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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

Risoluz. Ag. Entrate 28/04/2009, n. 112/E
Risoluz. Ag. Entrate 28/04/2009, n. 112/E
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[Premessa] |
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QuesitoLa società agricola ALFA S.r.l. svolge attività agricola mediante la coltivazione dei fondi di proprietà, in conformità a quanto previsto nel proprio oggetto sociale. Nel periodo d’imposta 2004 ha optato per il regime della trasparenza fiscale ex art. 116 del TUIR. La società determina l’imponibile fiscale in base ai dati di Bilancio (costi, ricavi e rimanenze). È proprietaria, fra l’altro, dei fondi agricoli siti nel Comune X che sono stati e sono attualmente destinati alla coltivazione di cereali. Detti terreni sono in parte ricompresi nella zona territoriale omogenea E/5 - zona di preminente interesse agricolo con perimetrazione di ambito per impianti fotovoltaici con potenza fino a 10 MW. |
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Soluzione interpretativa prospettata dal contribuentePer quanto concerne il primo quesito, l’istante è dell’avviso che i terreni ricadenti nella parte B presentino caratteristiche tali da renderli «suscettibili di potenzialità edificatoria a norma delle vigenti disposizioni». Conseguentemente, |
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Parere dell’Agenzia delle EntrateL’art. 12 del D. Leg.vo 29 dicembre 2003, n. 387, R (concernente l’attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) dispone che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati, tra l’altro, da energia solare, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione. Detta autorizzazione, accordata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le Amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire gli impianti in esame e, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Il predetto art. 12 stabilisce, altresì, al comma 7, che gli impianti di produzione di energia elettrica di cui trattasi possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, con l’obbligo di tenere conto delle norme in tema di sostegno nel settore agricolo (valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale). Al riguardo la Regione Friuli Venezia Giulia, nell’esercizio della potestà primaria in materia urbanistica, ha emanato la legge regionale 23 febbraio 2005, n. 5, stabilendo, con l’art. 40, che gli interventi relativi agli impianti in esame da realizzare in area agricola sono individuati dal Piano Operativo adottato dai Comuni (P.O.C.) e che tale strumento urbanistico deve essere adottato nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo e secondo le indicazioni contenute nel Piano Territoriale Regionale. Ciò premesso, con riguardo al quesito posto in merito al trattamento tributario, ai fini delle imposte indirette, applicabile all’atto di costituzione del diritto di superficie su terreni della società agricola istante si ricorda che l’art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce, al comma 1, che «Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere». Il comma 3, lett. |
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