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03/09/2020

Bonus facciate e cumulabilità con altre agevolazioni

Gli interventi che rientrano nel c.d. “Bonus facciate” possono facilmente sovrapporsi con quelli agevolabili in base ad altre disposizioni, quali l’Ecobonus, il Bonus ristrutturazioni o il Superbonus 110%. Ecco come regolarsi in questi casi.

IL BONUS FACCIATE - L’art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020 - vedi La Legge di bilancio 2020 comma per comma) ha introdotto, con i commi da 219 a 224, un’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’imposta lorda il 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona urbanistica omogenea A o B, ai sensi del D.M. 1444/1968 (c.d. “Bonus facciate” - vedi Detrazioni fiscali per interventi di recupero delle facciate di edifici (c.d. “Bonus facciate”)).

Gli interventi possono rientrare in una o più delle seguenti tre macro-categorie:
1) interventi sulle strutture opache delle facciate, di sola pulitura e/o tinteggiatura esterna;
2) interventi sulle strutture opache delle facciate, influenti anche dal punto di vista termico;
3) interventi su balconi, fregi ed elementi ornamentali.

CUMULO CON ALTRE TIPOLOGIE DI INTERVENTI - Gli interventi ammessi al “Bonus facciate” possono in determinati casi rientrare anche tra quelli per la riqualificazione energetica dell’involucro edilizio agevolabili ai sensi dell’art. 14 del D.L. 63/2016 (c.d. “Ecobonus”, vedi Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (c.d. “Ecobonus”)), tra quelli di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16 del D.L. 63/2013 e dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 (c.d. “Bonus ristrutturazioni”), e anche tra quelli di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (c.d. “Superbonus 110%”, vedi Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico).

Con riguardo al caso in cui le spese per un intervento possano astrattamente rientrare in più di una agevolazione, va richiamato il principio generale in base al quale il contribuente può avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa (Si veda in proposito il punto 6 della Circolare 14/02/2020, n. 2/E).
Su tale caso, con l’Interpello 01/09/2020, n. 294 (allegato) l’Agenzia delle entrate ha inoltre chiarito che, in caso di intervento condominiale, ciascun condomino - per la parte di spesa a lui imputabile - può decidere se fruire del Bonus facciate o dell’Ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini. Ciò ovviamente a condizione che gli interventi rispettino i relativi requisiti richiesti e che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.
Nella comunicazione finalizzata all’elaborazione della dichiarazione precompilata, l’amministratore del condominio dovrà indicare le due distinte tipologie di interventi e - per ciascuna tipologia - dovrà indicare le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l’opzione per la cessione del credito.

Con riguardo invece al caso in cui nell’ambito di uno stesso intervento alcune spese siano riconducibili ad un tipo di agevolazione ed altre spese ad un altro tipo di agevolazione, il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni (ovviamente, come detto, su spese diverse), a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione (Si veda in proposito il punto 6 della Circolare 14/02/2020, n. 2/E).

Dalla redazione