricorreva per la cassazione della decisione territoriale.

In proposito C. Cass. civ. 11/05/2022, n. 14853 ha ritenuto che la detrazione di cui all’art. 19, comma 1, D.P.R. 633/1972 spetta solo in relazione al mero adattamento dei locali all'attività, non anche qualora le operazioni eccedano rispetto a tale adattamento. In altri termini le spese devono essere inerenti allo svolgimento dell’attività professionale.

INERENZA DELLA SPESA - La Corte ha spiegato che in materia di IVA, l'inerenza del costo non può essere esclusa in base ad un giudizio di congruità della spesa, salvo che l'Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità dell’operazione ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo e attività d'impresa.
Ed infatti, anche se il giudizio di congruità non esclude di per sè il diritto alla detrazione, viceversa lo condiziona qualora l'antieconomicità dell'operazione sia manifesta e macroscopica e dunque esulante dal normale margine di errore di valutazione economica, tanto da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA. In detta ipotesi, spetta al contribuente provare che la prestazione del bene o servizio sia reale ed inerente all'attività svolta.
Nel caso in esame la pretesa dell'erario è stata ritenuta fondata perchè l’ammontare degli esborsi per la ristrutturazione non risultava rispettoso del canone di economicità in rapporto all'entità elevata dei costi sostenuti.

ESCLUSIONE DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE - Sulla base di tali considerazioni i giudici di legittimità hanno confermato quanto ritenuto dalla CTR che aveva accertato la non inerenza dei beni rispetto alla attività professionale del locatario, evidenziando come le opere non erano consistite in un semplice adattamento dei locali alle esigenze ad essa connesse, piuttosto sostanziandosi in una ristrutturazione completa e radicale dell'immobile, comprensiva dei lavori di rimozione e rifacimento del manto di copertura dell'edificio, smantellamento e rimozione degli impianti tecnologici, demolizione e rimozione della pavimentazione interna ed esterna, delle vasche di raccolta e trattamento dei liquami e delle connesse tubazioni.
Dette opere risultavano all'evidenza esorbitanti dal mero adattamento e implicavano il venire meno del requisito della pertinenza della spesa allo svolgimento della libera professione.

Dalla redazione