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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 01/08/2016, n. 1239

Nuova direttiva per l'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".
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Testo del provvedimento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA


Visto:

- il decreto legislativo n. 105 del 2015R "Attuazione della DIR 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";

- la legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26R "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", come modificata dalla legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali.) e dalla legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 (legge regionale comunitaria per il 2016), di seguito denominata "legge";

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13R "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni";

- la Delib.G.R. 30 marzo 2009, n. 392R "Direttiva per l'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 26/2003 recante Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";

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Allegato

Art. 1 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26R (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) come modificata dalla legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali) e dalla legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 (legge regionale comunitaria per il 2016), di seguito denominata "legge", la presente direttiva detta disposizioni finalizzate a:

a) relativamente alla Scheda Tecnica di cui all'articolo 6, comma 1 della legge, definire la modulistica, i tempi di presentazione, i criteri ed il procedimento per la sua valutazione;

b) relativamente alle ispezioni di cui all'articolo 15 della legge, definire le procedure ad esse relative, nonché gli oneri previsti a carico dei gestori e le modalità di ripartizione di dette somme tra gli Enti che partecipano alla Commissione ispettiva;

c) relativamente alle misure di semplificazione di cui all'articolo 8 della legge, definire le modalità di raccordo tra i vari soggetti preposti alle attività ispettive.


Art. 2 - Scheda Tecnica

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge, il gestore degli stabilimenti di soglia inferiore (come definiti all'articolo 3 del decreto legislativo n. 105 del 2015) deve predisporre ed inviare alla Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (di seguito "ARPAE"), la Scheda Tecnica di cui all'Allegato A del presente atto, in copia cartacea e su supporto informatico. La presentazione di tale scheda è dovuta anche in adempimento dell'articolo 22, comma 8 del decreto legislativo n. 105 del 2015 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) che stabilisce che "il gestore degli stabilimenti di soglia inferiore fornisce, su richiesta delle Autorità competenti, informazioni sufficienti sui rischi derivanti dallo stabilimento ai fini della pianificazione territoriale".

2. Nel caso in cui il gestore abbia già a disposizione dati, informazioni o descrizioni già utilizzati per altre e diverse procedure amministrative, le stesse, se completamente esaustive di quanto richiesto nella scheda di cui al comma 1 possono essere utilizzate indicando chiaramente a quale punto della scheda corrispondono.

3. In riferimento alle definizioni di stabilimento cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 105 del 2015, la Scheda Tecnica di cui al comma 1, va presentata nei seguenti casi:

a) per gli stabilimenti "preesistenti", ogni dieci anni a far data dall'ultimo atto conclusivo di valutazione emanato dall'Autorità competente;

b) per i "nuovi"

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Allegato A - Scheda Tecnica


A) Informazioni generali

A.1 Nominativo del gestore, codice fiscale ed indirizzo (sede legale) del gestore.

A.2 Denominazione, ubicazione dello stabilimento e nominativo del Direttore Responsabile.

A.3 Nominativo del responsabile della stesura della scheda, le sue esperienze in campo nonché la/le persone fisiche e/o giuridiche e le organizzazioni che hanno partecipato alla stesura della scheda medesima.

A.4 Coordinate del baricentro geometrico dello stabilimento georiferito nel sistema di coordinate geografiche -lat/long- ETRF2000/WGS84.

Le corografie, le mappe, le planimetrie, i disegni in genere richiesti nei punti seguenti, sono presentati a corredo della scheda, aggiornati alla data della loro presentazione e corredati da opportuno descrizione (legenda) che consenta l'adeguata individuazione, nel sistema riferimento cartografico indicato, dei dettagli rappresentati, in particolar modo dei siti di attività industriali che non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 105 del 2015 e delle aree e sviluppi urbanistici che potrebbero essere all'origine o aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino. La documentazione cartografica di cui al presente punto è fornita anche in strati informativi georeferenziati in formato digitale, raster o vettoriale, georeferito nel sistema di coordinate geografiche ETRF2000/WGS84. Le informazioni sono fornite in strati informativi distinti, anche in formato vettoriale georefenziato editabile ad es. shapefile *.shp

