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D. Leg.vo 15/12/1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 05/11/2024, n. 173
- D.L. 16/09/2024, n. 131 (L. 14/11/2024, n. 166)
- D. Leg.vo 30/12/2023, n. 216
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- D.L. 21/06/2022, n. 73 (L. 04/08/2022, n. 122)
- L. 30/12/2021, n. 234
- L. 30/12/2020, n. 178
- L. 27/12/2019, n. 160
- D.L. 30/04/2019, n. 34 (L. 28/06/2019, n. 58)
- L. 30/12/2018, n. 145
- D. Leg.vo 29/11/2018, n. 142
- D.L. 23/10/2018, n. 119 (L. 17/12/2018, n. 136)
- L. 27/12/2017, n. 205
- L. 20/11/2017, n. 167
- D.L. 30/12/2016, n. 244 (L. 27/02/2017, n. 19)
- L. 11/12/2016, n. 232
- L. 28/12/2015, n. 208
- D. Leg.vo 24/09/2015, n. 158
- D. Leg.vo 14/09/2015, n. 147
- D.L. 27/06/2015, n. 83 (L. 06/08/2015, n. 132)
- D.L. 24/01/2015, n. 4 (L. 24/03/2015, n. 34)
- L. 23/12/2014, n. 190
- D. Leg.vo 21/11/2014, n. 175
- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
- D.L. 24/04/2014, n. 66 (L. 23/06/2014, n. 89)
- L. 27/12/2013, n. 147
- L. 24/12/2012, n. 228
- D.L. 10/10/2012, n. 174 (L. 07/12/2012, n. 213)
- D.L. 06/12/2011, n. 201 (L. 22/12/2011, n. 214)
- D.L. 06/07/2011, n. 98 (L. 15/07/2011, n. 111)
- D.L. 29/12/2010, n. 225 (L. 26/02/2011, n. 10)
- L. 22/12/2008, n. 203
- D.L. 25/06/2008, n. 112 (L. 06/08/2008, n. 133)
- L. 24/12/2007, n. 244
- D.L. 01/10/2007, n. 159 (L. 29/11/2007, n. 222)
- D.L. 02/07/2007, n. 81 (L. 03/08/2007, n. 127)
- L. 27/12/2006, n. 296
- D.L. 03/10/2006, n. 262 (L. 24/11/2006, n. 286)
- L. 23/12/2005, n. 266
- D. Leg.vo 18/11/2005, n. 247
- D.L. 30/09/2005, n. 203 (L. 02/12/2005, n. 248)
- D. Leg.vo 28/02/2005, n. 38
- D.L. 14/03/2005, n. 35 (L. 14/05/2005, n. 80)
- L. 30/12/2004, n. 311
- D.L. 29/11/2004, n. 282 (L. 27/12/2004, n. 307)
- D.L. 12/07/2004, n. 168 (L. 30/07/2004, n. 191)
- D.L. 24/12/2003, n. 355 (L. 27/02/2004, n. 47)
- L. 24/12/2003, n. 350
- D.L. 30/09/2003, n. 269 (L. 24/11/2003, n. 326)
- L. 27/12/2002, n. 289
- L. 01/08/2002, n. 166
- D.L. 22/02/2002, n. 13 (L. 24/04/2002, n. 75)
- L. 28/12/2001, n. 448
- D.L. 18/09/2001, n. 347 (L. 16/11/2001, n. 405)
- L. 23/12/2000, n. 388
- L. 21/11/2000, n. 342
- D. Leg.vo 18/02/2000, n. 56
- D.P.R. 14/10/1999, n. 542
- D. Leg.vo 30/12/1999, n. 506
- L. 23/12/1999, n. 488
- D. Leg.vo 10/06/1999, n. 176
- L. 13/05/1999, n. 133
- L. 23/12/1998, n. 448
- D. Leg.vo 19/11/1998, n. 422
- D. Leg.vo 10/04/1998, n. 137
- D. Leg.vo 23/03/1998, n. 56
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della

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TITOLO I - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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Art. 1. - Istituzione dell'imposta

1. È istituita l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni.

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Art. 2. - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività “autonomamente organizzata” N3 diretta alla produzione o allo scambio di beni ovver

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Art. 3. - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta:

a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) N76 le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto tes

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Art. 4. - Base imponibile

1. L'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione.

2. Se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontar

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Art. 5. - Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali

1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri

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Art. 5-bis - Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali

1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repu

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Art. 6. - Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari

1. "Per gli intermediari finanziari"N148, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:

a) margine d’intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;

b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;

c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento;

c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.

