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13/12/2021

Il bonus facciate è applicabile anche per i lati dell'edificio visibili solo dalla ferrovia

Con riferimento al bonus facciate, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'agevolazione è applicabile anche per lavori relativi ad un edificio le cui facciate sono visibili solo dalla ferrovia.

Nel caso di specie, l'istante intendeva realizzare dei lavori finalizzati al recupero dell'intero perimetro esterno di un edificio situato in una strada privata, rispetto al quale due porzioni di facciata erano parzialmente visibili una via pubblica, mentre tre facciate dell'edificio erano visibili dalla rete ferroviaria Firenze-Viareggio.
Veniva chiesto all'Agenzia delle entrate se era possibile fruire del Bonus facciate per le spese sostenute sui lavori realizzati sull'intero perimetro esterno del fabbricato, ancorché alcuni lati dell'edificio fossero visibili solo dalla ferrovia e, in particolare, se la rete ferroviaria potesse essere considerata come "suolo ad uso pubblico".

L'Agenzia delle entrate, nella risposta all'Interpello 805 del 10/12/2021, ha ricordato che detrazione non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Tenuto conto dell'articolo 822, comma 2, del Codice civile - secondo il quale fanno parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate - la rete ferroviaria può essere considerata quale "suolo ad uso pubblico".

Pertanto, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che i lavori finalizzati al recupero dell'involucro esterno dell'edificio prospiciente la linea ferroviaria, possano essere ammessi alle agevolazioni previste dalla normativa relativa all'applicazione del Bonus facciate. 

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Si ricorda che con la Circ. Ag. Entrate 14/02/2020, n. 2/E è stato chiarito che sono ammessi al bonus facciate gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale". La detrazione non spetta, invece, tra l'altro, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono, pertanto, considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.  

Dalla redazione