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03/11/2020

Bonus facciate:applicabile anche agli immobili patrimonio delle imprese

Con riferimento al Bonus facciate, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'agevolazione deve ritenersi applicabile non solo agli immobili strumentali ma anche agli immobili patrimonio, ossia quei beni che non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento per l'impresa.

Con la risposta all'interpello n. 517 del 02/11/2020, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il Bonus facciate deve ritenersi applicabile agli immobili esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali e gli immobili patrimonio, di cui all'articolo 90 del D. P.R. 22/12/1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), che non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento per l'impresa. Ciò in quanto, l'agevolazione è volta ad incentivare gli interventi edilizi finalizzati genericamente a migliorare il decoro urbano

In proposito, la Circ. Ag. Entrate 14/02/2020, n. 2/E ha spiegato che:
- sotto il profilo soggettivo, sono ammessi a fruire della detrazione anche i soggetti che conseguono reddito d'impresa,
- relativamente al profilo oggettivo e quindi alla tipologia di immobili che possono essere oggetto di lavori agevolabili, la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della "facciata esterna", realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

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Si ricorda che l’art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha introdotto, con i commi da 219 a 223, un’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’imposta lorda il 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona urbanistica omogenea A o B, ai sensi del D.M. 1444/1968 (c.d. “Bonus facciate”).

Dalla redazione