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Art. 7. - Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione

1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:

a) gli ammortamenti dei beni strumentali,

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Art. 8. - Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la base imponibile è determinata dalla differen

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Art. 9. - Determinazione del valore della produzione netta per alcuni soggetti del settore agricolo

1. Per N136 “gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte dirette, approvato con

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Art. 10. - Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e)

1. Per gli enti privati non commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) che svolgono esclusivamente attività non commerciali la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni “spettanti” N7 al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui “agli articoli 49, comma 2, lettera a), nonché per attività di la

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Art. 10-bis. - Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis)

N40

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi

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Art. 11. - Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta

N39

1. Nella determinazione della base imponibile:

a) sono ammessi in deduzione:

1) in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; N74

1-bis) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi. N142

2) N103

3) N149

4) N83

5) per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli da 5 a 9, in relazione al personale dipendente diverso da quello a tempo indeterminato, e per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 10-bis, comma 1, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra

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Art. 11-bis. - Variazioni fiscali del valore della produzione netta

N95

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Art. 12. - Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti

1. Nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività produttive anche all'estero la quota di valore a queste attribuibili secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 2, è scomputata dalla base imponibile determinata a norma degli articoli da 5 “a 10-bis” N27.

2. Nei confronti dei soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato si considera prodotto nel territorio della regio

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Art. 13. - Disposizioni concernenti il GEIE

1. Il valore della produzione netta del gruppo economico di interesse europeo residente, a norma dell'articolo 12, comma 3, nel territorio dello Stato o di una stabile organizzazione di un gruppo non residente è determinato secondo le

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Art. 14. - Periodo di imposta

1. L'imposta è dovuta per periodi di imposta a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria aut

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Art. 15. - Spettanza dell'imposta

1. L'imposta è dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato.

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Art. 16. - Determinazione dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta “l'aliquota del 3,50 per cento” N118, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.

1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

a) all’articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica “l'aliquota del 3,80 per cento”

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Art. 17. - Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti

1. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto a fruire di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dell'imposta locale sui redditi nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle singole leggi di esonero, il valore prodotto nel territorio della regione ove è ubicato lo stabilimento o l'impianto cui il regime agevolativo si riferisce, determinato a norma degli articoli 4 e5, è ridotto per il residuo periodo di applicabilità del detto regime di un ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito.

2. Per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, con esclusione di quelli indicati nell'articolo 9, comma 1, il valore della produzione netta può determinarsi aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, e degli interessi passivi.

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Art. 18. - Agevolazioni per nuove iniziative produttive

1. Il comma 210 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

"210. Per le iniziative produttive intraprese “, a decorrere dal 1° gennaio 1997,” N

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Art. 19. - Dichiarazione dei soggetti passivi

1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorché non ne consegua un debito di imposta.

1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la dichiarazione è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive. N25

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Art. 20. - Obblighi contabili

1. Ai fini dell'imposta di cui al presente titolo i soggetti passivi devono osservare gli obblighi documentali

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Art. 21. - Domicilio dei soggetti passivi

1. Ogni soggetto passivo si considera domiciliato nel comune nel quale ha il domicilio fiscale secondo le disp

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55678 12299833
Art. 22. - Giurisdizione sulle controversie

1. Le controversie concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive e la relativa addizionale e le s

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Art. 23. - Accesso alle informazioni

1. L'Amministrazione finanziaria trasmette a ciascuna regione, con sistemi telematici o mediante supporti magnetici, le informazioni relative alle dich

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Art. 24. - Poteri delle regioni

1. Le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative dell'imposta, ferme restando le disposizioni degli articoli 19, da 21 a 23, e da 32 a 35.

2. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono, con legge, alla attuazione delle disposizioni del presente titol

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Art. 25. - Disciplina temporanea

1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all'articolo 24, per le attività di controllo e rettifica della dichiarazione, per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia

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Art. 26. - Attribuzione allo Stato di quote del gettito dell'imposta

1. È attribuita allo Stato una quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive riscosso in ciascuna regione a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 25, comma 1. La disposizione del primo periodo si app

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Art. 27. - Compartecipazione dei comuni e delle provincie al gettito dell'imposta

1. A decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente decreto le regioni devolvono ad ogni comune e ad ogni provincia del proprio territorio una quota del gettito della imposta regionale sulle attività produttive pari, per il comune, al gettito riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni, al netto della quota di spettanza della provincia, e, per la provincia, all'ammontare di questa quota al lordo di quella spettante allo Stato a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66

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Art. 28. - Addizionale comunale e provinciale all'imposta regionale sulle attività produttive

N9

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Art. 29. - Finanziamento delle città metropolitane

1. Le regioni, nell'attribuire alle città metropolitane le funzioni amministrative di competenza provinciale

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Art. 30. - Riscossione dell'imposta e versamento in acconto

1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all'articolo 24, per la riscossione dell'imposta si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. L'imposta dovuta a ciascuna regione in base alla dichiarazione è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

3. Nel periodo di imposta

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55678 12299842
Art. 31. - Primo acconto di imposta

1. Per il primo periodo di imposta nel quale, a norma degli articoli 36 e 37, l'imposta è applicabile, l'acconto di cui all'articolo 30, “comma 3” N4, da versare in du