A.5 Localizzazione ed identificazione dello stabilimento mediante Corografia aggiornata in scala non inferiore a 1:25.000, sulla quale sia evidenziato il perimetro dello stabilimento. Tale mappa deve comprendere un'area avente raggio di almeno 2 km attorno allo stabilimento. Su tale mappa deve essere indicata la destinazione degli edifici esistenti, con particolare riferimento agli ospedali, alle scuole, agli uffici e alle industrie, con la precisazione del tipo di industria se noto, nonché la presenza di linee ferroviarie, strade, autostrade, porti, aeroporti e corridoi aerei di atterraggio e decollo.


B) Informazioni sullo stabilimento e sulle sostanze pericolose

B.1 Planimetrie dello stabilimento:

- in scala 1:2.000;

- in scala adeguata alle dimensioni dello stabilimento e comunque non inferiore a 1:500 con l'indicazione degli impianti e dei depositi in cui sono presenti le sostanze pericolose;

- Piante e sezioni degli impianti e/o depositi, con eventuali particolari significativi in scala non inferiore a 1:200.

Indicare, inoltre, in planimetria l'ubicazione dei punti critici degli impianti e/o depositi.

Le informazioni relative ai confini, punti critici impianti e/o depositi dello stabilimento sono fornite in strati informativi distinti, anche in formato vettoriale georefenziato editabile ad es. shapefile *.shp

B.2 Descrizione dettagliata dell'attività in riferimento a qualsiasi operazione e/o processo effettuati nello stabilimento che comporti o possa comportare la presenza di sostanze pericolose, nonché in riferimento al trasporto effettuato all'interno dello stabilimento ed al deposito connesso a tale operazione. Per gli stoccaggi, allegare l'elenco dei serbatoi indicandone tipologia costruttiva (tetto fisso, tetto galleggiante, atmosferici, in pressione, ecc.), capacità, caratteristiche (serbatoio interrato, tumulato, ecc), impermeabilizzazione e capacità dei relativi bacini di contenimento.

B.3 Schema a blocchi del processo, con indicazione delle materie prime che entrano e dei prodotti che escono e i relativi regimi di temperatura, pressione e portata.

B.4 Schema di processo semplificato (Process Flow Diagrams PFD) in cui siano riportate le principali apparecchiature (reattori, colonne di distillazione, scambiatori di calore, pompe, compressori, ecc.), i vari collegamenti tra le stesse e la relativa strumentazione di controllo e di sicurezza (indicatori di livello, di pressione, di temperatura, pressostati, livellostati, valvole di sicurezza, dischi di rottura, ecc.).

B.5 Indicare la capacità produttiva dello stabilimento. Indicare inoltre i flussi in/out di sostanze pericolose: compilare le sottostanti Tabelle A e B.


TAB. A - FLUSSI DI SOSTANZE PERICOLOSE IN INGRESSO ANNO _____


Sostanza

Q.tà tot (t)

Autobotti (n°)

Q.tà (t)

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Allegato B - Elementi del Piano delle ispezioni ordinarie

Il decreto legislativo n. 105 del 2015 all'articolo 27, comma 3, specifica che la pianificazione regionale delle ispezioni ordinarie deve contenere i seguenti elementi:

a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;

b) la zona geografica del Piano di ispezione;

c) l'elenco degli stabilimenti contemplati nel Piano;

d) indicazioni per l'individuazione, nell'elenco di cui al punto c) dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino;

e) indicazioni per l'individuazione, nell'elenco di cui al punto c) degli stabilimenti in cui i rischi esterni o fonti di pericolo particolare potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

f) l'indicazione delle procedure per la programmazione e l'effettuazione delle ispezioni ordinarie;

g) l'indicazione dei criteri e delle procedure per l'effettuazione delle ispezioni straordinarie;

h) ove applicabili, le disposizioni di cooperazione tra le varie Autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controllo effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 (AIA).


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Allegato C - Criteri e procedure per la programmazione annuale delle ispezioni ordinarie

Parte di provvedimento in formato grafico

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