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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ag. Entrate 13/03/2006, n. 10/E
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[Premessa] |
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4. Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscaleL’articolo 2, comma 14, del decreto-legge, come modificato in sede di conversione, modifica gli |
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4.1. ATTI NEI QUALI DEVE ESSERE INDICATO IL NUMERO DI CODICE FISCALEIl nuovo disposto normativo modifica, in parte, l’ambito di applicazione della disposizione di cui all’articolo 6 del D.P.R. n. 605 citato, che indivi |
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10. Deducibilità dei canoni di locazione finanziaria sui beni immobiliIl comma 1 dell’articolo 5-ter, del decreto-legge in commento prevede che «all’articolo 102, comma 7, primo periodo del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, R le parole da «a otto anni» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle le seguenti: «alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili». A seguito di tali modifiche la nuova formulazione dell’art. 102, comma 7, primo periodo del TUIR, è la seguente: «Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non è ammesso l’ammortamento anticipato; indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, per l’impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili». La norma in commento ha modificato il criterio di deduzione dal reddito per l’impresa utilizzatrice dei canoni di locazione finanziaria sui beni immobili, mentre nulla è cambiato con riguardo alla locazione finanziaria dei beni mobili. Prima delle modifiche introdotte dal predetto art. 5-ter, la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria sui beni immobili era ammessa a condizione che la durata del contratto non fosse inferiore a otto anni, mentre per i beni mobili la deducibilità era (ed è) ancorata alla durata del periodo di ammortamento. A seguito delle modifiche apportate dalla norma in esame, anche per i beni immobili viene richiesta, in linea generale, una durata contrattuale almeno pari alla «metà del periodo di ammortamento» corrispondente all’applicazione dei coefficienti ministeriali del D. M. 31 dicembre 1988, con un minimo di otto ed un massimo di quindici anni. Analogamente a quanto affermato nelle circolare n. 188/E del 16 luglio 1998 con riferimento alla durata minima dei c |
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10.1. DECORRENZA DELLA NORMAIl comma 2 del predetto art. 5-ter stabilisce che «la disposizione di cui al comma 1 trova applicazione relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.» Le nuove regole si applicano, pertanto, ai contratti stipulati success |
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14. Immobili di proprietà delle impreseL’articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge (rubricato «Immobili di propriet |
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14.1. LA DISCIPLINA PER LE IMPRESEIl comma 1, lettera a), dell’articolo 7, del decreto-legge introduce, alla fine del comma 1 dell’articolo 90 del TUIR (rubricato «proventi immobiliari»), il seguente periodo: «In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, R risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione». L’articolo 90 del TUIR detta una particolare disciplina per la determinazione del reddito riferibile agli immobili relativi all’impresa «che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa». Si tratta degli immobili cd. patrimoniali il cui reddito è assunto nell’ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II (redditi fondiari) del titolo I del TUIR, per gli immobili situati nel territorio dello Stato, e in base all’articolo 70, comma 2 (redditi diversi) del TUIR, per quelli situati all’estero. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 90, inoltre, le spese e gli altri componenti negativi relativi a tali immobili patrimoniali non sono deducibili. Sono esclusi dalla suddetta disciplina i redditi dei terreni, dominicali e agrari, derivanti dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32 del TUIR, pur se nei limiti ivi stabiliti. In base alla disciplina previgente all’entrata in vigore del decreto-legge, il reddito imponibile dei fabbricati - costituenti immobili patrimoniali - situati ne |
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14.2. LA DISCIPLINA PER GLI ENTI NON COMMERCIALILa lettera b) dell’articolo 7, comma 1 del decreto-legge aggiunge alla fine del comma 1, dell’articolo 144 del TUIR, relativo alla determinazione dei redditi degli enti non commerciali, il seguente periodo: «Per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all’impresa si applicano comunque le disposizioni dell’articolo 90, comma 1, ultimo periodo». In sostanza, con la modifica apportata dal richiamato articolo 7, comma 1, lettera b |
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14.3. DECORRENZA DELLA NORMAIl comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge stabilisce che le disposizioni in commento « |
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17. Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioniL’articolo 11-quaterdecies, comma 4, del decreto-legge, introdotto in sede di conversione, ha apportato modifiche all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,R ed ha previsto, in particolare, la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2005, effettuando i relativi adempimenti entro la data del 30 giugno 2006. Con riferimento a tali partecipazioni e terr |
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