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55678 12299843
Art. 32. - Violazioni relative alla dichiarazione
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Art. 33. - Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni
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Art. 34. - Ritardato o omesso versamento dell'imposta

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Art. 35. - Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità

1. Per le violazioni degli obblighi relativi alla tenuta o conservazione della contabilità si applicano le sa

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Art. 36. - Decorrenza dell'imposta e abolizione di contributi e tributi

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 37, l'imposta regionale sulle attività produttive si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima data sono aboliti:

a) i contributi per il servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della leg

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Art. 37. - Soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare

1. Nei confronti dei soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive e l'abolizione dei contributi e dei tributi indicati nell'articolo 36, comma 1, lettere a), b) ed e), hanno effetto dal primo periodo di

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Art. 38. - Determinazione del Fondo sanitario nazionale

N43

1. Al fine della determinazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni si considera come dotazione propria delle medesi

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55678 12299850
Art. 39. - Ripartizione del Fondo sanitario nazionale

1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 e della quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le predette modalità provvede entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione definit

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Art. 40. - Modalità per il riversamento dell'Irap e dell'addizionale Irpef

1. Ai fini del versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 alle regioni, sono istituiti presso la tesoreria centrale de

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Art. 41. - Determinazione delle eccedenze

1. N47

2. Per le regioni a statuto speciale che accedono al Fondo sanitario nazionale le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono costituite dalla differenza tra il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto

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Art. 42. - Versamento delle eccedenze

1. A decorrere dall'anno 1999, il Fondo perequativo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso.

2. N48

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Art. 43. - Riferimenti sistematici

1. Le disposizioni del presente titolo che fanno indistintamente riferimento alle regioni o al loro territorio

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Art. 44. - Adeguamento dei trattati internazionali

1. Ai fini dell'applicazione dei trattati internazionali in materia tributaria, l'imposta regionale sulle atti

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Art. 45. - Disposizioni transitorie

1. N138

2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e7, “per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento”

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TITOLO II - REVISIONE DEGLI SCAGLIONI, DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
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Art. 46. - Revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito

1. Il comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

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Art. 47. - Revisione delle detrazioni per carichi di famiglia

1. L'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

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Art. 48. - Detrazioni per lavoro dipendente, autonomo e di impresa e trattamento tributario delle indennità di fine rapporto

1. L'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le altre detrazioni dall'imposta, è sostituito dal seguente:

"Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:

a) lire 1.680.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 9.100.000;

b) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 1.500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 15.000.000;

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Art. 49. - Detrazioni per oneri

1. Ai fini delle imposte sui redditi, la percentuale degli oneri sostenuti ammessa in detrazione dall'imposta

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55678 12299862
Art. 50. - Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. È istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

2. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.

3. N57 L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,50 per cento N45. Ciascuna regione, con propr

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TITOLO III - RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI TRIBUTI LOCALI
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Art. 51. - Imposte e tasse abolite

1. Dal 1° gennaio 1998 sono abolite le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979

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Art. 52. - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. N151

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

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Art. 53. - Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. “Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4).” N153

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55678 12299867
Art. 54. - Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici

1. Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici “ai fini dell'approvazione”

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Art. 55. - Tasse sulle concessioni delle regioni a statuto ordinario

1. Le regioni a statuto ordinario hanno la facoltà di non applicare, anche limitatamente ad alcune, le tasse

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Art. 56. - Imposta provinciale di trascrizione

1. Le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-bis. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo. N108

2. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del “trenta” N77 per cento, ed è

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55678 12299870
Art. 57. - Revisione delle imposte di registro e sulle donazioni

1. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, concernente gli atti non soggetti a registrazione, nel comma 1, secondo periodo, le parole "4, 5 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5, 11 e 11-bis";

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55678 12299871
Art. 58. - Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili

1. Nel capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Soggetti passivi). - 1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi,

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55678 12299872
Art. 59. - Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili

1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:

a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consor

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55678 12299873
Art. 60. - Attribuzione alle provincie e ai comuni del gettito di imposte erariali

1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è attribuito alle p

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Art. 61. - Riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali

1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario spettante alle province è ridotto di un importo pari al gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'articolo 60, ridotto dell'importo corrispondente all'incremento medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999, rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La dotazione del predetto fondo è, per l'anno 1999, inizialmente ridotta, in base ad una stima del gettito annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal Ministero delle finanze, per singola provincia, e comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della

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Art. 62. - Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari

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Art. 63. - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
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55678 12299877
Art. 64. - Disposizioni finali e transitorie

1. Le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la lor

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TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI
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Art. 65. - Variazioni di bilancio

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con prop

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55678 12299880
Art. 66. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1998. Le disposizioni del titolo II hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1997, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito prevista dall'articolo 46 del presente decreto ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1999 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

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Testo vigente al 29/01/2015.

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