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Ultimo aggiornamento
03/10/2022

Detrazioni fiscali per interventi di recupero delle facciate di edifici (Bonus facciate)

A cura di:
  • Dino de Paolis
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NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO SUL BONUS FACCIATE

L’art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020 - vedi La Legge di bilancio 2020 comma per comma) prevede, con i commi da 219 a 224 R, un’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’imposta lorda il 90% delle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona urbanistica omogenea A o B, ai sensi del

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INTERVENTI AMMESSI
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Categorie di interventi ammessi al Bonus facciate e indicazioni generali

Ai sensi del comma 219 R, possono usufruire delle agevolazioni gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona omogenea A N1 o in zona omogenea B N2, di cui all’art. 2 del D.M. 1444/1968.

Gli interventi possono rientrare in una o più delle seguenti tre macro-categorie:

1) interventi sulle strutture opache delle facciate, di sola pulitura e/o tinteggiatura esterna;

2) interventi sulle strutture opache delle facciate, influenti anche dal punto di vista termico N3;

3) interventi su balconi, fregi ed elementi ornamentali.

Tali interventi possono essere eseguiti su tutte le tipologie di edifici, residenziali e non (vedi anche Interpello 11/06/2020, n. 179 Visualizza PDF). Si segnala peraltro anche l’Interpello 02/11/2020, n. 517 Visualizza PDF, tramite il quale è stato chiarito - in considerazione del tenore letterale della disposizione normativa che nell’indicare i beni oggetto dei lavori prescinde dalla loro classificazione - che il Bonus facciate deve ritenersi applicabile non solo agli immobili strumentali ma anche gli immobili

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Interventi influenti dal punto di vista termico

Se gli interventi di rifacimento delle facciate non siano di sola pulitura o tinteggiatura, ma siano anche interventi influenti dal punto di vista termico, oppure interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, occorre ai sensi del comma 220 R:

a) che siano rispettati i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici (D.M. 26/06/2015 R) (vedi Requisiti minimi di prestazione energetica e vincoli per la progettazione di edifici e impianti);

b-1) che siano rispettati i valori di trasmittanza termica di cui al requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11/03/2008 (come modificata dal D.M. 26/01/2010), per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;

b-2) che siano rispettati i valori di trasmittanza termica di cui alla tabella 1 dell'Allegato E R al D.M. 06/08/2020, per gli

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Interventi su balconi, ornamenti e fregi

Ai sensi del comma 221 R sono ammessi al beneficio anche gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.

Il Bonus facciate spetta in questi casi anche per le seguenti spese:

- isolamento dello sporto di gronda (trattandosi di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata), nonché spostamento dei pluviali, sostituzione dei davanzali, sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, smontaggio, rimontaggio o sostituzione delle tende solari (trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento di isolamento delle facciate esterne - Interpello 03/11/2020, n. 520 Visualizza PDF; Interpello 06/10/2021, n. 673 Visualizza PDF);

- rimozione, impermeabilizzaz

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Spese accessorie

La Circolare 14/02/2020, n. 2/E ha chiarito al punto 2

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Individuazione delle zone urbanistiche ammesse al Bonus facciate
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Zone ammesse

Ai sensi del comma 219 R dell’art. 1 della L. 160/2019

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Zona C completamente edificata

A tal proposito, ci si chiede ad esempio come considerare parti del territorio classificate come zona omogenea C (parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultin

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Enti locali che adottano una differente nomenclatura per le zone

Altro caso dubbio è quello degli enti locali che, come ad esempio in Lombardia o in Liguria, usano una nomenclatura diversa, come “ambito storico”, “ambito residenziale”, “ambito di trasformazione”, con ulteriori eventuali sotto-classificazioni.

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Cumulabilità

Gli interventi ammessi al “Bonus facciate” possono in determinati casi rientrare anche tra quelli per la riqualificazione energetica dell’involucro edilizio agevolabili ai sensi dell’art. 14 del D.L. 63/2016 (c.d. “Ecobonus”, vedi Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (Ecobonus)), tra quelli di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16 del D.L. 63/2013 e dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 (c.d. “Bonus ristrutturazioni”), e anche tra quelli di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (c.d. “Superbonus 110%”, vedi

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SOGGETTI BENEFICIARI, ADEMPIMENTI E PROCEDURE
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Soggetti beneficiari

Mentre la Legge di bilancio 2020 non dà specifiche indicazioni né chi siano i soggetti beneficiari della norma né su quali imposte sia applicabile l’agevolazione, la Circolare 14/02/2020, n. 2/E ha chiarito al punto 1 R che la detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari:

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Importo della detrazione e periodo di fruizione

Per la detrazione in esame non è stabilito né un limite massimo di detrazione né un limite massimo di spesa ammi

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Modalità pratiche e procedure
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Generalità

Si applicano in linea generale le medesime modalità attuative in materia di detrazioni per le spese di ristrutturaz

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Asseverazione e verifica di congruità delle spese

Il D.M. 06/08/2020 R (c.d. “Decreto Requisiti Tecnici Ecobonus”) ha posto ulteriori adempimenti, in precedenza non previsti, anche per interventi che rientrano nel Bonus facciate “termico”.

Trattandosi di interventi soggetti al rispetto dei requisiti energetici, è prevista l’asseverazione con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnico-prestazionali imposti dalle norme (da rilasciarsi ad opera del direttore dei lavori, al termine dei lavori, allo Sportello unico dell’edilizia), alla quale è stata aggiunta la necessità di accludere all’asseverazione del tecnico la dichiarazione in merito alla congruità dei costi, requisito prima non previsto.

Ciò si evince sulla base delle seguenti disposizioni:

- l’art. 8 R del Decreto Requisiti, il quale al comma 1 dispone che “al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi

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Invio della scheda descrittiva a Enea

Tra gli adempimenti, anche in questo caso per il solo Bonus facciate “termico”, è previsto l’invio della “Scheda descrittiva dell’intervento&rd

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Momento di sostenimento delle spese

Per le persone fisiche, compresi i professionisti, nonché per gli enti non commerciali, si fa riferimento al criterio di cassa, e quindi alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2021, con pagamenti effettuati sia nel 2021 che nel 2022, consentirà la fruizione del “Bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2022.


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Maggioranze condominiali

Qualora si tratti di interventi da effettuare in ambito condominiale è necessario che gli stessi vengano approvati dall’assemblea condominiale con le maggioranze previste per le varie attività da effettuare.

A tal fine si possono individuare tre tipologie di interventi, come indicato di seguito.

1) Interventi esclusivamente di tipo estetico, come la sola pulitura e tinteggiatura, che possono essere considerati interventi di manutenzione ordinaria (definizione ricavabile dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001), per i quali è richiesta dall’art. 1136 del Codice civile, commi 2 e 3:

- in prima convocazione, la maggio

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Pagamenti

Stante il richiamo alla normativa che regola le detrazioni per le spese sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 nonché all’art. 16 del D.L. 63/2013, i contribuenti persone fisiche soggetti all’Irpef sono tenuti a disporre il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario

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