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13/05/2021

Bonus facciate: applicabile anche per lato di edificio visibile da via privata ad uso pubblico

Con riferimento al Bonus facciate, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che sono ammesse all'agevolazione le spese di manutenzione straordinaria finalizzate al recupero dell'involucro esterno della palazzina che risulta parzialmente visibile da una via privata ad uso pubblico.

Nel caso di specie, si trattava della realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al recupero dell'involucro esterno di una palazzina situata all'interno di un complesso residenziale, un lato della quale si affaccia su una strada facente parte del complesso residenziale dove circolano liberamente persone e mezzi provenienti sia dall'esterno che dall'interno del complesso residenziale.

È stato chiesto all'Agenzia delle entrate se i condomini potessero usufruire della detrazione relativa al Bonus facciate per le spese sostenute sui lavori realizzati sull'intero perimetro esterno della palazzina ubicata nel complesso residenziale, anche se un lato della palazzina si affaccia su una strada che non è pubblica.

L'Agenzia delle entrate, nella risposta all'Interpello 337 del 12/05/2021, ha chiarito che sono ammesse all'agevolazione le spese di manutenzione straordinaria finalizzate al recupero dell'involucro esterno della palazzina che risulta parzialmente visibile da una via privata ma ad uso pubblico.

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L'Agenzia delle entrate ha ricordato che l’art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) prevede, ai commi da 219 a 223, un’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’imposta lorda il 90% delle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona urbanistica omogenea A o B, ai sensi del D.M. 1444/1968 (c.d. “Bonus facciate”).

Inoltre, nella Circ. Ag. Entrate 14/02/2020, n. 2/E è stato chiarito che sono ammessi al bonus facciate gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale". La detrazione non spetta, invece, tra l'altro, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono, pertanto, considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.  

Dalla redazione