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Circ. Ag. Entrate 21/12/2007, n. 73/E

Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi - Articolo 1, commi da 96 a 117, della legge finanziaria per il 2008.
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[Premessa]



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1. Premessa

I commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 – in corso di pubblicazione - disciplinano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un regime fiscale semplificato ed agevolato (c.d. regime dei contribuenti minimi) per i soggetti la cui attività d’impresa, artistica o professionale sia riconducibile, in base ai requisiti definiti dalla norma in commento, alla nozione di “attività minima”.

Nel prosieguo della presente

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2. Applicazione del regime dei minimi


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2.1 CONDIZIONI DI ACCESSO AL REGIME

Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni, che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro. I ricavi e i compensi rilevanti sono quelli richiamati rispettivamente agli articoli da 57 a 85 e 54 del TUIR.

Ai fini della determinazione di tale limite non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore, mentre nell’ipotesi in cui siano esercitate contemporaneamente più attività, il limite va riferito alla somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività.

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2.2 FATTISPECIE DI ESCLUSIONE DAL REGIME

Ai sensi del comma 99, sono esclusi dal regime i soggetti non residenti che svolgono l’attività nel territorio dello Stato e coloro che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto.

In particolare, non sono compatibili con il regime dei contribuenti minimi i regimi speciali IVA riguardanti le seguenti attività:

- Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del dPR n. 633 del 1972);

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2.3 INGRESSO NEL REGIME DEI MINIMI


2.3.1.Contribuenti già in attività

Il regime dei contribuenti minimi rappresenta il regime naturale per i soggetti che possiedono i requisiti sopra illustrati e per coloro che nel 2007 hanno applicato, avendone i requisiti, il regime della franchigia previsto dall’art. 32-bis del DPR n. 633 del 1972 (abrogato dal comma 116 con decorrenza dal 1° gennaio 2008). Ciò significa che entrambi i soggetti richiamati possono dal 1° gennaio 2008 iniziare automaticamente ad operare come contribuenti minimi, applicando le disposizioni proprie del regime senza dover fare alcuna comunicazione pre

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2.4 DISAPPLICAZIONE DEL REGIME

La disapplicazione dal regime dei contribuenti minimi può avvenire con due modalità alternative: 1) per opzione, tramite comportamento concludente del contribuente interessato ad applicare le imposte nei modi ordinari; 2) per legge, al superamento dei limiti previsti dal comma 96 ovvero allorquando si realizzi una delle fattispecie indicate nel comma 99.


2.4.1 Disapplicazione per opzione

I contribuenti minimi hanno facoltà di fuoriuscire dal regime semplificato, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.

L’opzione può avvenire tramite comportamento concludente, addebitando ad esempio l’imposta sul valore aggiunto ai proprio cessionari o committenti, ovvero esercitando il diritto alla detrazione dell’imposta. I contribuenti che optano per il regime ordinario devono, altresì, porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano precedentemente esonerati.

In conformità al regolamento approvato con DPR 10 novembre 1997, n. 442, R il comma 110, prevede che l’opzione per il regime ordinario deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate con la prima dichiarazione annuale presentata successivamente alla scelta.

L’opzione è valida per almeno un triennio e, trascorso tale periodo minimo, si rinnova di anno in anno fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In altri termini, la scelta resta valida fino a quando il contribuente continua ad applicare le imposte nei modi ordinari.

Decorso il primo triennio di applicazione del regime ordinario, il contribuente può in ogni momento scegliere di rientrare nel regime dei contribuenti minimi sempre che ne ricorrano i requisiti ed i presupposti.

In deroga all’obbligo di applicazione del regime ordinario per almeno un triennio dall’opzione, limitatamente al periodo d’imposta

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3. Semplificazioni


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3.1 SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI AI FINI IVA


3.1.1 Semplificazioni

Ai sensi del comma 109, i soggetti che applicano il regime dei contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal dPR n. 633 del 1972, ossia:

- registrazione delle fatture emesse (articolo 23);

- registrazione dei corrispettivi (articolo 24);

- registrazione degli acquisti (articolo 25);

- tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39), fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;

- dichiarazione e comunicazione annuale (articoli 8 e 8-bis del dPR 22 luglio 1998, n. 322);

- compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori (articolo 8-bis comma 4-bis del dPR n. 322 del 1998).


3.1.2 Adempimenti

In capo ai contribuenti minimi permangono, invece, ai sensi delle disposizioni in commento, i seguenti adempimenti:

- obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;

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3.2 SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO

3.2.1 Semplificazioni contabili

I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sul redditi.


3.2.2 Esclusione comunicazione dati per studi di settore

I contribuenti minimi non sono so

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3.3. ESENZIONE DALL’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

La norma recata dal comma 104 stabilisce che i contribuenti minimi sono esenti dall’imposta sulle a

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4 Determinazione agevolata del reddito d’impresa e di lavoro autonomo


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4.1 LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME DEI MINIMI

Le regole per la determinazione del reddito dei contribuenti minimi sono dettate dal comma 104 ed integrate da alcune disposizioni del decreto.

Il comma 104 stabilisce che il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime in esame “è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione; concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o professione”.

Ai fini della determinazione del reddito, assumono rilevanza, come andrà a specificare il decreto, i componenti di reddito positivi. In particolare, rilevano a tal fine anche le sopravvenienze attive e, per coerenza sistematica, quelle passive.

La disposizione in esame detta, quindi, in deroga alle disposizioni previste dal Testo Unico delle Imposte sui redditi per la determinazione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, specifiche regole che trovano applicazione solo per i soggetti che si avvalgono del regime in esame.

In particolare, la norma in co

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4.2 COMPONENTI DI REDDITO RIFERITI AD ESERCIZI PRECEDENTI

Il comma 106 detta alcune disposizioni volte a disciplinare il trattamento fiscale dei componenti positivi o negativi riferibili ad esercizi precedenti l’applicazione del regime con riferimento ai quali risultavano applicabili le regole ordinarie del TUIR.

Tale disposizione prevede che i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir, partecipano

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4.3 IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE PERDITE

Con riferimento alla disciplina applicabile alle perdite fiscali realizzate nei periodi di imposta precedenti a quello da cui decorre il regime dei contribuenti minimi, il comma 107 dispone che le stesse possono essere computate in diminuzione del reddito prodotto nei periodi di imposta di applicazione del regime, secondo le ordinarie regole stabilite dal Tuir.

Al riguardo si ricorda che l&r

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4.4 REGIME TRANSITORIO

In considerazione delle peculiarità delle regole di determinazione del reddito applicabili per i soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi, il comma 112 introduce alcune disposizioni volte ad effettuare un coordinamento tra i periodi di imposta nei quali tali regole trovano applicazione e i periodi precedenti o successivi con riferimento ai quali risultano quindi applicabili le ordinarie regole di determinazione del reddito.

Tale coordinamento si rende necessario in particolare per i redditi di impresa, proprio in considerazione del diverso criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito (principio di cassa

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5. Versamenti d’imposta e acconto delle imposte sui redditi

I contribuenti minimi, ai quali si applicano le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, sono tenuti dal versamento telematico disciplinato all’art. 37, co

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6. Aspetti sanzionatori

Ai contribuenti minimi si applica la disciplina delle sanzioni amministrative prevista dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997 n. 471 e n. 472, con riguardo ovviamente alle violazioni degli obblighi cui gli stessi sono tenuti.

Così, ad esempio, per le violazioni consistenti nella mancata certificazione dei corrispetti

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