Numero modificato dall'art. 15-bis, comma 1, del D.L. 02/07/2007, n. 81 (L. 03/08/2007, n. 127) e, successivamente, abrogato dall'art. 10, comma 1, del D.L. D.L. 21/06/2022, n. 73 (L. 04/08/2022, n. 122). L'abrogazione si applica a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso il 22/06/2022, ferma restando, per detto periodo, la possibilità, ove ritenuto più agevole, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte.

Il presente numero, così recitava:

"4) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;".

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